RIMANENZE DI MAGAZZINO: La presunzione di cessione in nero guarda al bene e non al valore
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da: FALLIMENTO XXX - ricorrente -
contro
MINISTERO DELLLECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 49/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 22/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;
udito per il ricorrente llAvvocato ERRICHIELLO GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.
FattoL'Agenzia delle entrate di Napoli, Ufficio di Nola, con avviso (OMISSIS), notificato il 3.2.2004, rettificava nei confronti della società C. s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), la dichiarazione per llanno 1999, a seguito di accertamento analitico induttivo sul reddito I.R.Pe.G., I.R.A.P. ed I.V.A. in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 chiedendo le maggiori imposte con le relative sanzioni.
F.E., curatore fallimentare della società, impugnava llavviso di rettifica innanzi alla C.T.P. di Napoli. Resisteva l'ufficio.
Successivamente lo stesso curatore impugnava il provvedimento di diniego di un rimborso I.V.A. per L. 480.000.000, notificato il 20.2.2004, sempre per llanno 1999. Anche detto atto veniva contestato innanzi alla C.T.P. di Napoli, lamentando che l'ufficio non aveva tenuto conto che dai verbali ddinventario, redatti dal curatore, risultavano rimanenze per L. 151.880.000 ed un contratto di locazione ddazienda con altra società con cui erano state concesse in locazione altri beni, semilavorati e merci del valore di L. 53.000.000. Si costituiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, previa riunione con la precedente impugnativa.
La C.T.P. accoglieva i ricorsi riuniti, sulla considerazione che la cessione di beni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, commi 1 e 3, ammette prova contraria e, nel caso di specie, esistevano i verbali ddinventario redatti dal curatore aventi data certa;
annullava, pertanto, gli atti impugnati. Proponeva gravame l'Agenzia e resisteva il fallimento proponendo anche appello incidentale in ordine alle spese.
La C.T.R. della Campania accoglieva llappello principale, confermando llaccertamento ed il diniego del rimborso sulla considerazione che sussisteva un divario enorme ...
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da: FALLIMENTO XXX - ricorrente -
contro
MINISTERO DELLLECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 49/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 22/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;
udito per il ricorrente llAvvocato ERRICHIELLO GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.
FattoL'Agenzia delle entrate di Napoli, Ufficio di Nola, con avviso (OMISSIS), notificato il 3.2.2004, rettificava nei confronti della società C. s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), la dichiarazione per llanno 1999, a seguito di accertamento analitico induttivo sul reddito I.R.Pe.G., I.R.A.P. ed I.V.A. in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 chiedendo le maggiori imposte con le relative sanzioni.
F.E., curatore fallimentare della società, impugnava llavviso di rettifica innanzi alla C.T.P. di Napoli. Resisteva l'ufficio.
Successivamente lo stesso curatore impugnava il provvedimento di diniego di un rimborso I.V.A. per L. 480.000.000, notificato il 20.2.2004, sempre per llanno 1999. Anche detto atto veniva contestato innanzi alla C.T.P. di Napoli, lamentando che l'ufficio non aveva tenuto conto che dai verbali ddinventario, redatti dal curatore, risultavano rimanenze per L. 151.880.000 ed un contratto di locazione ddazienda con altra società con cui erano state concesse in locazione altri beni, semilavorati e merci del valore di L. 53.000.000. Si costituiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, previa riunione con la precedente impugnativa.
La C.T.P. accoglieva i ricorsi riuniti, sulla considerazione che la cessione di beni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, commi 1 e 3, ammette prova contraria e, nel caso di specie, esistevano i verbali ddinventario redatti dal curatore aventi data certa;
annullava, pertanto, gli atti impugnati. Proponeva gravame l'Agenzia e resisteva il fallimento proponendo anche appello incidentale in ordine alle spese.
La C.T.R. della Campania accoglieva llappello principale, confermando llaccertamento ed il diniego del rimborso sulla considerazione che sussisteva un divario enorme ...
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