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DIVORZIO: Assegnazione casa coniugale

Non sempre è possibile l'assegnazione della casa coniugale al solo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, dovendo valutare il contesto in un quadro più ampio. In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. CARNEVALE Corrado                             -  Presidente   -
Dott. FORTE     Fabrizio                            -  Consigliere  -
Dott. MACIONE   Luigi                               -  Consigliere  -
Dott. DOGLIOTTI Massimo                             -  Consigliere  -
Dott. GIANCOLA  Maria Cristina                 -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 6277-2009 proposto da:
             I.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata  in  ROMA,
PIAZZA   ...
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