ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L'azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
1. Premessa
Con la sentenza nr. 27574 del 20 novembre 2008, la Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte di Cassazione ha considerato false le fatture emesse da una società, risultata priva di dipendenti e beni strumentali idonei, malgrado la presenza di un contratto di appalto regolarmente stipulato per la realizzazione di un’opera pubblica.
La pronuncia, ha ribaltato l’identico parere espresso nella decisione di primo grado e in quello della Commissione Tributaria Regionale che dava torto all’Amministrazione Finanziaria per le seguenti testuali motivazioni:
a. Non risulta che l’Ufficio abbia svolto indagini nei confronti del contribuente, dirette ad acquisire elementi a supporto della tesi della falsità delle fatture, originariamente contestate dalla Guardia di finanza;
b. Non interessa che le operazioni fatturate siano state svolte da chi ha emesso le fatture;
c. Il contribuente ha fornito validi elementi amministrativi e contabili a riprova sia dell’effettiva sussistenza dell’operazione, sia che la stessa è avvenuta a nome dei soggetti intervenuti, ed infine che la prestazione era inerente l’opera pubblica effettivamente realizzata.
2. Valutazione della Suprema Corte
A tali decisioni, ha resistito la stessa Amministrazione Finanziaria con il controricorso che ha dato luogo alla pronuncia in parola.
La Cassazione, in buona sostanza, ha sottolineato due aspetti fondamentali:
1. L’importanza della identificazione dell’emittente la fattura, che deve coincidere con colui che ha effettivamente eseguito la prestazione (per non incorrere nel delitto di “Utilizzazione di fatture soggettivamente false”);
2. Quando l’Amministrazione Finanziaria fornisce elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti – motivate dall’assenza di dipendenti e mezzi strumentali idonei – è onere del contribuente dimostrare la effettiva esistenza delle operazioni fatturate (Cassazione 21953/2007).
3. Esame della relazione ai fini dell’antiriciclaggio
L’avvio di un rapporto economico con una realtà imprenditoriale o persona giuridica in genere da parte di un Intermediario finanziario, un Professionista – legale o contabile – o Altro soggetto chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva”, con le eccezioni contemplate nell’art.25 del Decreto legislativo 231/07 (Obblighi semplificati), deve prevedere l’Adeguata verifica della clientela e la individuazione del Titolare effettivo della relazione[1].
La sentenza in commento ha intesto cristallizzare un importante principio secondo il quale l’assenza di dipendenti o mezzi idonei all’esercizio d’impresa, rende inattendibile la contabilità (Libro giornale, registro delle fatture di acquisto, registro delle fatture emesse, bilancio di esercizio etc), ovvero la veridicità dei rapporti economici documentati.
In altri termini, la Suprema Corte, ha considerato false alcune fatture emesse per delle prestazioni effettuate a causa della mancanza di personale e mezzi strumentali idonei.
Ciò significa, ad avviso dello scrivente che, una impresa che ha acceso un rapporto di conto corrente sia pure di natura aziendale (dopo aver direttamente verificato l’aspetto formale della documentazione esibita con apposita visura camerale della Camera di commercio, riscontro della Partita IVA etc.), necessiterà una verifica presso la sede della struttura aziendale onde riscontrarne la effettiva esistenza, ovvero la idoneità della struttura all’esercizio della dichiarata e documentata attività economica.
Se manca la struttura aziendale (magazzini, dipendenti, beni strumentali etc.), parrà verosimile che potrebbe trattarsi di un’attività di copertura, utilizzata al solo scopo di far apparire regolari e leciti i successivi flussi finanziari nella realtà provenienti da traffici inconfessabili.
Ne consegue che, per situazioni della specie, il livello di attenzione e di allarme dovrà essere massimo al fine di scongiurare il rischio – anche inconsapevole – di un coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di denaro sporco da parte dell’Intermediario, Professionista o Altro soggetto e valutando di conseguenza, la opportunità per l’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Per come abbiamo visto, conoscere il cliente fin dall’avvio della relazione, costituisce il modo migliore per assolvere ai doveri di collaborazione attiva imposti dalla vigente normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.
Casamassima, 24 novembre 2008

