CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008- Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela.
A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
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CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008
GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI NELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi generali: l’obbligo di collaborazione attiva. – 3. L’adeguata verifica
della clientela. – 3.1. L’ambito applicativo. – 3.2. Il contenuto. – 3.3. L’approccio basato sul rischio. – 3.4. La condotta del professionista. – 3.5. L’obbligo informativo da parte del cliente. – 3.6. L’obbligo di astensione. – 4. L’adeguata verifica
“semplificata” – 5. L’adeguata verifica “rafforzata” – 6. L’esecuzione da parte di terzi (cenni). – 7. Conclusioni.
IRDCEC Circ. n. 8/IR-2008
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo
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1. Premessa
Il recepimento della direttiva 2005/60/Ce (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), avvenuto con la pubblicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 2311, ha nuovamente posto in evidenza il problema della concreta adozione, da
parte dei professionisti del settore economico-giuridico, delle misure prescritte dalla normativa antiriciclaggio.
La collaborazione richiesta dallo Stato ai professionisti nella lotta al riciclaggio esige un ulteriore impegno da parte di questi ultimi: per fronteggiare gli adempimenti “rivisitati” dalla nuova disciplina essi devono adeguare le
strutture esistenti, sostenendo un ingente sforzo organizzativo.
Le difficoltà legate al concreto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sono ormai note: nel primo periodo di applicazione della previgente normativa, infatti, erano emerse numerose problematiche, legate principalmente al fatto che il legislatore, nel dettare le regole applicabili ai professionisti, aveva essenzialmente riproposto la disciplina inizialmente vigente solo per gli intermediari finanziari, senza adeguare le disposizioni al diverso contesto operativo che caratterizza la realtà dei professionisti2. Da qui derivava anche l’incerta interpretazione di alcune disposizioni, dovuta – in alcuni casi specifici – alla mancata corrispondenza tra quanto disposto dal legislatore e quanto previsto dalle istruzioni operative elaborate dall’ormai soppresso Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
Le problematiche operative, dunque, erano già di non poco conto: in questo incerto contesto si è inserito il D.Lgs. n. 231/2007, che ha reso ulteriormente complessi – dal punto di vista interpretativo e, conseguentemente, anche sotto il profilo applicativo – gli adempimenti posti a carico dei professionisti.
Con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, poi, la previsione legislativa relativa alla mera facoltà – da parte del Ministro dell’economia e delle finanze – di emanare disposizioni attuative per
l’esecuzione degli adempimenti connessi a detti obblighi ha reso necessario l’intervento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Quest’ultimo, pur nella consapevolezza dei numerosi profili di criticità emergenti dalle disposizioni inerenti all’adeguata verifica, ha inteso ovviare all’assenza di disposizioni attuative fornendo precise indicazioni operative al fine di consentire l’applicazione di un obbligo che, sebbene ormai già in vigore dal 29 dicembre 2007, di fatto si è rivelato finora
di difficile assolvimento. Invero, pur proponendo un approccio uniforme al problema, non ha omesso di porre in evidenza le innumerevoli difficoltà legate al rispetto di una normativa che, nell’imporre gravosi obblighi ai
1 Il provvedimento, recante la “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268/L. Attesa la matrice di stampo comunitario degli obblighi antiriciclaggio, il decreto rappresenta ancora una volta l’adeguamento della normativa vigente nel nostro ordinamento alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie emanate in materia di lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo. In particolare, la prima direttiva antiriciclaggio (91/308/Ce del 10 giugno 1991) è stata recepita con il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197); la seconda (2001/97/Ce del 4 dicembre 2001) con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
2 A riprova di ciò, con riferimento alla disciplina previgente si evidenziavano le numerose incongruenze di tipo linguistico presenti nel testo normativo. In tal senso, la dottrina rilevava come alcune espressioni quali “operazioni”, “beneficiario finale” dell’operazione, ecc. fossero inappropriate, ove riferite ai professionisti.
