L’IMPRENDITORE E’ EVASORE E CORROTTO? SI AL SEQUESTRO DEI CONTI PERSONALI DELLA MOGLIE
- La giurisprudenza, quale migliore strumento di contrasto all’evasione fiscale - Trasferire fittiziamente denaro, beni o altre utilità in capo alla moglie o ai figli ed aventi una provenienza illecita (emissione di fatture false, occultare scritture contabili etc.).... può costare molto caro!!!
Premessa
Con la sentenza n.1438 del 30 ottobre 2008, la Seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha inferto un duro ed importante colpo per la intera azione di contrasto alla evasione fiscale ed alla criminalità economica e, più precisamente, alla lotta ai tanti espedienti utilizzati per eludere talune responsabilità penali e patrimoniali previste dal vigente ordinamento giuridico.
Il ricorso per Cassazione è stato proposto dalla difesa di un imprenditore, già condannato con pena concordata fra le parti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di scritture contabili e violazione dell’articolo 12 quinquies (trasferimento fraudolento di valori) del D.L. n.306/92 – attribuzione titolarità e/o disponibilità, al fine di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648 bis (Riciclaggio) del codice penale, afferenti a rapporti bancari (depositi e conti correnti), quote sociali (partecipazioni societarie) e beni immobili (appartamenti).
Il ricorso prodotto dalla difesa dell’imprenditore, nonostante la richiesta di applicazione di pena concordata tra le parti, ha tentato di dimostrare la contrarietà alla legge della misura restrittiva patrimoniale operata dal GIP (sequestro di tutti i beni intestati alla moglie ed al figlio dell’imprenditore), soprattutto alla luce della sentenza di proscioglimento dello stesso Giudice delle indagini preliminari in favore dei citati coniugi emessa in data 11 ottobre 2007 in forza dell’articolo 129 cpp..
La difesa del ricorrente osserva inoltre che lo stesso GIP che ha disposto originariamente il sequestro dei beni ha escluso l’applicabilità dell’art.12 sexies in capo all’imputato che essendo concorrente del reato i cui all’art.416 cp e della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti e socio del 50% della società, non può rispondere del reato di riciclaggio delle somme che sono il provento del reato presupposto da lui posto in essere e dunque anche dell’art.12 quinquies.
Al riguardo, anche per tali ragioni la stessa difesa evidenzia il vizio logico contenuto nel provvedimento di confisca, oltre alla carenza in ordine alla prova della titolarità sostanziale dei beni – mobili e immobili – oggetto del provvedimento cautelare, ricordando la copiosa giurisprudenza della stessa Corte, sull’onere di provare quanto sopra che incombe all’accusa.
Inoltre, con riferimento ai proventi derivanti dai reati tributari, viene altresì eccepita la carenza di motivazione, laddove si evidenzia che la emissione di fatture per operazioni inesistenti (fatture false) non lucra alcun illecito provento, creando un vantaggio solo per l’utilizzatore di tali fatture (risparmio d’imposta o indebito accredito d’IVA).
Infine, si chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento di confisca dei beni anche perché, gli stessi beni, sia pure ritenuti strumentali alla commissione dei delitti del riciclaggio (648 bis cp) e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (648 ter cp), tali reati non sono mai stati contestati ai coniugi dell’imprenditore condannato, risultati titolari dei beni medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE (stralcio testuale della sentenza)
Il ricorso di ………………………, e …………………………… è infondato.
