Falcone consunting SRL

LIBRETTI AL PORTATORE “ECCEDENTI” LA SOGLIA DI 2.500 EURO: Scatta la sanzione

Il mio quesito è relativo al DL 138/2011, articolo 2, comma 4, che prevede un importo massimo di 2.500 euro per i libretti al portatore, a partire dal 30 settembre 2011.

Ho due libretti intestati a figli minori, ciascuno per 3.900 euro. Non ero al corrente del DL 138/2011, né ho avuto opportune informazioni dalla banca.

Ho abbassato la giacenza sotto soglia oltre il termine del 30 settembre.

Nella Circolare interpretativa del D.lgs 231/07, emessa il 5 agosto 2010, leggo che si può “effettuare un pagamento in misura ridotta, pari al 2% dell’importo”.

Pertanto chiedo:

-      se vi sono altre norme o circolari rilevanti;

-      se si applicano sanzioni, e quali, e se potrò chiudere il procedimento versando solo il 2 per cento;

-      quali sono i tempi di prescrizione;

-      se mi posso rivalere nei confronti della banca.

RISPOSTA

L’articolo 4, comma 2, del DL 138/2011, convertito con legge 148/2011, prevede la modifica, dal 13 agosto 2011, delle limitazioni ai saldi dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, di cui all’articolo 49, comma 13 del D.lgs 231/07: si prescrive la riduzione dei saldi di tali libretti a un importo ...

Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News