L'ANTIRICICLAGGIO DELLE PROFESSIONI CONTABILI - Critiche ingiuste e Osservazioni omesse
1. Premessa
Con la recente Circolare n.8/IR del 1° dicembre 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), ha licenziato le Istruzioni riguardanti le modalità ed i termini della collaborazione attiva da parte della specifica categoria professionale[1].
Le Istruzioni, sono state accompagnate da una serie di osservazioni – a mio avviso niente affatto condivisibili – volte ad evidenziare talune incongruenze della normativa, originariamente nata per gli Intermediari finanziari e oggi estesa ad una serie ulteriore di soggetti (Operatori economici) fra i quali i professionisti legali e contabili.
Il Consiglio, pur non condividendo appieno le misure introdotte dal D. Lgs 231/07 in quanto ritenuto poco coerente con gli indirizzi della legislazione comunitaria, con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela, ha inteso fornire un utile strumento di lavoro per la specifica categoria professionale deputata alla concreta applicazione della normativa antiriciclaggio.
I profili di criticità osservati nei contenuti del richiamato Decreto 231/07, attuativo della Terza Direttiva comunitaria 2005/60/CE[2], possono essere così riassunti:
a. L’esiguo numero di Segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dai professionisti nell’anno 2007 (appena l’1,45%, con 47 segnalazioni su un totale di 107 mila iscritti, pari allo 0,04393%), starebbe a dimostrare che il coinvolgimento delle categorie professionali non costituisce modalità efficace ai fini del contrasto al riciclaggio. Per tale ragione, si afferma, è difficile che la prestazione professionale sia resa nell’ambito di operazioni che possono essere correlate a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b. Il Codice deontologico impone ai dottori commercialisti e agli esperti contabili l’osservanza del dovere di diligenza, riservatezza e di lealtà, nonché il rispetto della riservatezza in relazione alle informazioni acquisite nell’esercizio della professione;
c. Dovere di segnalare clienti che hanno posto in essere condotte collegate a reati tributari, anche alla luce della nuova definizione di “Riciclaggio” introdotta dall’art.2 del Decreto Legislativo 231/07 (c.d. auto riciclaggio)[3] - [4].
2. Preliminari osservazioni
Posto che gli obblighi antiriciclaggio sono stati estesi alla categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili soltanto dal 22 aprile 2006[5], la tematica che qui ci occupa, a parere dello scrivente, non è stata ancora sufficientemente recepita.
Ricordo che, anche nel mondo bancario e finanziario, interessato agli inizi degli anni ‘90[6], per la effettiva applicazione si dovette attendere qualche decennio.
Quando poi, dall’esiguo numero di segnalazioni effettuate dalla categoria si dice che è difficile che la prestazione professionale sia resa nell’ambito di operazioni che possono sottendere rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, voglio qui ricordare, per quanto sommariamente, soltanto talune fattispecie:
a. Cliente che intrattiene rapporti economici con soggetti o entità allocate in Paesi considerati a rischio, ovvero non cooperativi. Se di per sé la circostanza, da sola, potrebbe rivelarsi assolutamente regolare, non vi è dubbio sulla opportunità dell’inoltro di una Segnalazione di operazione Sospetta, laddove, voglio ricordare, si riferisce di un mero sospetto e non certo una certezza, per la cui verifica sono deputati altri Organismi all’uopo costituiti;
b. Cliente, titolare di un’attività economica regolarmente costituita, con la istituzione delle previste scritture contabili (solo commercio all’ingrosso, oppure import-export) che, nella realtà, registra movimentazioni di solo denaro contante. E’ verosimile che trattasi di mera copertura e che la provvista derivi dall’esercizio di attività diverse da quella dichiarata, laddove potrà fondatamente far ritenere che possa trattarsi di attività illecita;
c. Cliente, amministratore di Società di capitali – normalmente posta in liquidazione nell’arco di due anni con la contestuale costituzione di analogo soggetto giuridico (stesso oggetto sociale, identica composizione societaria, stessa sede ma con il solo cambio di denominazione) - sia pure in presenza di fatturati crescenti e di assoluta rilevanza - che non registrano nei propri bilanci regolarmente depositati alcuna spesa afferente al personale (TFR, emolumenti, previdenza etc.). Come ha recentemente sentenziato la Suprema Corte di Cassazione, trattasi di false fatturazioni[7];
d. Clienti - e mi riferisco soprattutto alle ditte individuali che sovente non distinguono il conto personale da quello aziendale - che versano gli assegni ed i bonifici sul conto aziendale, mentre i contanti sul conto personale proprio e/o di soggetti terzi. In presenza del superamento di determinate soglie ...

