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NUOVO CODICE ANTIMAFIA: Si cambia, ecco il testo integrale

MISURE DI PREVENZIONE (Personali)


DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 159Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011)


LIBRO I Le misure di prevenzioneTitolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALICapo I Le misure di prevenzione personali applicate dal questoreArticolo 1Soggetti destinatari1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,abitualmente dediti a traffici delittuosi;b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debbaritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sullabase di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reatiche offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale deiminorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.Articolo 2Foglio di via obbligatorio1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose perla sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, ilquestore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio divia obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventivaautorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nelcomune dal quale sono allontanate.Articolo 3Avviso orale1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisareoralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a lorocarico, indicando i motivi che li giustificano.2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conformealla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine didare allo stesso data certa.3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasimomento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessantagiorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbiaprovveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giornidalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorsogerarchico al prefetto.4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizionidi cui al comma 3, puo' imporre alle persone che risultinodefinitivamente condannate per delitti non colposi il divieto dipossedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato dicomunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti eaccessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasportoblindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi aicontrolli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva,riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoliriproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, ingrado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei adarrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei aprovocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informaticied altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni emessaggi.5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale,quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto noncolposo.6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e' opponibile davanti altribunale in composizione monocratica.Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziariaSezione I Il procedimento applicativoArticolo 4Soggetti destinatari1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cuiall'articolo 416-bis c.p.;b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto dicui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356;c) ai soggetti di cui all'articolo 1;d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano inessere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti asovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno deireati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penaleo dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stessocodice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismoanche internazionale;e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politichedisciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e neiconfronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamenterilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensidell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare conl'esaltazione o la pratica della violenza;g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), sianostati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, peril loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere unreato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reatiindicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il qualefornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sonodestinati;i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone chehanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni diviolenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.Articolo 5Titolarita' della proposta. Competenza1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possonoessere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia,dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo didistretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzioneinvestigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comunedi residenza o di dimora abituale.2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e letterai), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore dellaRepubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sonoattribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nelcui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienzerelative ai procedimenti per l'applicazione delle misure diprevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essereesercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunalecompetente.3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative aiprocedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richiesteai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sonoesercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata al presidente delTribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.Articolo 6Tipologia delle misure e loro presupposti1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericoloseper la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabilitinegli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza.2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanzedel caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu'Province.3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenuteidonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere impostol'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.Articolo 7Procedimento applicativo1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giornidalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblicaudienza quando l'interessato ne faccia richiesta.2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fadare avviso alle parti, alle altre persone interessate e aidifensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorniprima della data predetta. Se l'interessato e' privo di difensore,l'avviso e' dato a quello di ufficio.3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono esserepresentate memorie in cancelleria.4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria deldifensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avvisosono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internatoin luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fatempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giornodell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove sianodisponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo'disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamentoaudiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7disp. att. c.p.p.5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimentodell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e chenon sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui hasede il giudice.6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza peressere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a compariree, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamentoa mezzo di forza pubblica.7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo,e 5, sono previste a pena di nullita'.8. L'esame a distanza dei testimoni puo' essere disposto dalpresidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenutenell'articolo 666 del codice di procedura penale.10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essereeffettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.Articolo 8Decisione1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misuradi prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiorea cinque.2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misuredi prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sonodeterminate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misuradeve osservare.3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di personaindiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrivedi darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, difissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stessoall'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senzapreventivo avviso all'autorita' medesima.4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare leleggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avvisoall'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', dinon associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne esono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di nonrincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' prestodi una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senzaaverne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblicasicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare apubbliche riunioni.5. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisinecessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, inparticolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una opiu' Province.6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nelcomune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno,puo' essere inoltre prescritto:1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivoavviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza prepostaalla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta dipermanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degliufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica,al procuratore generale presso la Corte di appello edall'interessato.Articolo 9Provvedimenti d'urgenza1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza specialecon l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7,puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensionedella validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documentoequipollente.2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo'altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in viaprovvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando nonsia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.Sezione II Le impugnazioniArticolo 10Impugnazioni1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale pressola corte di appello e l'interessato hanno facolta' di proporrericorso alla corte d'appello, anche per il merito.2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere propostoentro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corted'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dallaproposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza delpubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga inpubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso incassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero edell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazioneprovvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Ilricorso non ha effetto sospensivo.4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per laproposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quantoapplicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti laproposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazionedelle misure di sicurezza.Sezione III L'esecuzioneArticolo 11Esecuzione1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e'comunicato al questore per l'esecuzione.2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentital'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essererevocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando siacessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimentopuo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divietoo dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente,quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica oquando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbiaripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica nonha effetto sospensivo.4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delleprescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica,ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianzaspeciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza delprocedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria dellamisura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con laproposta.Articolo 12Autorizzazione ad allontanarsi dal comunedi residenza o dimora abituale1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le personesottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate arecarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o didimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cureindispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai diecigiorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazionepuo' essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quandoricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendanoassolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo disoggiorno coatto.2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidentedel tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' dellecircostanze allegate dall'interessato, provvede in camera diconsiglio con decreto motivato.4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentataal presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, ilquale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodonon superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratoredella Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso percassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effettosospensivo.6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita' di pubblicasicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, laquale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deverecarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio.Articolo 13Rapporti della sorveglianza speciale con le misuredi sicurezza e la liberta' vigilata1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva ola liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' farluogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, necessano gli effetti.Articolo 14Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cuiil decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto alloscadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliatospeciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette unreato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianzaspeciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se lacommissione di tale reato possa costituire indice della persistentepericolosita' dell'agente; in tale caso il termine ricomincia adecorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.Articolo 15Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione,le misure di sicurezza e la liberta' vigilata1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna oin espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversionedi pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo delsoggiorno.2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligatae' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla personaobbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la personastessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo delsoggiorno.


MISURE DI PREVEZIONE (Patrimoniali)


 Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI Capo I Il procedimento applicativoArticolo 16Soggetti destinatari1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:a) ai soggetti di cui all'articolo 4;b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per lesanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionalecompetente per disporre il congelamento di fondi o di risorseeconomiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondio le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per ilfinanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, ancheinternazionali.2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo'essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' deimedesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, leattivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasioneo a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nelcorso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione dellepredette manifestazioni di violenza e' convalidato a normadell'articolo 22, comma 2.Articolo 17Titolarita' della proposta1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possonoessere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunaledel capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o daldirettore della Direzione investigativa antimafia le misure diprevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste neiconfronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), lefunzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite alprocuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondariodimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative aiprocedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione lefunzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dalprocuratore della Repubblica presso il tribunale competente.3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative aiprocedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richiesteai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sonoesercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.Articolo 18Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.Morte del proposto1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essererichieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzionepatrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale delsoggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiestadella misura di prevenzione.2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposteanche in caso di morte del soggetto proposto per la loroapplicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confrontidegli eredi o comunque degli aventi causa.3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziatoanche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbeessere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazionedella misura di prevenzione puo' essere proposta nei riguardi deisuccessori a titolo universale o particolare entro il termine dicinque anni dal decesso.4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziatoo proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'esterodella persona alla quale potrebbe applicarsi la misura diprevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato,relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano ilfrutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.5. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato oproseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura disicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.Articolo 19Indagini patrimoniali1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anchea mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, adindagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sulpatrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confrontipossa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo disoggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o dellapolizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facentecapo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti direddito.2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dettepersone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessionio di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali ecommerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubbliciregistri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutuiagevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici odell'Unione europea.3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, deifigli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con isoggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle personefisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cuipatrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o inparte, direttamente o indirettamente.4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possonorichiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di poliziagiudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogniente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipoinformazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai finidelle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudiceprocedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alsequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli253, 254, e 255 del codice di procedura penale.5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una dellemisure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicatenell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, puo' procedere adulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei commi cheprecedono.Articolo 20Sequestro1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato ilsequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziatoil procedimento risulta poter disporre, direttamente oindirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato alreddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando,sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che glistessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano ilreimpiego.2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta laproposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risultache esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei qualil'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.3. L'eventuale revoca del provvedimento non precludel'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corsodegli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.Articolo 21Esecuzione del sequestro1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficialegiudiziario, eseguite le formalita' ivi previste, procedeall'apprensione materiale dei beni e all'immissionedell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche segravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenzaobbligatoria della polizia giudiziaria.2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedanospontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senzatitolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore alsequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasfertaspettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7febbraio 1979, n. 59.Articolo 22Provvedimenti d'urgenza1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevededebba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti odalienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono,unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunalecompetente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporreanticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazionedell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decretomotivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestroeventualmente disposto perde efficacia se non convalidato daltribunale entro trenta giorni dalla proposta.2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui alcomma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini anorma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza ilsequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decretomotivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale neidieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso delprocedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario,emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto diconfisca.Articolo 23Procedimento applicativo1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento perl'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titoloI, capo II, sezione I.2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei benisequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione delsequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nelprocedimento con decreto motivato che contiene la fissazionedell'udienza in camera di consiglio.3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzionicon l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione diogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se nonricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina larestituzione dei beni ai proprietari.4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantanodiritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se nonricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione deirelativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.Articolo 24Confisca1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui lapersona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possagiustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interpostapersona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere ladisponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprioreddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propriaattivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto diattivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno e seimesi dalla data di immissione in possesso dei beni da partedell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse ocompendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogatocon decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per nonpiu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e diquello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle causedi sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiestadei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorranole condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzionepersonale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che hadisposto la misura di prevenzione personale, con le forme previsteper il relativo procedimento e rispettando le disposizioni delpresente titolo.Articolo 25Sequestro o confisca per equivalente1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura diprevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine dieludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sudi essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altribeni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni nonpossono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, primadell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.Articolo 26Intestazione fittizia1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamenteintestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone laconfisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti didisposizione.2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumonofittizi:a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura diprevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, delconiuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parentientro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito ofiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta dellamisura di prevenzione.Capo II Le impugnazioniArticolo 27Comunicazioni e impugnazioni1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca deibeni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzionedella cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca dellacauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sonocomunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte diappello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano ledisposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti chedispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca dellacauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventanoesecutivi con la definitivita' delle relative pronunce.3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca delsequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alleparti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chiedala sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entrodieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, ilprovvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutivita' restasospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenutapronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che,accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospendel'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice cheprocede.4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudiceinvestito del gravame da' immediata notizia al tribunale che haemesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia.5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quandoil pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indaginipatrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di poliziatributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficaciase la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi daldeposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.Capo III La revocazione della confiscaArticolo 28Revocazione della confisca1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca diprevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo630 del codice di procedura penale:a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute allaconclusione del procedimento;b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione delprocedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenzadei presupposti di applicazione della confisca;c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciutifalsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dallalegge come reato.2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al finedi dimostrare il difetto originario dei presupposti perl'applicazione della misura.3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena diinammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica unodei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di nonaverne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appellotrasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche'provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.Capo IV Rapporti con i procedimenti penaliArticolo 29Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale1. L'azione di prevenzione puo' essere esercitata ancheindipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.Articolo 30Rapporti con sequestro e confiscadisposti in seno a procedimenti penali1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono esseredisposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in unprocedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei benisequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratoregiudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensidel titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale,previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura diprevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca delsequestro o della confisca di prevenzione, il giudice delprocedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvoche ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previstodall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziarionominato nel procedimento penale prosegue la propria attivita' nelprocedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decretomotivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e ladestinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla suarevoca e sostituzione.2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confiscadefinitiva di prevenzione interviene prima della sentenzairrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni insede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita,assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ovesuccessivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara lastessa gia' eseguita in sede di prevenzione.3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confiscainterviene prima della confisca definitiva di prevenzione, iltribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione,dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale.4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successivaconfisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo21.5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelcaso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penalesopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confiscaArticolo 31Cauzione. Garanzie reali1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione,dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassadelle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenutoconto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimentiadottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remoraalla violazione delle prescrizioni imposte.2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo'imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora neravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dall'articolo 8,commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre lacauzione di cui al comma 1.3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato,dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvedecirca i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardoai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanzadell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto pressol'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo incui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie realipreviste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensidell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione osia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto larestituzione del deposito o la liberazione della garanzia.5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolomantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura diprevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se nonper comprovate gravi necessita' personali o familiari.Articolo 32Confisca della cauzione1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivantidall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale disponela confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione suibeni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare dellacauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano ledisposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice diprocedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai benicostituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento.2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permanganole condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, surichiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con leforme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che lacauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quellaoriginaria.3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sonoanticipate dallo Stato.Articolo 33L'amministrazione giudiziaria dei beni personali1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1,lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad unadelle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quelladell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quellidestinati all'attivita' professionale o produttiva, quando ricorronosufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi agevolicomunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmentepericolosa.2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazionegiudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tuteladella collettivita'.3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodonon eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata sepermangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazionegiudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziariodi cui all'articolo 35.Articolo 34L'amministrazione giudiziaria dei beni connessiad attivita' economiche1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o diquelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da partedella delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi perritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche,comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamentesottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamentopreviste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolarel'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata propostao applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte aprocedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4,comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti perl'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore dellaRepubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimorala persona, il questore o il direttore della Direzione investigativaantimafia possono richiedere al tribunale competente perl'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dellepersone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, dacompiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della poliziagiudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, neiconfronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasititolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato alproprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarnela legittima provenienza.2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il liberoesercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevolil'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata propostao applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte aprocedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, iltribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beniutilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento dellepredette attivita'.3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per unperiodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per unperiodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiestadell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudicedelegato, se permangono le condizioni in base alle quali e' stataapplicata.4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina ilgiudice delegato e l'amministratore giudiziario.5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri benisoggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2deve essere trascritto presso i pubblici registri a curadell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trentagiorni dall'adozione del provvedimento.6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazionee segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confrontidel pubblico ministero.7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenzadell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, iltribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento,delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato apartecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta,ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano ilfrutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, iltribunale puo' disporre il controllo giudiziario, con il qualestabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso ol'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per unperiodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di poliziatributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui sitrovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti didisposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti dipagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione odi gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contrattiindicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 odel valore superiore stabilito dal tribunale in relazione alpatrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entrodieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaiodi ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti alprovvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti oalienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore dellaDirezione investigativa antimafia o il questore possono richiedere altribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma3.


