LISTA "FALCIANI": Evasione fiscale innocente
Con decreto del 4 ottobre scorso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pinerolo, dott. Gianni Reynaud, archiviando il procedimento a carico dell’indagato per dichiarazione infedele volta all'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ha disposto la distruzione della c.d. lista Falciani, rappresentante le movimentazioni di conti correnti bancari accesi da soggetti privati presso la HSBC Private Banking di Ginevra.
Sulla base di tale lista - acquisita dall’autorità giudiziaria francese e da questa trasmessi per rogatoria all’a.g. italiana - era stato avviato il procedimento penale de quo al fine di accertare se le somme depositate dall’indagato presso la HSBC fossero provento di redditi sottratti alla imposizione fiscale in Italia e tali da integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 4 o 5 d.lgs. 74/2000.
Nel motivare il provvedimento, il Giudice ha posto l’accento sull’illecita provenienza della lista, acquisita e sottratta dalla banca dati informatica della HSBC dall’ex dipendente Falciani Hervé.
Secondo il Gip, infatti, “non v’è dubbio che i documenti in questione siano stati “formati attraverso la raccolta illegale di informazioni”, trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il Falciani si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad escluderlo (...) così integrando, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass., Sez. V, sent. 18.1.2011 n. 24583) il reato di cui all’art. 615-ter c.p.”.
Il Giudice, accertata quindi l’illecita provenienza di tali documenti, né ha escluso l’utilizzabilità ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.p..
SENTENZA INTEGRALE DEL TRIBUNALE DI PINEROLO
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TRIBUNALE DI PINEROLO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice per le indagini preliminari Gianni Reynaud, Letti gii atti del procedimento nei confronti di (OMISSIS) difeso di fiducia dall’avv. Giacomo Lunghini del Foro di Milano per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero; osservato che il presente procedimento è nato dalla acquisizione, tramite rogatoria internazionale, di documenti riservati illecitamente acquisiti e sottratti dalla banca dati informatica della HSBC Private Banking di Ginevra dall’ex dipendente FALCIANI Hervé (in particolare, movimenti di conti correnti bancari accesi da soggetti privati, tra cui l’odierno indagato, cittadino italiano, attestanti il versamento di somme di denaro); rilevato che, sulla base di detti documenti - acquisiti dall’autorità giudiziaria francese e da questa trasmessi per rogatoria all’a.g. italiana - è stato avviato l’odierno procedimento penale al fine di accertare se le somme depositate dall’indagato presso la HSBC fossero provento di redditi sottratti alla imposizione fiscale in Italia e tali da integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 4 o 5 d.lgs. 74/2000; considerato che nel corso delle indagini non sono stati acquisiti, a sostegno dell’ipotesi oggetto di indagine, elementi ulteriori e/o diversi rispetto a detta documentazione e che quest’ultima non può in alcun modo essere utilizzata ai sensi dell’art. 240, 2° co., ult. parte, c.p.; ed invero, non v’è dubbio che i documenti in questione siano stati "formati attraverso la raccolta illegale di informazioni", trattandosi della stampa di
files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il FALCIANI si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad escluderlo (o, ammesso che fosse autorizzato all’accesso ai dati, quanto meno si è abusivamente trattenuto nel sistema nel momento in cui ha attuato la decisione di copiare i files per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento delle sue mansioni), così integrando, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass., Sez. V, sent. 18.1.2011 n. 24583) il reato di cui all’art. 615-ter c.p. (è peraltro certamente sussistente anche il reato di appropriazione indebita aggravata di documenti ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p.);
trattandosi, pertanto, di documenti di origine illecita, «il loro contenuto non può essere utilizzato» in processo (art. 240, 2° co., c.p.) e, in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di loro acquisizione, deve per ciò solo disporsi l’archiviazione del procedimento;
ritenuto che i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza del soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali, e ciò sulla scorta del principio chiaramente ricavabile dalla disciplina di cui all’art. 240, commi 3 ss., c.p.p., la quale, sul piano procedimentale, non appare tuttavia applicabile nel caso di specie non trattandosi di un procedimento aperto nei confronti del FALCIANI e non possedendo l’autorità giudiziaria italiana giurisdizione sul caso (trattandosi di reati commessi all’esterno e non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 7, 8, 9 o 10 c.p.);
ed invero, come esattamente osserva il pubblico ministero richiedente con prospettazione sostanzialmente condivisa dalla difesa dell’indagato nella memoria depositata, il meccanismo di distruzione "garantito" di cui all’art. 240, commi 3 ss. c.p.p. (che deve oggi seguire le forme dell’incidente probatorio giusta la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norma operata con sent. Corte cost. 22.4.2009, n, 173) è chiaramente funzionale alla formazione della prova del fatto dell’illecita acquisizione delle informazioni riservate in modo tale che - ferma restando l’assoluta segretezza sul contenuto di tali informazioni (che, appunto, debbono essere distrutte e la cui detenzione integra gli estremi del reato di cui all’art. 3, d.l. 22.9.2006, n. 259, conv., con modiff., in I. 20.11.2006, n. 281) - si possa poi procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato (illuminante, al proposito, è l’utilizzabilità in giudizio del verbale delle operazioni compiute ai fini della prova sulla illecita acquisizione dei dati: cfr. art. 512, comma 2
-bis, c.p.p.); ne deriva, dunque, che, laddove — come nel caso di specie - sia
ab origine
esclusa la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana sui fatti relativi all’illecita acquisizione appare inutile procedere alla dispendiosa attività processuale della distruzione con le forme dell’incidente probatorio ed il corpo del reato di illecita acquisizione dev’essere distrutto a cura del pubblico ministero a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti coinvolti;
P.Q.M.
Letto l’art. 409 c.p.p.;
Dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.
Dispone che il pubblico ministero proceda alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti l’illegale raccolta di informazioni in danno dell’indagato.
Autorizza il rilascio di copia degli atti processuali o di certificazioni agli aventi diritto.
Pinerolo, 4 Ottobre 2011
Depositato in Cancelleria il 4 Ottobre 2011

