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CONDOMINIO: Uso comune di spazi condominiali

L'uso di parti comuni dell'edificio è consentito al singolo condomino solo se anche tutti gli altri abbiano la possibilità di soddisfare analoghe esigenze e se, rimaste soddisfatte tutte queste esigenze, il bene non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento occorre un consenso unanime (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in merito all'installazione da parte di due condomini di una caldaia privata all'interno del vano scale del condominio, aveva valutato esclusivamente l'aspetto della "parità" dell'uso, ossia la potenziale fruizione del vano scala da parte degli altri partecipanti al condominio "per le loro esigenze", date "le modeste dimensioni del manufatto installato", senza accertare se l'allocazione, non di una sola, ma di tante caldaie quanti i condomini, fosse non solo e non tanto materialmente possibile, ma anche compatibile con l'originaria destinazione del vano scala comune, che nasceva per la diversa finalità di dare accesso alle proprietà individuali).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. TRIOLA  Roberto Michele                       -  Presidente   -
Dott. MANNA   Felice                           -  rel. Consigliere  -
Dott. SAN     GIORGIO Maria Rosaria                 -  Consigliere  -
Dott. GIUSTI  Alberto                               -  Consigliere  -
Dott. SCALISI Antonino                              -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso R.G. n. 29893/05 proposto da:
           G.L. (c.f. (OMISSIS)) e           G.C.  (c.f.
(OMISSIS)) elettivamente domiciliati in Roma, via Simone  De
Saint  Bon n. 61, presso lo studio dell'avv. Discepolo Maurizio,  che
li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrenti -
                               contro
             B.D.   ved.         F.  (c.f.   (OMISSIS)),
             F.F.  (c.f. (OMISSIS)), e              F.I.
(c.f.  (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in Roma,  viale
Angelico, 36/b, presso lo studio dell'avv. Scarmigli Massimo, che  le
rappresenta  e  difende unitamente e disgiuntamente  all'avv.  Andrea
Novelli giusta procura in calce ...
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