AMMINISTRAZIONE E GESTIONE BENI SEQUESTRATI


Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscatiArticolo 35Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previstodal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato allaprocedura e un amministratore giudiziario.2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscrittinell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti ilprovvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini ele persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una penache importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ocoloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stessepersone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario odi collaboratore dell'amministratore giudiziario.4. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratoregiudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', datecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica ildivieto di cui al comma 3.5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblicoufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprioufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, allaconservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corsodell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, sepossibile, la redditivita' dei beni medesimi.6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegatol'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestrodi cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, suproposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo'disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario,previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutoridell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia.8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso dellaprocedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto dellagestione.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalledisposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.Articolo 36Relazione dell'amministratore giudiziario1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entrotrenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei benisequestrati. La relazione contiene:a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovverodelle singole aziende;b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimatodall'amministratore stesso;c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda,l'indicazione della documentazione reperita e le eventualidifformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritturecontabili;e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditiziedei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzatiin azienda o di partecipazioni societarie che assicurino lemaggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, larelazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza diconcrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita',tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con ilproposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata,delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavorooccupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento.2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventualidifformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche'l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro,di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il depositodella relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per nonpiu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziarioredige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazioneperiodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia,esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudicedelegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni incontraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.Articolo 37Compiti dell'amministratore giudiziario1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previstodagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro,preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sulquale annota tempestivamente le operazioni relative alla suaamministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decretoemanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenutadel registro.2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende inconsegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devonoessere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolodall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quellederivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unicogiustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e irelativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con lemodalita' stabilite dal giudice delegato.5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata inrelazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltrecontabilita' separata della gestione e delle eventuali vendite deisingoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e deisingoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegiospeciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e leuscite di carattere specifico e la quota di quelle di caratteregenerale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo uncriterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti leoperazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesimenelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.Articolo 38Compiti dell'Agenzia1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuval'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti iprovvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene invista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedereal tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti diamministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essipossono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione delbene.2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimentidi modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione alcompimento di atti di amministrazione straordinaria.3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazionedei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' farsi coadiuvare,sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altri soggettiqualificati, retribuiti secondo le modalita' previste perl'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale ilprovvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durataannuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabiletacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratoregiudiziario gia' nominato dal tribunale.4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratoregiudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti dicui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al finedi facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beniimmobili oggetto del provvedimento.6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria perassicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degliincarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profiliprofessionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' deicompensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto emanatodal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni delpresente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicanoanche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuiteai sensi del comma 3.Articolo 39Assistenza legale alla procedura1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapportirelativi ai beni sequestrati o confiscati, l'amministratoregiudiziario puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato perl'assistenza legale.Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscatiArticolo 40Gestione dei beni sequestrati1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali dellagestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi edelle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenziamedesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della personasottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimentiindicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivipreviste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerentil'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne'contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni,concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti distraordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzisenza autorizzazione scritta del giudice delegato.4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti inviolazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto eogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termineperentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i diecigiorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguentidel codice di procedura civile.5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa,l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudicedelegato, puo' chiedere al giudice civile di essere nominatoamministratore della comunione.Articolo 41Gestione delle aziende sequestrate1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende,costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti ingestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratorigiudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deveessere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene,oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo,indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale esulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentitil'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rileviconcrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva ilprogramma con decreto motivato e impartisce le direttive per lagestione dell'impresa.2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinariaamministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Ilgiudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svoltadall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della suacapacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' condecreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli attisi ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratoregiudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni economicheal fine di evitare il superamento di detta soglia.3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cuiall'articolo 42, in quanto applicabili.4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'aziendasono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamentealtrimenti disposto.5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresadell'attivita', il tribunale, acquisito il parere del pubblicoministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa inliquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applical'articolo 63, comma 1.6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie cheassicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratoregiudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato:a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sedesociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzionedella societa', nonche' di ogni altra modifica dello statuto chepossa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazionegiudiziaria.Articolo 42Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi1. Le spese necessarie o utili per la conservazione el'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratoregiudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunquetitolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita'del procedimento.2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e'ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui alcomma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto alrecupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca delsequestro o della confisca.3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per ilpagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, peril rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cuiall'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione;qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita' delpredetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamentodelle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tuttoo in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro ola confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a caricodello Stato.4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazionedello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8,nonche' il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sonodisposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudicedelegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidatosulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti primadella redazione del conto finale. In relazione alla duratadell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunaleconcede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito ilgiudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale disponein merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dalricevimento della richiesta.6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicatiall'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito deldecreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,l'amministratore giudiziario puo' proporre ricorso avverso ilprovvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corted'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizionedel ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se ilprovvedimento impugnato e' stato emesso dalla corte d'appello, sulricorso decide la medesima corte in diversa composizione.Articolo 43Rendiconto di gestione1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primogrado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato ilconto della gestione.2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico lemodalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro,l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analiticadei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati idocumenti giustificativi, le relazioni periodichesull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. Incaso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invital'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termineindicato, le opportune integrazioni o modifiche.3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato neordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati,assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione dieventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' dataimmediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero eall'Agenzia.4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono apena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole vocicontabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e irisultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimentifissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito aprocedimento in camera di consiglio approva il conto o invital'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanzaesecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblicoministero.5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso percassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.Articolo 44Gestione dei beni confiscati1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitivaai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, inquanto applicabile, dell'articolo 40, nonche' sulla base degliindirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivodell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, letteraa). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese,nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino coperturanelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperturedi credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specificocapitolo istituito nello stato di previsione della spesa delMinistero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso,l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato edel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta alcompimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.Capo III La destinazione dei beni confiscatiArticolo 45Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sonoacquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tuteladei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme dicui al titolo IV.2. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dallacancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia deldemanio competenti per territorio in relazione al luogo ove sitrovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.Articolo 46Restituzione per equivalente1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beniculturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e dellearee dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degliarticoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successivemodificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazionevigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto dellemigliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interessepubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga aqualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene hadiritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del beneconfiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al nettodelle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazionedelle rendite catastali.2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato vendutoanche prima della confisca definitiva, nel caso in cui vengasuccessivamente disposta la revoca della misura.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valoredel bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia statovenduto;b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.Articolo 47Procedimento di destinazione1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sullabase della stima del valore risultante dalla relazione di cuiall'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenutanecessaria dall'Agenzia una nuova stima.2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento didestinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazionedi cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novantagiorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso diapplicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimentodi destinazione e' adottato entro 30 giorni dall'approvazione delprogetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento didestinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondocomma dell'articolo 823 del codice civile.Articolo 48Destinazione dei beni e delle somme1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzateper la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essereutilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipomafioso;b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativaprivata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi ititoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato dellavendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reatidi tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomical'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se laprocedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamentisulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi dipolizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato conprovvedimento del direttore dell'Agenzia.2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaroe ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendaliconfiscati.3. I beni immobili sono:a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia,di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche peraltri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delleattivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali dirilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita deglistessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipomafioso;b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione delMinistro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'economiche;c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in viaprioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovveroal patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territorialiprovvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essitrasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, resopubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere idati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazionedei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i datiidentificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e ladurata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, ancheconsorziandosi o attraverso associazioni, possono amministraredirettamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto deiprincipi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' ditrattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazionimaggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni divolontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperativesociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita'terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cuial testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute aisensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, esuccessive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'usodel bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le causedi risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni nonassegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali perfinalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegatiesclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'enteterritoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenziadispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di uncommissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi ilsindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo statodella procedura;d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, seconfiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure,preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito,secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,ad associazioni, comunita' o enti per il recupero ditossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Seentro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazionedel bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero lanomina di un commissario con poteri sostitutivi.4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3,lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione edamministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versatiall'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato eriassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno alfine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare ladestinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblicointeresse ivi contemplate, sono destinati con provvedimentodell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, ledisposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenutapubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internetdell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale delGoverno della provincia interessata. La vendita e' effettuata per uncorrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stimaformulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giornidalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervenganoall'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato alterzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque,essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valoredella suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 delpresente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventitra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimentonel settore immobiliare, alle associazioni di categoria cheassicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimentodell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobiliacquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, percinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita equelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessadisciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 deldecreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefettodella provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimeresentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furonoconfiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita'organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze dipolizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e'riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei benidestinati alla vendita di cui al comma 5.7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazioneall'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato aisensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presentecomma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunquepossibile procedere alla vendita dei beni.8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato edestinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina lemodalita' operative:a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive dicontinuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolooneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titologratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative dilavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella sceltadell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono ilmantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono esseredestinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendentidell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente,coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca,ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato talunodei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge19 marzo 1990, n. 55;b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quellodeterminato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che neabbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' perl'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata alrisarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso divendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trentagiorni dalla comunicazione della vendita del bene da partedell'Agenzia;c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' perl'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima siafinalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso,con le medesime modalita' di cui alla lettera b).9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dallaliquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto dellespese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versatiall'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato eriassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, deldecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13novembre 2008, n. 181.10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, alnetto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi,affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previoversamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezzapubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 percento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamentoe il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri serviziistituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' dellafinanza pubblica.11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beniaziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero,qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamenteindicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Suirelativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi soloper importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazioneprivata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, leimbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidatidall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dipolizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali nefacciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovveropossono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato oad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, diprotezione civile o di tutela ambientale.13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo,disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o ladestinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nelladisponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto alprovvedimento di confisca, si puo' disporre la revocadell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organoche ha disposto il relativo provvedimento.Articolo 49Regolamento1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con iMinistri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa,e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta deidati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernentilo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei daticoncernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione deibeni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimidati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamentouna relazione concernente i dati suddetti.2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema diregolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta,decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cuial presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non sianostate esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanatoil provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.Capo IV Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscatiArticolo 50Procedure esecutive dei concessionaridi riscossione pubblica1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e iprovvedimenti cautelari in corso da parte della societa' EquitaliaSpa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesinelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societariedisposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospesoil decorso dei relativi termini di prescrizione.2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazionisocietarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono perconfusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro ilimiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, nonsi applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Articolo 51Regime fiscale1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essereassoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di redditopreviste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditiapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro.2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui haavuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativoalla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodointermedio e' tassato in via provvisoria dall'amministratoregiudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento dellerelative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e, overicorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostitutod'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600.3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria siconsidera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delleEntrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditicalcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottopostoalla misura cautelare.


TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI Capo I Disposizioni generaliArticolo 52Diritti dei terzi1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi cherisultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' idiritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro,ove ricorrano le seguenti condizioni:a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto siarisultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per icrediti assistiti da cause legittime di prelazione su benisequestrati;b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o aquella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che ilcreditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso distrumentalita';c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito,che sia provato il rapporto fondamentale;d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi ilrapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo ledisposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene contodelle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimonialitra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche conriferimento al ramo di attivita', alla sussistenza di particolariobblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso dienti, alle dimensioni degli stessi.4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento deicontratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento,nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta inprededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua delcontratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale siestingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto e'calcolata alla stregua della durata media della vita determinatasulla base di parametri statistici. Le modalita' di calcolodell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministrodell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entrocentoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione oil trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti aicreditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, seil loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia.7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e'indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso diritto diprelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore dimercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene, in ragionedel livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche perinterposta persona nella disponibilita' del sottoposto, di talunadelle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoiappartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,comma 5, sesto e settimo periodo.8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto diprelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essereacquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfareun concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto allacorresponsione di una somma equivalente al valore attuale dellapropria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili alegislazione vigente.9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degliarticoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, la vendita non puo' essere disposta senza previa autorizzazionedel Ministero per i beni e le attivita' culturali.Articolo 53Limite della garanzia patrimoniale1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensidelle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Statonel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati oconfiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore odalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.Articolo 54Pagamento di crediti prededucibili1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento diprevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbonoessere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuoridel piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette lagestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratoregiudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In casocontrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato. Tuttavia, se laconfisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale haautorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione avvienemediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri digraduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine assegnatodalla legge.3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui alcomma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del creditoprededucibile.Articolo 55Azioni esecutive1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguiteazioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi inconsegna dall'amministratore giudiziario.2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revocadefinitiva del sequestro o della confisca. In caso di confiscadefinitiva, esse si estinguono.3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudizialiprecedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto diproprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, ilterzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nelprocedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca permotivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sedecivile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deveessere riassunto entro un anno dalla revoca.Articolo 56Rapporti pendenti1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contrattorelativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o noncompiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione delcontratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario,previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrarenel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativiobblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contrattiad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore asessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare un dannograve al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entrotrenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoriaesecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia aseguito della dichiarazione prevista dal comma 1.4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valerenel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo ledisposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano,in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267.5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di venditaimmobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codicecivile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio creditosecondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode delprivilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile acondizione che gli effetti della trascrizione del contrattopreliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro.Al promissario acquirente non e' dovuto alcun risarcimento oindennizzo.Capo II Accertamento dei diritti dei terziArticolo 57Elenco dei crediti.Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentareal giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori conl'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenconominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni,con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge ildiritto.2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna aicreditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, peril deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti efissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trentagiorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agliinteressati, a cura dell'amministratore giudiziario.3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive dicui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo chesussistano motivi d'urgenza.Articolo 58Domanda del creditore1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domandadi ammissione del credito.2. La domanda di cui al comma 1 contiene:a) le generalita' del creditore;b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allostato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantanodiritti;c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto checostituiscono la ragione della domanda, con i relativi documentigiustificativi;d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' ladescrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questaha carattere speciale.3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede iltribunale procedente. E' facolta' del creditore indicare, qualemodalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione perposta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicarealla procedura ogni variazione del domicilio o delle predettemodalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sonoeseguite mediante deposito in cancelleria.4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce lamaturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore el'indiziato o il terzo intestatario dei beni.5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il terminedi cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque nonoltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento diconfisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse soloove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta,di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa alui non imputabile.Articolo 59Verifica dei crediti.Composizione dello stato passivo1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenzadell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativadel pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportuneinformazioni, verifica le domande, indicando distintamente i creditiche ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause diprelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o inparte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistereda un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite diun proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato formalo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato incancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratoregiudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo diraccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previstodall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo'essere eseguita per posta elettronica o per telefax.4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditiproducono effetti solo nei confronti dell'Erario.5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretticon decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratoregiudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero,l'amministratore giudiziario e la parte interessata.6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, icreditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso altribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascuncreditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stessemodalita' i crediti ammessi.7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e leimpugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio,della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agliinteressati.8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza deldifensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ognielemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano dispostid'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entroun termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che sirendono necessari.9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorioentro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessantagiorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione neltermine di trenta giorni dalla sua notificazione.10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentatedomande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, ilprocedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei creditiprosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura diprevenzione.Articolo 60Liquidazione dei beni1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziarioeffettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o ramid'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunquericevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmentecollocati al passivo.2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario,previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedurecompetitive, sulla base del valore di stima risultante dallarelazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate daparte di esperti.3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate,nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione epartecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previaacquisizione del parere ed assunte le informazioni di cuiall'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.4. L'amministratore giudiziario puo' sospendere la vendita nonancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquistomigliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento delprezzo offerto.5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegatodell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.Articolo 61Progetto e piano di pagamento dei crediti1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello statopassivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita,l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento deicrediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmentecollocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche'l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sonosoddisfatti nel seguente ordine:1) pagamento dei crediti prededucibili;2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beniconfiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzionedell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso,compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sonorimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificatida una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione oin funzione del procedimento di prevenzione, incluse le sommeanticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni cheritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito incancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione atutti i creditori.5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 icreditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sullacollocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziendeconfiscati.6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato,tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratoregiudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano dipagamento.7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, icreditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi altribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8e 9.8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratoregiudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cuiall'articolo 53.9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento nonpossono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domandedi revocazione.10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devonorestituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momentodel pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancatarestituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite peri beni mobili dal codice di procedura civile.Articolo 62Revocazione1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenziapossono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento diammissione del credito al passivo quando emerga che esso e' statodeterminato da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dallamancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodottitempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. Larevocazione e' proposta dinanzi al tribunale della prevenzione neiconfronti del creditore la cui domanda e' stata accolta. Se ladomanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.Capo III Rapporti con le procedure concorsualiArticolo 63Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assuntadal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anchesu segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi ipresupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato ilfallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti asequestro o a confisca.2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggettoalla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusionedel fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competentel'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenzadel procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istitutibancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui altitolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati asequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimentoprovvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelleforme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, verificando altresi', anche con riferimento ai rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza dellecondizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) ecomma 3 del presente decreto.6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresiesclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale,sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso ilfallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degliarticoli 52 e seguenti del presente decreto.7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatoreprocede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo IIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopola chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensidell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche suiniziativa del pubblico ministero.8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinatedalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 delmedesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzieconcernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro edella confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiaratoinefficace.Articolo 64Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, ilgiudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitatodei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione ditali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegnaall'amministratore giudiziario.2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i dirittivantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti irapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti,nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52,comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Ilgiudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esamedello stato passivo nel termine di novanta giorni dal dispostosequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo icrediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i dirittiinsinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta diapplicazione di una misura di prevenzione.4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, iltribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui alcomma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazionedegli atti introduttivi.5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondola disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare aisensi delle disposizioni che precedono.6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano dipagamento di cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redattodall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento deicrediti in sede fallimentare.7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggettol'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' dipersone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamenteresponsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato deicreditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensidell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e siapplicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presentedecreto.8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura delfallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dallaliquidazione.9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano stateproposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processiin corso.10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima dellachiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nellamassa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegnadegli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma9.11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusuradel fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.Articolo 65Rapporti del controllo giudiziarioe dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono esseredisposti su beni compresi nel fallimento.2. Quando la dichiarazione di fallimento e' successivaall'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovverodell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa suibeni compresi nel fallimento. La cessazione e' dichiarata daltribunale con ordinanza.3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimentoresiduano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di prevenzione,il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazionedella misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze diprevenzione.


EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


Titolo V EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Capo I Effetti delle misure di prevenzioneArticolo 66Principi generali1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I,titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' glieffetti dalla legge espressamente indicati.2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I,titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.Articolo 67Effetti delle misure di prevenzione1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimentodefinitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I,titolo I, capo II non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerentinonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste perl'esercizio di attivita' imprenditoriali;c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti lapubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registridella camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrossoe nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonariall'ingrosso;e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita'imprenditoriali, comunque denominati;g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazionidello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da partedello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per losvolgimento di attivita' imprenditoriali;h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito,vendita e trasporto di materie esplodenti.2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura diprevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazionied erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concluderecontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimofiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimidi qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e leiscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delleattestazioni a cura degli organi competenti.3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, sesussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in viaprovvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficaciadelle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti edatti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perdeefficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misuradi prevenzione.4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone chei divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche neiconfronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misuradi prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura diprevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte eindirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo dicinque anni.5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione diquelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altriprovvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dalpresente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cuiper effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia.6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi ocomunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero dicontratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblicaamministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, leerogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 nonpossono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contrattio subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita afavore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento diprevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudicecompetente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, idivieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, irelativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando ilgiudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore aventi giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione haproceduto alla comunicazione.7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e deicandidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle personesottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto disvolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidatipartecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche neiconfronti delle persone condannate con sentenza definitiva o,ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno deidelitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale.Articolo 68Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cuial comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, adintervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono,anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera diconsiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ognielemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativiaccertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possonoessere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cuiall'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzioneinvestigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano lecondizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione.Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto lamisura di prevenzione, con le forme previste per il relativoprocedimento e rispettando la disposizione di cui al precedentecomma.3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e2.Articolo 69Elenco generale degli enti e delle amministrazioni1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesacon tutti i Ministri interessati, e' costituito un elenco generaledegli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze,le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonche' leautorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicatenell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuatigli aggiornamenti eventualmente necessari.2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e dellaCorte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cuicircoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o,nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dallascadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimentiemanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti dicui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimentosia divenuto definitivo.3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale leproposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione,provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questuranella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centroelaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delleproposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di unadelle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Leinformazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefettureattraverso i terminali installati nei rispettivi centritelecomunicazione.5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed entiindicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuial comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbianosede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernentii divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67.Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 lacomunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essereinviata anche ad organi o enti specificamente indicati nellamedesima.6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia diqualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazioneva, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltrecinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbonocostituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.Capo II La riabilitazioneArticolo 70Riabilitazione1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzionepersonale, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. Lariabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante edeffettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distrettoha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione dellamisura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effettipregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misuredi prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previstidall'articolo 67.3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codicedi procedura penale riguardanti la riabilitazione.4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personalenei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dallacessazione della misura di prevenzione personale.Capo III Le sanzioniArticolo 71Circostanza aggravante1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435,513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632,633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codicepenale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite perle contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697,698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui alsecondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e'commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad unamisura di prevenzione personale durante il periodo previsto diapplicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessatal'esecuzione.2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui alcomma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sonocommessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la poliziagiudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi diflagranza.3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.Articolo 72Reati concernenti le armi e gli esplosivi1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alteratenonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reaticoncernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primoe secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui alterzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sonocommessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad unamisura di prevenzione personale durante il periodo previsto diapplicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessatal'esecuzione.Articolo 73Violazioni al codice della strada1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senzapatente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata,la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti dipersona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misuradi prevenzione personale.Articolo 74Reati del pubblico ufficiale1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che,intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, nondispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro dellelicenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delleerogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e'punito con la reclusione da due a quattro anni.2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e diattestazioni di qualificazione nonche' di concessione di erogazioniin violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente delloStato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e diservizi pubblici nonche' il contraente generale che consente allaconclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divietiprevisti dall'articolo 67, e' punito con la reclusione da due aquattro anni.4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, lapena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.Articolo 75Violazione degli obblighi inerentialla sorveglianza speciale1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianzaspeciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioniinerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto disoggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque annied e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti dipolizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori deicasi di flagranza.4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, ilsorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto disorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva noninferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata perun tempo non inferiore a due anni.Articolo 76Altre sanzioni penali1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cuiall'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune disoggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per ilviaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentitol'arresto anche fuori dei casi di flagranza.2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e iprogrammi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alleForze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati neicompiti di istituto.3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e'punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condannaviene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradottoal luogo del rimpatrio.4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordinedi deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette dioffrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesimadisposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a dueanni.5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazionegiudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anchesimulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e'punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena siapplica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiutala persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Peril reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso congiudizio direttissimo.6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati lecomunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allacondanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamentiricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i terministabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicatenell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e conla multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue laconfisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' delcorrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cuinon sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovverodel corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca,per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita'dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno ladisponibilita'.8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ilcontravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punitocon la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica alcandidato che, avendo diretta conoscenza della condizione disottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza specialedi pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita'di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se neavvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche daprove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misuradi prevenzione.9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguenteall'applicazione della pena su richiesta delle parti a normadell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delittoprevisto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici perla durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estrattoesecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente diappartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cuiil condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenzaadotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprioregolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici conseguel'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della penadetentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto aifini dell'interdizione dai pubblici uffici.Capo IV Disposizioni finaliArticolo 77Fermo di indiziato di delitto1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo diindiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti dicui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' sitratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo inflagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.Articolo 78Intercettazioni telefoniche1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazionidebbono essere eseguite, puo' autorizzare gli ufficiali di poliziagiudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefonicheo telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codicepenale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che isoggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure diprevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino aporre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hannodato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalita' previstedall'articolo 268 del codice di procedura penale.3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possonoessere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini esono privi di ogni valore ai fini processuali.4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore dellaRepubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone ladistruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione,sia pure parziale.Articolo 79Verifiche fiscali, economiche e patrimonialia carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti siastata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura diprevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardiadi finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale delsoggetto, puo' procedere alla verifica della relativa posizionefiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento diilleciti valutari e societari e comunque in materia economica efinanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza delladisciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cuiall'articolo 67.2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche neiconfronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, eall'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, illuogo di effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo didimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso daquello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di poliziatributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui alpresente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanzacompetenti per territorio.3. Copia del provvedimento di applicazione della misura diprevenzione e' trasmessa, a cura della cancelleria competente, alnucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, imilitari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e allefacolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4,nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale dipolizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231.5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta unamisura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscalidegli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensidel comma 1.6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi edell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e aidocumenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizionidi cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo,del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cuial presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superioria euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo siaai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche aisensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.Articolo 80Obbligo di comunicazione1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre1982, n. 646, le persone gia' sottoposte, con provvedimentodefinitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicareper dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo dipolizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioninell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementidi valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio diciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,quando concernono complessivamente elementi di valore non inferioread euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimentodei bisogni quotidiani.2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovverodalla data della sentenza definitiva di condanna.3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura diprevenzione e' a qualunque titolo revocata.Articolo 81Registro delle misure di prevenzione1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso lecancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, ancheinformatici, per le annotazioni relative ai procedimenti diprevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazionenominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sonodisposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte deisoggetti titolari del potere di proposta. Il questoreterritorialmente competente e il direttore della Direzioneinvestigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazionealla procura della Repubblica competente per territorio dellaproposta di misura personale e patrimoniale da presentare altribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, leannotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decretodel Ministro della giustizia.2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relativealle annotazioni operate nei registri.3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziariaapplica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cuiall'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo lemodalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Neicertificati rilasciati a richiesta di privati non e' fatta menzionedelle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sonoaltresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delledisposizioni di cui all'articolo 69.


