VERIFICA FISCALE: l’auto di terzi per occultare documenti può essere controllata senza autorizzazione dal Pm
Il 14 aprile 2005 la CTR Abruzzo (sez. Pescara) ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della "A. Night Club" S.a.s. di D.D.A.N. nonché nei confronti di quest'ultimo, confermando l'avviso di accertamento notificato il 29 novembre 2001 per IVA 1996.
Ha motivato la decisione ritenendo che: a) la G.d.F., autorizzata dall'Ufficio del P.M. all'accesso domiciliare nei confronti di D. D.A.N. per la ricerca di documenti utili alla verifica fiscale avviata nei confronti della società, aveva rilevato che D.D.G., fratello dell'amministratore, alle prime luci del 7 luglio 1998 era intento a caricare sulla sua autovettura contenitori e una busta di plastica prelevati dall'abitazione del suddetto amministratore; b) D.D.G., una volta avuta la presenza del proprio difensore aveva spontaneamente aperto il bagagliaio e consegnato alla G.d.F. il relativo contenuto; c) l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica s'intendeva estesa anche ai luoghi di provvisoria custodia dei documenti da ricercare, tanto più che, nei pressi del domicilio di accesso, era in corso il flagrante tentativo di sottrarli alla ricerca; d) l'eventuale irrituale acquisizione dei documenti da parte della G.d.F. non ne impediva la legittima utilizzazione ai fini dell'accertamento fiscale mancando un espresso divieto legale; e) la documentazione rinvenuta (schede manoscritte a uso interno intestate a ogni singola operatrice di sala, riportanti tra l'altro i giorni effettivi di lavoro e il numero delle consumazioni proposte ed effettuate dai clienti) era "senza meno attendibile".
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, D. D.A.N. in proprio e per la A. Night Club S.a.s.; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 13.5.2011 n. 10590
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando Presidente -
Dott. PERSICO Mariaida Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 17581/2006 proposto da:
D.D.A.N., - ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - controricorrente -
avverso la sentenza n. 174/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 14/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito per il resistente l'Avvocato RANUCCI, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il 14 aprile 2005 la CTR Abruzzo (sez. Pescara) ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della "A. Night Club" S.a.s. di D.D.A.N. nonché nei confronti di quest'ultimo, confermando l'avviso di accertamento notificato il 29 novembre 2001 per IVA 1996.
Ha motivato la decisione ritenendo che: a) la G.d.F., autorizzata dall'Ufficio del P.M. all'accesso domiciliare nei confronti di D. D.A.N. per la ricerca di documenti utili alla verifica fiscale avviata nei confronti della società, aveva rilevato che D.D.G., fratello dell'amministratore, alle prime luci del 7 luglio 1998 era intento a caricare sulla sua autovettura contenitori e una busta di plastica prelevati dall'abitazione del suddetto amministratore; b) D.D.G., una volta avuta la presenza del proprio difensore aveva spontaneamente aperto il bagagliaio e consegnato alla G.d.F. il relativo contenuto; c) l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica s'intendeva estesa anche ai luoghi di provvisoria custodia dei documenti da ricercare, tanto più che, nei pressi del domicilio di accesso, era in corso il flagrante tentativo di sottrarli alla ricerca; d) l'eventuale irrituale acquisizione dei documenti da parte della G.d.F. non ne impediva la legittima utilizzazione ai fini dell'accertamento fiscale mancando un espresso divieto legale; e) la documentazione rinvenuta (schede manoscritte a uso interno intestate a ogni singola operatrice di sala, riportanti tra l'altro i giorni effettivi di lavoro e il numero delle consumazioni proposte ed effettuate dai clienti) era "senza meno attendibile".
Ha proposto ricorso per cassazione , affidato a due motivi, D. D.A.N. in proprio e per la A. Night Club S.a.s.; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
DIRITTO
01. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, L. n. 212 del 2000, art. 12, art. 360 c.p.c., punto 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".
Assume che l'assenza di uno specifico provvedimento giudiziario che autorizzasse la perquisizione dell'autovettura di un terzo, ancorché fratello dell'amministratore della società sottoposta a verifica fiscale, rendeva illegale l'acquisizione dei documenti sociali, pure se ottenuta dal G.d.F. con la finale collaborazione del consegnatario; ciò infirmava l'intero procedimento e il particolare il suo atto conclusivo (l'avviso di accertamento), per violazione del D.P.R. n. 633, art. 52, interpretato alla luce dell'art. 14 Cost., e dell'art. 191 c.p.p.. Sostiene, inoltre, che l'autorizzazione giudiziaria, oltre che essere riferita all'abitazione di D. D.A.N. e non all'autovettura di D.D. G., era illegittima perché carente di motivazione circa la sussistenza di "gravi indizi di violazione delle norme fiscali.
Rileva, infine, che il giudice d'appello non aveva considerato le garanzie per il contribuente previste dalla L. n. 212, art. 12.
02. Il motivo è va disatteso sotto plurimi profili. Dalla sentenza ddappello si apprende che con il ricorso di prime cure: i) era stata eccepita llillegittimitaa dell'accertamento, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, in quanto llatto impositivo era basato su un processo verbale non allegato e su dichiarazioni rese ai verificatori senza la presenza del difensore;
ii) era stato, inoltre, eccepito che llobbligo di presentazione della dichiarazione era sorto solo a partire dal 1998, quando la societaa aveva optato per il regime ordinario; iii) era stata, infine, sostenuta la carenza dei presupposti oggettivi per llapplicazione delle sanzioni. Dalla lettura della sentenza ddappello appare che sia stata la CTP ha sollevare la questione dell'illegittima acquisizione di documenti rinvenuti nell'autovettura di un terzo, estraneo alla societaa; sul punto, si apprende sempre dal contenuto della pronunzia, si è appuntata llattenzione dell'Ufficio appellante. Di contro, nel ricorso per cassazione (pag. 4) si sostiene che la questione sarebbe stata sollevata nel ricorso introduttivo (come 3 motivo di 5).
03. Sennonchè detta questione e con essa le altre questioni sostanziali e procedimentali entrano nell'odierno dibattito di legittimitaa senza che, nella enunciazione del motivo, sia stata fatta la trascrizione delle parti salienti dell'atto impositivo, del quale è negata la correttezza motivazionale e procedimentale, nonchè degli altri atti presupposti (decreto PM, verbale perquisizione, etc.) tutti complessivamente ritenuti dalla stessa parte ricorrente rilevanti ai fini della decisione; lo stesso dicasi per gli atti processuali invocati. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione , sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora la parte ricorrente censuri la sentenza ddappello sotto il profilo della congruitaa del giudizio espresso su motivazione e legalitaa di un avviso di accertamento, il quale è atto amministrativo la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimitaa dell'atto stesso, è necessario, a pena ddinammissibilitaa, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, nonchè degli atti presupposti e/o richiamati, al fine di consentire alla Corte di esprimere il ...

