CIRCOLAZIONE STRADALE: Sanzioni amministrative
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Prefettura Ufficio
del Governo di Agrigento, in persona, rispettivamente, dei Ministri e
del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove sono domiciliati in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
contro
D.G.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per
procura a margine del controricorso dall'Avvocato TRAINA Maurizio,
elettivamente domiciliato presso dott. Sottile Fausto in
Grottaferrata, via San Bartolomeo n. 17;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1 del Giudice di Pace di Bivona, depositata il
26 gennaio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante consegna all'ufficiale giudiziario l'11 aprile 2006, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1 del 26 gennaio 2006, notificata il 13 febbraio 2006, con cui il Giudice di Pace di Bivona aveva accolto l'opposizione proposta da D.G. P. avverso il verbale redatto dai Carabinieri che gli contestava le violazioni dell'art. 193 C.d.S., commi 1 e 8, e art. 145 C.d.S., commi 2 e 10, avendo ritenuto il giudicante che la copia del verbale notificata all'opponente nello stesso giorno delle infrazioni fosse priva di effetti in quanto consistente in una mera fotocopia, non autenticata nè sottoscritta in originale dagli agenti accertatori nè controfirmata dal trasgressore.
D.G.P. resiste con controricorso.
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