GIUSTO PROCESSO: Ministero delle Finanze condannato
GIUSTO PROCESSO - Tempo ragionevole e riparazione per l'eccessiva durata dei processi
Intestazione
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RITENUTO
CHE:
1. R.E. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Trieste in data 1 agosto 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo presentato nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Lazio in data 6 luglio 2000 e non ancora definito a distanza di quasi nove anni;
1.1. il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
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OSSERVA
2. la Corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo provata documentalmente l'assenza di qualsiasi patema d'animo da parte del ricorrente, per avere questi adito il giudice amministrativo nella piena consapevolezza della infondatezza della domanda temeraria proposta;
con i cinque motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente deduce che il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che la parte sia risultata vittoriosa o soccombente, salvi i casi di abuso del processo;
3. il ricorso appare manifestamente fondato; infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall'importanza sociale della vicenda, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l'irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; ...
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di
Colloredo 46-48, presso l'avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
- intimato -
avverso il decreto della Corte di appello di Trieste in data 1 agosto
2009, nel procedimento n. 192/2009 R.G. V.G.;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha
osservato; udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano
Schirò;
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi
dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
"IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.
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RITENUTO
CHE:
1. R.E. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Trieste in data 1 agosto 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo presentato nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Lazio in data 6 luglio 2000 e non ancora definito a distanza di quasi nove anni;
1.1. il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
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OSSERVA
2. la Corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo provata documentalmente l'assenza di qualsiasi patema d'animo da parte del ricorrente, per avere questi adito il giudice amministrativo nella piena consapevolezza della infondatezza della domanda temeraria proposta;
con i cinque motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente deduce che il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che la parte sia risultata vittoriosa o soccombente, salvi i casi di abuso del processo;
3. il ricorso appare manifestamente fondato; infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall'importanza sociale della vicenda, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l'irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; ...
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