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BENE STRUMENTALE: Un utilizzo di fatto è sufficiente

Un manufatto utilizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, costituisce un bene strumentale ai fini della produzione del reddito, anche se non inserito nell'inventario dei beni ammortizzabili.

Questo è il contenuto della sentenza della Sezione Tributaria della Suprema Corte di di Cassazione nr.772/2011 che riporto integralmente:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA


Sentenza 14.1.2011 n. 772


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso 10676-2006 proposto da: V.E., - ricorrente -


contro


AGENZIA DELLE ENTRATE - controricorrente -


avverso la sentenza n. 83/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il ricorrente l'Avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE per delega  Avv. PIZZONIA GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.


FATTO


1. V.E. (già commerciante al dettaglio di alimentari) propone ricorso per cassazione  nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale - in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF  e ILOR relative al 1997 con riguardo alla ripresa a tassazione della plusvalenza derivarne dalla destinazione alla sfera personale dell'imprenditore di beni strumentali (un negozio e annessi depositi) rivenienti dalla cessazione dell'attività aziendale - la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente, confermando l'avviso opposto.

In particolare, i giudici della C.T.R. , premesso che gli immobili de quibus erano stati pacificamente adibiti all'azienda del contribuente fino alla cessazione dell'attività, rilevavano: che l'eventuale adibizione di tali immobili - peraltro solo dichiarata - anche ad uso personale non sarebbe tale da compromettere le caratteristiche dei medesimi immobili, strumentali per natura - attesa la peculiare struttura dei medesimi - e per destinazione pluriennale; che il mancate inserimento dei beni suddetti nel libro degli inventari non incide sull'appartenenza di diritto  degli stessi alla sfera dell'impresa, trattandosi di beni acquistati prima del 1 gennaio 1992, rispetto ai quali l'iscrizione nel libro degli inventari era un obbligo, non una facoltà, salvo l'esercizio dell'opzione prevista dalla legge per l'estromissione degli immobili dal patrimonio dell'impresa, opzione nella specie non esercitata.

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente sostiene che nelle controdeduzioni era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, in quanto nell'atto d'appello erano state riproposte le motivazioni già esposte nell'atto di accertamento e nel corso del giudizio di primo grado, ma i giudici d'appello avevano completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione ed avevano deciso sull'appello senza spiegare le ragioni per cui lo stesso era stato ritenuto implicitamente ammissibile malgrado quanto dedotto dall'appellato.

La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

Deve innanzitutto escludersi il vizio di omessa pronuncia, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre tale vizio, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo ed inoltre che ad integrare gli estremi dell'omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendo pertanto escludersi il vizio de quo quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non ...

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