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RIMANENZE DI MAGAZZINO: La presunzione di cessione in nero guarda al bene e non al valore

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

                    SEZIONE TRIBUTARIA   


                       Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. PANEBIANCO  Ugo Riccardo                    -  Presidente   - 

Dott. PARMEGGIANI Carlo                           -  Consigliere  - 

Dott. MARIGLIANO  Eugenia                    -  rel. Consigliere  - 

Dott. POLICHETTI  Renato                          -  Consigliere  - 

Dott. SCARANO     Luigi Alessandro                -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:  sentenza                                       

sul ricorso proposto da:  FALLIMENTO   XXX - ricorrente -

contro

MINISTERO DELLLECONOMIA E DELLE FINANZE,  - controricorrenti -

avverso  la  sentenza n. 49/2007 della COMM. TRIB.  REG.  di  NAPOLI,  depositata il 22/03/2007;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  26/10/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito  per  il  ricorrente llAvvocato ERRICHIELLO  GIUSEPPE,  che  ha  chiesto l'accoglimento;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

                 FattoL'Agenzia delle entrate di Napoli, Ufficio di Nola, con avviso (OMISSIS), notificato il 3.2.2004, rettificava nei confronti della società C. s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), la dichiarazione per llanno 1999, a seguito di accertamento analitico induttivo sul reddito  I.R.Pe.G., I.R.A.P. ed I.V.A. in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 chiedendo le maggiori imposte con le relative sanzioni.

F.E., curatore fallimentare della società, impugnava llavviso di rettifica innanzi alla C.T.P. di Napoli. Resisteva l'ufficio.

Successivamente lo stesso curatore impugnava il provvedimento di diniego di un rimborso I.V.A. per L. 480.000.000, notificato il 20.2.2004, sempre per llanno 1999. Anche detto atto veniva contestato innanzi alla C.T.P. di Napoli, lamentando che l'ufficio non aveva tenuto conto che dai verbali ddinventario, redatti dal curatore, risultavano rimanenze per L. 151.880.000 ed un contratto di locazione ddazienda con altra società con cui erano state concesse in locazione altri beni, semilavorati e merci del valore di L. 53.000.000. Si costituiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, previa riunione con la precedente impugnativa.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi riuniti, sulla considerazione che la cessione di beni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, commi 1 e 3, ammette prova contraria e, nel caso di specie, esistevano i verbali ddinventario redatti dal curatore aventi data certa;

annullava, pertanto, gli atti impugnati. Proponeva gravame l'Agenzia e resisteva il fallimento proponendo anche appello incidentale in ordine alle spese.

La C.T.R. della Campania accoglieva llappello principale, confermando llaccertamento ed il diniego del rimborso sulla considerazione che sussisteva un divario enorme ...
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