RAPINA IN BANCA: Nessuna responsabilità della banca
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.I. e R.L., rappresentati e difesi, giusta
procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. PUCCIONI Paolo ed
elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via G. Zanardelli n.
36;
- ricorrenti -
contro
UNICREDIT s.p.a. (quale incorporante di BANCO DI SICILIA s.p.a.), in
persona dell'avv. G.S., responsabile del polo di Roma
della struttura F & SME Legal Italy di Unicredit
s.p.a.,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale per notaio Daria
Zappone di Roma del 5 luglio 2011 rep. n. 3458, dagli avv.ti
VOLTAGGIO Antonio e Paolo ed elett.te dom.ta presso il loro studio in
Roma, Via Fontanella Borghese n. 72;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4663/05,
depositata il 3 novembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14
luglio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l'avv. Paolo PUCCIONI;
udito per la controricorrente l'avv. Antonio VOLTAGGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. R.M., P.F. e R.I. convennero davanti al Tribunale di Roma il Banco di Sicilia s.p.a.
chiedendo il risarcimento - nella misura di L. 36.500.000 oltre accessori - del danno subito per il furto del contenuto della loro cassetta di sicurezza presso l'agenzia n. 14 del Banco, in Roma. Le circostanze del furto, consumato tra il 30 giugno e il 2 luglio 1989 da. ignoti ladri, che erano penetrati nel caveau dell'agenzia e avevano svuotato la maggior parte delle cassette, evidenziavano secondo gli attori gravissime responsabilità della banca.
La convenuta resistette, mettendo a disposizione il massimale di L. 1.000.000 previsto dal contratto in caso di responsabilità della banca, e deducendo la mancanza di colpa grave da parte sua (per il caso di ritenuta nullità della clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.).
Il Tribunale accolse la domanda, ma la sua sentenza è stata poi riformata in accoglimento dell'appello proposto da R.I. anche quale erede dei genitori R.M. e P.F. deceduti nelle more (e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede sig.ra R.L.).
La Corte di Roma, infatti, ha ritenuto che la banca abbia fornito la prova dell'assenza di sua colpa grave e, riconosciutane la sola colpa lieve, l'ha quindi condannata al risarcimento nel limite del massimale contrattuale di L. 1.000.000, oltre accessori.
I giudici di appello, premesso che l'onere della prova dell'assenza di colpa grave deve ritenersi assolto con la ...
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.I. e R.L., rappresentati e difesi, giusta
procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. PUCCIONI Paolo ed
elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via G. Zanardelli n.
36;
- ricorrenti -
contro
UNICREDIT s.p.a. (quale incorporante di BANCO DI SICILIA s.p.a.), in
persona dell'avv. G.S., responsabile del polo di Roma
della struttura F & SME Legal Italy di Unicredit
s.p.a.,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale per notaio Daria
Zappone di Roma del 5 luglio 2011 rep. n. 3458, dagli avv.ti
VOLTAGGIO Antonio e Paolo ed elett.te dom.ta presso il loro studio in
Roma, Via Fontanella Borghese n. 72;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4663/05,
depositata il 3 novembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14
luglio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l'avv. Paolo PUCCIONI;
udito per la controricorrente l'avv. Antonio VOLTAGGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. R.M., P.F. e R.I. convennero davanti al Tribunale di Roma il Banco di Sicilia s.p.a.
chiedendo il risarcimento - nella misura di L. 36.500.000 oltre accessori - del danno subito per il furto del contenuto della loro cassetta di sicurezza presso l'agenzia n. 14 del Banco, in Roma. Le circostanze del furto, consumato tra il 30 giugno e il 2 luglio 1989 da. ignoti ladri, che erano penetrati nel caveau dell'agenzia e avevano svuotato la maggior parte delle cassette, evidenziavano secondo gli attori gravissime responsabilità della banca.
La convenuta resistette, mettendo a disposizione il massimale di L. 1.000.000 previsto dal contratto in caso di responsabilità della banca, e deducendo la mancanza di colpa grave da parte sua (per il caso di ritenuta nullità della clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.).
Il Tribunale accolse la domanda, ma la sua sentenza è stata poi riformata in accoglimento dell'appello proposto da R.I. anche quale erede dei genitori R.M. e P.F. deceduti nelle more (e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede sig.ra R.L.).
La Corte di Roma, infatti, ha ritenuto che la banca abbia fornito la prova dell'assenza di sua colpa grave e, riconosciutane la sola colpa lieve, l'ha quindi condannata al risarcimento nel limite del massimale contrattuale di L. 1.000.000, oltre accessori.
I giudici di appello, premesso che l'onere della prova dell'assenza di colpa grave deve ritenersi assolto con la ...

