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PROCEDURA PREFALLIMENTARE: Attività inquisitoria

La procedura prefallimentare è un'attività inquisitoria istruita d'ufficio dal Giudice volta ad accertare, sia pure in modo sommario, le condizioni d'insolvenza dell'operatore economico.  Essa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza attuale dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore: di modo che la conseguente sentenza positiva costituisce essa stessa il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quei medesimi presupposti. Pertanto, la nullità di essa, pronunciata dalla Corte di Appello, travolge tutti gli atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di 1^ grado, la sentenza relativa ed il giudizio di 2^ grado (art. 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase "quo ante", che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento (nella specie, la Corte ha confermato la nullità della notifica dell'avviso di comunicazione del debitore e, conseguentemente, la nullità della sentenza di fallimento e, a cascata, la nullità di tutti gli atti successivi).

Correlazioni
Legislazione correlata:
Codice Procedura Civile art. 159
LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 18 R.D.

Coordinate del diritto Fallimento:
Art. 18 - Reclamo (1).
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA CIVILE                        
                           SOTTOSEZIONE 1                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PLENTEDA   Donato                             -  Presidente   -
Dott. RORDORF    Renato                             -  Consigliere  -
Dott. PICCININNI Carlo                              -  Consigliere  -
Dott. BERNABAI   Renato                             -  Consigliere  -
Dott. ZANICHELLI Vittorio                      -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     ordinanza                                      
sul ricorso proposto da:
MARI  LUNA s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,  con
domicilio  eletto in Roma, via Corridoni n. 15 presso  l'Avv.  Agnino
Paolo,  rappresentata  e difesa dall'Avv. Miglior  Alberto,  come  da
procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
MARI  LUNA s.r.l., fallita, in persona del legale rappresentante  pro
tempore,  ANTICA  OROLOGERIA CANDIDO OPERTI DEI  FRATELLI  Candido  e
Elisabetta OPERTI s.n.c.;
                                                         - intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari n.
5/10 VG depositata il 7 aprile 2010;
Udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
giorno  26  maggio  2011  dal Consigliere relatore  Dott.  Zanichelli
Vittorio. 
                  Fatto


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del fallimento della Mari Luna s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello ha accolto il reclamo proposto dalla fallita revocando la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 2 ottobre 2009.
Gli intimati non hanno proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione ...
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