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 


LIBRO IINuove disposizioniin materia di documentazione antimafiaCapo IDisposizioni di carattere generaleArticolo 82Oggetto1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed isuoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica delladocumentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», eintroduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sonostati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.Articolo 83Ambito di applicazione della documentazione antimafia1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anchecostituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziendevigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o impresecomunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' iconcessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazioneantimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare oautorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi eforniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire iprovvedimenti indicati nell'articolo 67.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraentigenerali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) edaltri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelliaventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti,per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica diparticolari requisiti di onorabilita' tali da escludere lasussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o didivieto di cui all'articolo 67;c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze dipolizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali dipubblica sicurezza;d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per laconcessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricoleo professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' afavore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresaindividuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale informa individuale;e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cuivalore complessivo non supera i 150.000 euro.Capo IIDocumentazione antimafiaArticolo 84Definizioni1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazioneantimafia e dall'informazione antimafia.2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione dellasussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione odi divieto di cui all'articolo 67.3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione dellasussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione odi divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quantoprevisto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione dellasussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosatendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' oimprese interessate indicati nel comma 4.4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa chedanno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva dicui al comma 3 sono desunte:a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o ilgiudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva pertaluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis,644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cuiall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cuiall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di talunadelle misure di prevenzione;c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita'giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codicepenale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,anche in assenza nei loro confronti di un procedimento perl'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativaivi previste;d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi deipoteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministrodell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura deiprefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensidella lettera d);f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanzalegale della societa' nonche' nella titolarita' delle impreseindividuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunqueconviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti dicui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cuivengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il redditodei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali deisubentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulladocumentazione antimafia.Articolo 85Soggetti sottoposti alla verifica antimafia1. La documentazione antimafia, se si tratta di impreseindividuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, oveprevisto.2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni,imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensidell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa'cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libroV, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legalerappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo diamministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzie nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 percento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a unapartecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci oconsorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzioperino in modo esclusivo nei confronti della pubblicaamministrazione;c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza incaso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro,ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chine ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, acoloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle impresecostituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'personali o di capitali che ne siano socie.3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.Articolo 86Validita' della documentazione antimafia1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di seimesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimentiriguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato diutilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita peraltro procedimento, anche in copia autentica.2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo didodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenutimutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggettodell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri procedimentiriguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato diutilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguitaper altro procedimento, anche in copia autentica.3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel terminedi trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assettosocietario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettereal prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degliatti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente aisoggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con lasanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Peril procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione,nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisisconola comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, ol'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi,adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti oesecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli attisono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza divalidita' della predetta documentazione antimafia.Capo IIIComunicazioni antimafiaArticolo 87Competenza al rilascio della comunicazione antimafia1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto dellaprovincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese,associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui glistessi risiedono o hanno sede, ed e' conseguita medianteconsultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cuiall'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta daparte dei soggetti privati interessati deve essere corredata delladocumentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero,la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provinciadove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblicinonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicatinell'articolo 67.3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefettureusufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivocapo V.Articolo 88Termini per il rilascio della comunicazione antimafia1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamenteconseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge lasussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cuiall'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoriaattesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento allabanca dati.2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge lasussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cuiall'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche eaccerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dallaconsultazione della banca dati alla situazione aggiornata delsoggetto sottoposto agli accertamenti.3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esitopositivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafiainterdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime dianoesito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafialiberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando ilcollegamento alla banca dati.4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia lacomunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimentodella richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolarecomplessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo aisoggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e forniscela comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.Articolo 89Autocertificazione1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione antimafia, icontratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o fornituredichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti aprovvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottatiprevia acquisizione di apposita dichiarazione con la qualel'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono lecause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cuiall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quandogli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, chepossono essere intraprese su segnalazione certificata di inizioattivita' da parte del privato alla pubblica amministrazionecompetente;b) attivita' private sottoposte alla disciplina delsilenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamentoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,n. 300, e successive modificazioni.Capo IVInformazioni antimafiaArticolo 90Competenza al rilascio dell'informazione antimafia1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto dellaprovincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le personefisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorziinteressati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessioneo erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e'conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da partedei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamenteautorizzati.2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero,l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provinciadove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti dilavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita' oggettodei provvedimenti indicati nell'articolo 67.3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefettureusufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.Articolo 91Informazione antimafia1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisirel'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare,approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima dirilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, ilcui valore sia:a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazionedelle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici,servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi diesclusione ivi indicati;b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche odi beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali,ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazionisu mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento diattivita' imprenditoriali;c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti,cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavoripubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti,delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eluderel'applicazione del presente articolo.3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuataattraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contrattoovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessatidi cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' oimpresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e'tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione oerogazione;c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessioneovvero del titolo che legittima l'erogazione;d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, deldirettore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione oconsorzio, la denominazione e la sede, nonche' le completegeneralita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le completegeneralita' dei consorziati che detengono una quota superiore al 10per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengonouna partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato unpatto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblicaamministrazione.5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggettiche risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gliindirizzi dell'impresa. Il prefetto, anche sulla documentatarichiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione alvenir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento deitentativi di infiltrazione mafiosa.6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo diinfiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche nondefinitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazionicriminali unitamente a concreti elementi da cui risulti chel'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare leattivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata. In talicasi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascial'informazione antimafia interdittiva.7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppoeconomico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibilidi infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, inrelazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioniambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazionemafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazioneindipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.Articolo 92Termini per il rilascio delle informazioni1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamenteconseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge lasussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cuiall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cuiall'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafialiberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando ilcollegamento alla banca dati.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quandodalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di causedi decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o diun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entroquarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando leverifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto neda' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata efornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi diurgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione dellarichiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedonoanche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, icontributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni dicui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e isoggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano leautorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvoil pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso dellespese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilita' conseguite.4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anchequando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosasiano accertati successivamente alla stipula del contratto, allaconcessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f)dell'articolo 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a quandopervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto odi sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi atentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.Articolo 93Poteri di accesso e accertamento del prefetto1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenireinfiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto disponeaccessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessateall'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, deigruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto delMinistro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 54 del 5 marzo 2004.2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessateall'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono aqualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche connoli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresiquelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativicontratti o dei subcontratti.3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto,il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazionecontenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimentodell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha dispostol'accesso.4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fattasalva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccoltipossano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento enei confronti dei soggetti che risultano poter determinare inqualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa,elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cuiall'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, ilprefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione dellarelazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previaeventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuatedal successivo comma 7.5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, ilprefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atticorredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, cheprovvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4.6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti dicompetenza di altre amministrazioni, dell'informazione e' datatempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura delprefetto, ai seguenti soggetti:a) stazione appaltante;b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto diaccertamento;c) prefetto che ha disposto l'accesso;d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzioneinvestigativa antimafia;e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contrattipubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cuiall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;g) Ministero dello sviluppo economico.7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove loritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioniacquisite invita, in sede di audizione personale, i soggettiinteressati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogniinformazione ritenuta utile.8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediantecomunicazione formale da inviarsi al responsabile legaledell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora edell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessatoovvero persona da lui delegata.9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in dupliceoriginale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presentearticolo devono essere inseriti a cura della Prefettura dellaprovincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistemainformatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia,previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministrodell'interno in data 14 marzo 2003.11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui alprecedente comma su tutto il territorio nazionale, il personaleincaricato di effettuare le attivita' di accesso e accertamento neicantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dallaDirezione investigativa antimafia e da questa rese disponibiliattraverso il collegamento telematico di interconnessione esistentecon le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.Articolo 94Effetti delle informazioni del prefetto1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, disospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo diinfiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 edall'articolo 91, comma 7, nelle societa' o imprese interessate, isoggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite leinformazioni antimafia, non possono stipulare, approvare oautorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare ocomunque consentire le concessioni e le erogazioni.2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittivaentro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture disomma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenzadi una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementirelativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamentealla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni ele concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento delvalore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenuteper l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedonoalle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cuil'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura dibeni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimentodell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non siasostituibile in tempi rapidi.4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nelcaso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.Articolo 95Disposizioni relative ai contratti pubblici1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo diinfiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, edall'articolo 91, comma 7, interessa un'impresa diversa da quellamandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamentotemporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cuiall'articolo 67 non operano nei confronti delle altre impresepartecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituitaanteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo'essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delleinformazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamentealla stipulazione del contratto.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso diconsorzi non obbligatori.3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione deicontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e'tempestivamente informato dalla stazione appaltante dellapubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminarisulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi diinfiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenutomaggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge untentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4,ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto della stipula delcontratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, dellecessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dalvalore.


