IMMOBILE ABUSIVO: Nessun indennizzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 30080-2006 proposto da:
M.A. - ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTEMAGGIORE - controricorrente -
avverso la sentenza n. 1030/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, Sezione Prima Civile , emessa l'8/07/2005, depositata il 31/08/2005, r.g.n. 1092/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2010 dal Consigliere Dott. D'AMICO Paolo;
udito l'Avvocato PACE CARMELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
M.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Montemaggiore Belsito chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito della costruzione di una strada comunale che, attraversando un suo fondo, aveva causato un movimento franoso.
Il Comune di Montemaggiore Belsito chiedeva il rigetto della pretesa sostenendo che i danni lamentati non erano riconducibili alla costruzione della strada ma ai movimenti franosi che avevano interessato tutta la zona.
Il Tribunale ritenne che la causa dello smottamento era da attribuire alla mancata predisposizione di un adeguato drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, l'evento dannoso era da ascrivere a negligenza ed imperizia nella realizzazione della strada.
Affermava altresì il Tribunale che la responsabilità del fatto illecito era da attribuire al Comune, nella qualità di proprietario della strada e di appaltatore dei lavori di costruzione della medesima.
Condannava pertanto il Comune al pagamento del risarcimento di Euro 35.260,00 in favore del M..
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune.
Si costituiva il M. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, condannava il Comune al pagamento, in favore di M.A., della somma di Euro 7.400,00, oltre accessori.
Proponeva ricorso per cassazione M.A. con due motivi.
Resisteva con controricorso il Comune di Montemaggiore Belsito.
Diritto
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il ...

