ENTI LOCALI: Turn over
N. 46/CONTR/11
La CORTE DEI CONTI
A Sezioni riunite in sede di controllo
Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO e composte dai magistrati
Presidenti di sezione: Giuseppe S. LAROSA, Mario G.C. SANCETTA, Maurizio MELONI, Nicola MASTROPASQUA, Pietro DE FRANCISCIS, Luigi MAZZILLO, Giuseppe COGLIANDRO;
Consiglieri: Simonetta ROSA , Ermanno GRANELLI, Antonio FRITTELLA, Maurizio PALA, Giovanni COPPOLA, Aldo CAROSI, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Francesco TARGIA;
Primi Referendari: Giancarlo ASTEGIANO, Alessandra SANGUIGNI;
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l’art. 7, comma 7; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 31; Vista la deliberazione n. 347 del 7 giugno 2011 con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha rimesso la questione, per il tramite del Presidente della Corte dei conti, alle Sezioni riunite della Corte dei conti; Vista l’ordinanza presidenziale del 21 giugno 2011 di deferimento alle Sezioni riunite in sede di controllo della questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo nella delibera sopra richiamata; Udito nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2011 il relatore, dott. Mario Nispi Landi;
DELIBERA
di adottare l’unita pronuncia avente ad oggetto: “questione rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia in ordine alla interpretazione dell’art. 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010”. Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia per le conseguenti comunicazioni all’Ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
L’ESTENSORE Aldo CAROSI
Depositato in segreteria il 29 agosto 2011
IL PRESIDENTE Luigi GIAMPAOLINO
IL DIRIGENTE Patrizio MICHETTI
1. Il Sindaco del Comune di Cava Manara (PV), ente con popolazione di circa 6.700 abitanti, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Lombardia un parere in merito all’interpretazione dell’art. 14, comma 9, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
La Sezione, verificate le condizioni di ammissibilità del parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e della consolidata giurisprudenza di controllo in materia, ha rilevato che in merito alla questione esiste difforme orientamento tra la Sezione di controllo Campania (parere n. 246 del 27 aprile 2011) e un precedente parere emesso dalla stessa Sezione remittente (n. 167 del 29 marzo 2001). Per questo motivo la Sezione Lombardia ha sospeso la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Cava Manara (PV), rimettendo la questione al Presidente della Corte dei conti, ai fini del deferimento alle Sezioni riunite della questione di massima ai sensi dell’art. 17, comma 31, del DL 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
La questione di massima oggetto di deferimento risulta così articolata: “Se, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che pone il vincolo di spesa al turn over del personale (20 per cento del valore economico delle cessazioni intervenute nell’anno precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato ovvero anche all’instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro”.
2. L’art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010. La norma richiamata, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite percentualmente parametrato sulla spesa di personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Sulla riferibilità delle cessazioni alla globalità dei rapporti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) la Sezione Lombardia si era espressa con parere n. 167 del 31 marzo 2011. In tale occasione aveva osservato che l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti e agli enti che non rientrano in tale divieto, per i quali è consentito assumere entro il 20 per cento della spesa 2010. La formulazione della norma, finalizzata al contenimento della spesa per il personale, aveva indotto la Sezione a ritenere che il riferimento al titolo ed alla tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della stessa, valesse anche per l’enunciato successivo riguardando sia i rapporti di lavoro a termine sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale conclusione si fondava anche sull’inserimento, tra le componenti per determinare l’operatività del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde del personale con contratto a tempo determinato e indeterminato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle ...
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