Capo VBanca dati nazionale unica della documentazione antimafiaArticolo 96Istituzione della banca dati nazionale unicadella documentazione antimafia1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politichedel personale dell'amministrazione civile e per le risorsestrumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unicadella documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause didecadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di untentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazionedati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.Articolo 97Consultazione della banca dati1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la bancadati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui alregolamento previsto dall'articolo 99, da:a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presentedecreto;b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;c) gli ordini professionali.Articolo 98Contenuto della banca dati1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e leinformazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informaticocostituito presso la Direzione investigativa antimafia di cuiall'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno indata 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nelcorso degli accessi nei cantieri delle imprese interessateall'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati,puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.Articolo 99Modalita' di funzionamento della banca dati1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta delMinistro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblicaamministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppoeconomico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':a) di funzionamento della banca dati;b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degliaccessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia edell'Amministrazione civile dell'interno;d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per losvolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice diprocedura penale;e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97,comma 1;f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cuiall'articolo 96.2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazionedel soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva latraccia di ciascun accesso.Capo VIDisposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensidell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267Articolo 100Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nelquinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2671. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deveacquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento,l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione,all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto osubcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasiconcessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentementedal valore economico degli stessi.Articolo 101Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensidell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esuccessive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per unperiodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica delcommissario nominato, della stazione unica appaltante per losvolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza delmedesimo ente locale.2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cuiall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esuccessive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per unperiodo determinato, comunque non superiore alla durata in caricadegli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per losvolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza delmedesimo ente locale.


ATTIVITA' INFORMATIVE E INVESTIGATIVE - AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI


LIBRO IIIAttivita' informative ed investigative nella lotta contro lacriminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione ela destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata.Titolo IATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LACRIMINALITA' ORGANIZZATACapo IDirezione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafiaArticolo 102Direzione distrettuale antimafia1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicatinell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ilprocuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo deldistretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzionedistrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parteper la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, ilprocuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini edelle esperienze professionali. Della direzione distrettuale nonpossono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e levariazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consigliosuperiore della magistratura.2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' prepostoall'attivita' della direzione e cura, in particolare, che imagistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare lacompletezza e la tempestivita' della reciproca informazionesull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite peril coordinamento delle investigazioni e l'impiego della poliziagiudiziaria.3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa perl'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimentiriguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzionedistrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentitoil procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nellacomposizione della direzione, il procuratore distrettuale informapreventivamente il procuratore nazionale antimafia.Articolo 103Direzione nazionale antimafia1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazionee' istituita la Direzione nazionale antimafia.2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito laquinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hannosvolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore adieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative edesperienze nella trattazione di procedimenti relativi allacriminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutatasolo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede conla procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo'essere rinnovato una sola volta.4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati cheabbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominatisulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazionedi procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomineprovvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito ilprocuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafiadesigna uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzionidi procuratore nazionale antimafia aggiunto.5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' esserevalutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzionipreviste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore dellamagistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazioneapplica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato chepossegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma2.Articolo 104Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazionein relazione all'attivita' di coordinamento investigativo1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercitala sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativaDirezione nazionale.Articolo 105Applicazione di magistrati del pubblico ministeroin casi particolari1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicatinell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ilprocuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta diprocedimenti di particolare complessita' o che richiedono specificheesperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alleprocure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzionenazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettualiantimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procuredella Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anchequando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nellaconduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenzeinvestigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decretomotivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e iprocuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta diapplicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo delmedesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generalepresso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e'comunicato al procuratore nazionale antimafia.2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casidi necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo'essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e'trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura perl'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato nonpuo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi daquelli indicati nel decreto di applicazione.Articolo 106Applicazione di magistrati in materiadi misure di prevenzione1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambitodei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice diprocedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale,l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionaleantimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoliprocedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quantocompatibile, l'articolo 105.2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratoregenerale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi,disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazionedelle misure di prevenzione siano esercitate da un magistratodesignato dal Procuratore della Repubblica presso il giudicecompetente.Capo IIConsiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata eDirezione investigativa antimafiaArticolo 107Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consigliogenerale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dalMinistro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e delcoordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglioe' composto:a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblicasicurezza;b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzataprovvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzioneanticrimine e per le attivita' investigative, determinando laripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori diattivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto deiservizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo aquelli a carattere interforze, operanti a livello centrale eterritoriale;b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti alfunzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarnel'impiego;c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazioneagli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite,proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti arimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' einadempienze;d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delleattivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti deicapoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi acura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze dipolizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forzedi polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuitele funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria delConsiglio.Articolo 108Direzione investigativa antimafia1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblicasicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con ilcompito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delleattivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita'organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziariarelative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso ocomunque ricollegabili all'associazione medesima.2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventivadella Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali,le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delleorganizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative didette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazionedelittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delleestorsioni.3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoicompiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutturedelle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbonofornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo dellaD.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizicentrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203,devono costantemente informare il personale investigativo dellaD.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti glielementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque inpossesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predettopersonale, gli accertamenti e le attivita' investigativeeventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali einterprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri edel Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993,e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e lemodalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, diconcerto con i Ministri della difesa e delle finanze.5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e'attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dallaD.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale dicui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti perl'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a normadel medesimo articolo 107.6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo sceltofra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, conqualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di gradonon inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specificaesperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Ildirettore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cuiall'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle suedipendenze e sui risultati conseguiti.7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato allaD.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia diStato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia difinanza.9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cuiall'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondomoduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazionee alla specificita' degli ordinamenti delle forze di poliziainteressate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase,l'organizzazione e' articolata come segue:a) reparto investigazioni preventive;b) reparto investigazioni giudiziarie;c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.10. Alla determinazione del numero e delle competenze delledivisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 siprovvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5,settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure siprovvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti ealle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionalee con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degliuffici predetti di pari livello una sostanziale parita' edequiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criteriodella rotazione degli incarichi.Articolo 109Relazione al Parlamento1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamentosull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzioneinvestigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione dicui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapportoannuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.Titolo IIL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENISEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATAArticolo 110L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata hapersonalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomiaorganizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabriaed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscatialla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e diprevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato deiprocedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beninei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, delladestinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazionedell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisidei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase diassegnazione e destinazione;b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione ecustodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento diprevenzione di cui al libro I, titolo III;c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione ecustodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexiesdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivemodificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cuiall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, eamministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusionedell'udienza preliminare;d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito delprocedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche aisensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali peri delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale;f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per latempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, ancheattraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti aisensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni.Articolo 111Organi dell'Agenzia1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro annirinnovabili per una sola volta:a) il Direttore;b) il Consiglio direttivo;c) il Collegio dei revisori.2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato adisposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410.3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenziaed e' composto:a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio deiMinistri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,designati ai sensi del comma 3.5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivie da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'internofra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componenteeffettivo e un componente supplente sono designati dal Ministrodell'economia e delle finanze.6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.Articolo 112Attribuzioni degli organi dell'Agenzia1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno dellesedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e dellelinee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia diamministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo eil conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente aiMinistri dell'interno e della giustizia e presenta una relazionesemestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anchein via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione deibeni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III.Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale edi sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamenteinutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, condelibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti didistruzione o di demolizione.3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alladestinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via nondefinitiva puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. Intali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipareanche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia diamministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati;b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni inprevisione della confisca;c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110,comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cuiall'articolo 48, comma 3, lettera b);e) richiede la modifica della destinazione d'uso del beneconfiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suoutilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga aglistrumenti urbanistici;f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli entipubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e didestinazione;h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel casodi mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubblicheamministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti edassociazioni per le finalita' del presente decreto;l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze,di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita'significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata;m) adotta un regolamento di organizzazione interna.5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati apartecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,centrali e locali, di enti e associazioni di volta in voltainteressati e l'autorita' giudiziaria.6. Il collegio dei revisori provvede:a) al riscontro degli atti di gestione;b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,redigendo apposite relazioni;c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.Articolo 113Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione el'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cuiall'articolo 118:a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane estrumentali per il funzionamento dell'Agenzia;b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativaalla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziariae contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei benisequestrati e confiscati;c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compitiattribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, daeffettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita'giudiziaria.2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beniconfiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), irapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinatimediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, inparticolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche'l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui alcomma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersidi altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenziefiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.Articolo 114Foro esclusivo1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudiceamministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, iviincluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativoregionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza dicui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliatapresso l'Avvocatura generale dello Stato.


