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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  


SEZIONE TERZA CIVILE                        




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. PETTI     Giovanni Battista                 -  Presidente   - 

Dott. AMENDOLA  Adelaide                          -  Consigliere  - 

Dott. ARMANO    Uliana                            -  Consigliere  - 

Dott. D'AMICO   Paolo                        -  rel. Consigliere  - 

Dott. CARLUCCIO Giuseppa                          -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente: sentenza                                       

sul ricorso 30080-2006 proposto da:

M.A. - ricorrente -

contro

COMUNE DI MONTEMAGGIORE  - controricorrente -

avverso  la  sentenza n. 1030/2005 della CORTE D'APPELLO di  PALERMO, Sezione  Prima Civile , emessa l'8/07/2005, depositata il  31/08/2005,  r.g.n. 1092/2002;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 20/12/2010 dal Consigliere Dott. D'AMICO Paolo;

udito l'Avvocato PACE CARMELO;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto



M.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Montemaggiore Belsito chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito della costruzione di una strada comunale che, attraversando un suo fondo, aveva causato un movimento franoso.

Il Comune di Montemaggiore Belsito chiedeva il rigetto della pretesa sostenendo che i danni lamentati non erano riconducibili alla costruzione della strada ma ai movimenti franosi che avevano interessato tutta la zona.

Il Tribunale ritenne che la causa dello smottamento era da attribuire alla mancata predisposizione di un adeguato drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, l'evento dannoso era da ascrivere a negligenza ed imperizia nella realizzazione della strada.

Affermava altresì il Tribunale che la responsabilità del fatto illecito era da attribuire al Comune, nella qualità di proprietario della strada e di appaltatore dei lavori di costruzione della medesima.

Condannava pertanto il Comune al pagamento del risarcimento di Euro 35.260,00 in favore del M..

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune.

Si costituiva il M. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, condannava il Comune al pagamento, in favore di M.A., della somma di Euro 7.400,00, oltre accessori.

Proponeva ricorso per cassazione  M.A. con due motivi.

Resisteva con controricorso il Comune di Montemaggiore Belsito.


Diritto



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