IRDCEC Circ. n. 8/IR-2008
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professionisti, rischia di minare i precetti basilari sui quali si fonda il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
2. I principi ...
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GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI NELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi generali: l’obbligo di collaborazione attiva. – 3. L’adeguata verifica
della clientela. – 3.1. L’ambito applicativo. – 3.2. Il contenuto. – 3.3. L’approccio basato sul rischio. – 3.4. La condotta del professionista. – 3.5. L’obbligo informativo da parte del cliente. – 3.6. L’obbligo di astensione. – 4. L’adeguata verifica
“semplificata” – 5. L’adeguata verifica “rafforzata” – 6. L’esecuzione da parte di terzi (cenni). – 7. Conclusioni.
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1. Premessa
Il recepimento della direttiva 2005/60/Ce (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), avvenuto con la pubblicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 2311, ha nuovamente posto in evidenza il problema della concreta adozione, da
parte dei professionisti del settore economico-giuridico, delle misure prescritte dalla normativa antiriciclaggio.
La collaborazione richiesta dallo Stato ai professionisti nella lotta al riciclaggio esige un ulteriore impegno da parte di questi ultimi: per fronteggiare gli adempimenti “rivisitati” dalla nuova disciplina essi devono adeguare le
strutture esistenti, sostenendo un ingente sforzo organizzativo.
Le difficoltà legate al concreto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sono ormai note: nel primo periodo di applicazione della previgente normativa, infatti, erano emerse numerose problematiche, legate principalmente al fatto che il legislatore, nel dettare le regole applicabili ai professionisti, aveva essenzialmente riproposto la disciplina inizialmente vigente solo per gli intermediari finanziari, senza adeguare le disposizioni al diverso contesto operativo che caratterizza la realtà dei professionisti2. Da qui derivava anche l’incerta interpretazione di alcune disposizioni, dovuta – in alcuni casi specifici – alla mancata corrispondenza tra quanto disposto dal legislatore e quanto previsto dalle istruzioni operative elaborate dall’ormai soppresso Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
Le problematiche operative, dunque, erano già di non poco conto: in questo incerto contesto si è inserito il D.Lgs. n. 231/2007, che ha reso ulteriormente complessi – dal punto di vista interpretativo e, conseguentemente, anche sotto il profilo applicativo – gli adempimenti posti a carico dei professionisti.
Con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, poi, la previsione legislativa relativa alla mera facoltà – da parte del Ministro dell’economia e delle finanze – di emanare disposizioni attuative per
l’esecuzione degli adempimenti connessi a detti obblighi ha reso necessario l’intervento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Quest’ultimo, pur nella consapevolezza dei numerosi profili di criticità emergenti dalle disposizioni inerenti all’adeguata verifica, ha inteso ovviare all’assenza di disposizioni attuative fornendo precise indicazioni operative al fine di consentire l’applicazione di un obbligo che, sebbene ormai già in vigore dal 29 dicembre 2007, di fatto si è rivelato finora
di difficile assolvimento. Invero, pur proponendo un approccio uniforme al problema, non ha omesso di porre in evidenza le innumerevoli difficoltà legate al rispetto di una normativa che, nell’imporre gravosi obblighi ai
1 Il provvedimento, recante la “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268/L. Attesa la matrice di stampo comunitario degli obblighi antiriciclaggio, il decreto rappresenta ancora una volta l’adeguamento della normativa vigente nel nostro ordinamento alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie emanate in materia di lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo. In particolare, la prima direttiva antiriciclaggio (91/308/Ce del 10 giugno 1991) è stata recepita con il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197); la seconda (2001/97/Ce del 4 dicembre 2001) con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
2 A riprova di ciò, con riferimento alla disciplina previgente si evidenziavano le numerose incongruenze di tipo linguistico presenti nel testo normativo. In tal senso, la dottrina rilevava come alcune espressioni quali “operazioni”, “beneficiario finale” dell’operazione, ecc. fossero inappropriate, ove riferite ai professionisti.
IRDCEC Circ. n. 8/IR-2008
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo
3
professionisti, rischia di minare i precetti basilari sui quali si fonda il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
2. I principi ...