MODIFICHE AI CODICI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO


LIBRO IIIAttivita' informative ed investigative nella lotta contro lacriminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione ela destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata.Titolo IATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LACRIMINALITA' ORGANIZZATACapo IDirezione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafiaArticolo 102Direzione distrettuale antimafia1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicatinell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ilprocuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo deldistretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzionedistrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parteper la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, ilprocuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini edelle esperienze professionali. Della direzione distrettuale nonpossono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e levariazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consigliosuperiore della magistratura.2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' prepostoall'attivita' della direzione e cura, in particolare, che imagistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare lacompletezza e la tempestivita' della reciproca informazionesull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite peril coordinamento delle investigazioni e l'impiego della poliziagiudiziaria.3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa perl'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimentiriguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzionedistrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentitoil procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nellacomposizione della direzione, il procuratore distrettuale informapreventivamente il procuratore nazionale antimafia.Articolo 103Direzione nazionale antimafia1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazionee' istituita la Direzione nazionale antimafia.2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito laquinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hannosvolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore adieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative edesperienze nella trattazione di procedimenti relativi allacriminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutatasolo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede conla procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo'essere rinnovato una sola volta.4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati cheabbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominatisulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazionedi procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomineprovvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito ilprocuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafiadesigna uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzionidi procuratore nazionale antimafia aggiunto.5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' esserevalutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzionipreviste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore dellamagistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazioneapplica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato chepossegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma2.Articolo 104Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazionein relazione all'attivita' di coordinamento investigativo1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercitala sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativaDirezione nazionale.Articolo 105Applicazione di magistrati del pubblico ministeroin casi particolari1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicatinell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ilprocuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta diprocedimenti di particolare complessita' o che richiedono specificheesperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alleprocure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzionenazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettualiantimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procuredella Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anchequando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nellaconduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenzeinvestigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decretomotivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e iprocuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta diapplicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo delmedesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generalepresso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e'comunicato al procuratore nazionale antimafia.2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casidi necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo'essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e'trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura perl'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato nonpuo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi daquelli indicati nel decreto di applicazione.Articolo 106Applicazione di magistrati in materiadi misure di prevenzione1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambitodei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice diprocedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale,l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionaleantimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoliprocedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quantocompatibile, l'articolo 105.2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratoregenerale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi,disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazionedelle misure di prevenzione siano esercitate da un magistratodesignato dal Procuratore della Repubblica presso il giudicecompetente.Capo IIConsiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata eDirezione investigativa antimafiaArticolo 107Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consigliogenerale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dalMinistro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e delcoordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglioe' composto:a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblicasicurezza;b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzataprovvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzioneanticrimine e per le attivita' investigative, determinando laripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori diattivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto deiservizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo aquelli a carattere interforze, operanti a livello centrale eterritoriale;b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti alfunzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarnel'impiego;c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazioneagli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite,proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti arimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' einadempienze;d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delleattivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti deicapoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi acura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze dipolizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forzedi polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuitele funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria delConsiglio.Articolo 108Direzione investigativa antimafia1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblicasicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con ilcompito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delleattivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita'organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziariarelative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso ocomunque ricollegabili all'associazione medesima.2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventivadella Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali,le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delleorganizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative didette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazionedelittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delleestorsioni.3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoicompiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutturedelle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbonofornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo dellaD.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizicentrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203,devono costantemente informare il personale investigativo dellaD.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti glielementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque inpossesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predettopersonale, gli accertamenti e le attivita' investigativeeventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali einterprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri edel Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993,e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e lemodalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, diconcerto con i Ministri della difesa e delle finanze.5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e'attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dallaD.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale dicui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti perl'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a normadel medesimo articolo 107.6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo sceltofra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, conqualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di gradonon inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specificaesperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Ildirettore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cuiall'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle suedipendenze e sui risultati conseguiti.7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato allaD.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia diStato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia difinanza.9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cuiall'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondomoduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazionee alla specificita' degli ordinamenti delle forze di poliziainteressate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase,l'organizzazione e' articolata come segue:a) reparto investigazioni preventive;b) reparto investigazioni giudiziarie;c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.10. Alla determinazione del numero e delle competenze delledivisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 siprovvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5,settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure siprovvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti ealle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionalee con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degliuffici predetti di pari livello una sostanziale parita' edequiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criteriodella rotazione degli incarichi.Articolo 109Relazione al Parlamento1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamentosull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzioneinvestigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione dicui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapportoannuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.Titolo IIL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENISEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATAArticolo 110L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata hapersonalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomiaorganizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabriaed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscatialla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e diprevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato deiprocedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beninei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, delladestinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazionedell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisidei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase diassegnazione e destinazione;b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione ecustodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento diprevenzione di cui al libro I, titolo III;c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione ecustodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexiesdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivemodificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cuiall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, eamministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusionedell'udienza preliminare;d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito delprocedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche aisensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali peri delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale;f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per latempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, ancheattraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti aisensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni.Articolo 111Organi dell'Agenzia1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro annirinnovabili per una sola volta:a) il Direttore;b) il Consiglio direttivo;c) il Collegio dei revisori.2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato adisposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410.3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenziaed e' composto:a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio deiMinistri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,designati ai sensi del comma 3.5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivie da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'internofra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componenteeffettivo e un componente supplente sono designati dal Ministrodell'economia e delle finanze.6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.Articolo 112Attribuzioni degli organi dell'Agenzia1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno dellesedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e dellelinee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia diamministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo eil conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente aiMinistri dell'interno e della giustizia e presenta una relazionesemestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anchein via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione deibeni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III.Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale edi sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamenteinutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, condelibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti didistruzione o di demolizione.3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alladestinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via nondefinitiva puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. Intali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipareanche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia diamministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati;b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni inprevisione della confisca;c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110,comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cuiall'articolo 48, comma 3, lettera b);e) richiede la modifica della destinazione d'uso del beneconfiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suoutilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga aglistrumenti urbanistici;f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli entipubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e didestinazione;h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel casodi mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubblicheamministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti edassociazioni per le finalita' del presente decreto;l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze,di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita'significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata;m) adotta un regolamento di organizzazione interna.5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati apartecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,centrali e locali, di enti e associazioni di volta in voltainteressati e l'autorita' giudiziaria.6. Il collegio dei revisori provvede:a) al riscontro degli atti di gestione;b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,redigendo apposite relazioni;c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.Articolo 113Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione el'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cuiall'articolo 118:a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane estrumentali per il funzionamento dell'Agenzia;b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativaalla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziariae contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei benisequestrati e confiscati;c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compitiattribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, daeffettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita'giudiziaria.2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beniconfiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), irapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinatimediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, inparticolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche'l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui alcomma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersidi altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenziefiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.Articolo 114Foro esclusivo1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudiceamministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, iviincluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativoregionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza dicui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliatapresso l'Avvocatura generale dello Stato.


 

inserito da Giovannifalcone il 2011-09-30 11:12:23
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