Invero dalla sentenza del GIP emerge con chiarezza che la confisca delle somme depositate sui conti correnti dei ricorrenti è avvenuta ex art.322 ter del cp e art.12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356. Quest’ultimo articolo, tra l’altro, prevede – come anche l’articolo 322 ter del cp – la confisca obbligatoria dei beni di cui abbia la disponibilità chi sia stato condannato (o colui al quale si stata applicata la pena ex art.444 del cpp) per il delitto di corruzione come, appunto, il …………. Per quanto riguarda la disponibilità del danaro depositato sui conti correnti, “nulla quaestio” per quelli depositati sul conto intestato al solo …………. . Nessun problema anche per il danaro sul conto corrente cointestato allo stesso ……………… e alla moglie. Infatti la mera contestazione non può, in mancanza di una prova (che nel caso di specie non è stata fornita) che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei cointestatari in parti uguali. Nel caso di specie essendo il cointestatario la moglie convivente dell’imputato è evidente che il ………… ne abbia comunque la disponibilità piena (si vedano in tal senso: Sez.6, Sentenza n.40175 del 14.03.2007 Cc – depositata 30.10.2007 – Rv. 238066; Sez.6, Sentenza n.24633 del 29.03.2006 Cc – depositata 17.07.2006 – Rv 234729). Corretta e logica – e non sindacabile in sede di legittimità, anche a fronte di generiche e apodittiche affermazioni a sostegno del ricorso sul punto – appare, poi, la decisione del GIP che in base a quanto sopra, deduce che il ………… abbia comunque la disponibilità anche del denaro depositato sul conto corrente intestato alla moglie con lui convivente.
Per quanto riguarda la posizione degli altri due ricorrenti, appare opportuno affrontare, innanzi tutto, il primo motivo di ricorso con il quale ………………………. Sostiene che il Giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere – ex art.129 del cpp – per i tre reati (capi XX, XXI e XXII, che prevedono tre casi di delitto di cui all’art.12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356) rientranti nella complessiva applicazione di pena su richiesta concorde delle parti.
Si deve in proposito osservare che nel delitto di cui all’art.12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356 – che consiste nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita , difforme dalla realtà – il soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l’altro, del delitto di riciclaggio (Sez.6, Sentenza n.15104 del 09.10.2003 Cc – depositata 30.03.2003 – Rv.229239).
Invero l’analisi delle norme di diritto positivo che disciplinano il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita porta a risultati diametralmente opposti rispetto all’impostazione della difesa dei ricorrenti – che ritiene incompatibile l’affermazione di responsabilità per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti – non potendosi prescindere dal rilievo che vede ben distinte:
a. L’ipotesi di cui all’art.648 bis cp, che fa riferimento al compimento da parte di un soggetto, “fuori dai casi di concorso nel reato”, di specifiche operazioni di sostituzione o trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità;
b. L’ipotesi di cui all’art.12 quinquies, 1 comma, D.L. 8.06.1992, n.306, convertito con modifiche in L. 7.08.1992 n.356, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o delle disponibilità di qualsiasi cosa, denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, tra l’altro in tema di riciclaggio. Il rapporto tra le due situazioni è “in re ipse” e quanto mai evidente per quanto concerne l’oggetto della tutela penale e le conseguenze che ne possono derivare sul piano dell’individuazione del soggetto responsabile dell’illecito penale.
Circa la prima ipotesi non v’è dubbio che il legislatore, prevedendo espressamente l’esclusione dal concorso nel reato da cui il denaro, beni o altre utilità derivano, ha inteso punire la condotta agevolatrice di un soggetto estraneo al reato presupposto, restando cioè esclusa (e non poteva essere altrimenti) la configurabilità del delitto di cui all’art.648 bis cp nel personale impiego di beni di provenienza illecita svolto dall’autore del reato.
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Premessa
Con la sentenza n.1438 del 30 ottobre 2008, la Seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha inferto un duro ed importante colpo per la intera azione di contrasto alla evasione fiscale ed alla criminalità economica e, più precisamente, alla lotta ai tanti espedienti utilizzati per eludere talune responsabilità penali e patrimoniali previste dal vigente ordinamento giuridico.
Il ricorso per Cassazione è stato proposto dalla difesa di un imprenditore, già condannato con pena concordata fra le parti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di scritture contabili e violazione dell’articolo 12 quinquies (trasferimento fraudolento di valori) del D.L. n.306/92 – attribuzione titolarità e/o disponibilità, al fine di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648 bis (Riciclaggio) del codice penale, afferenti a rapporti bancari (depositi e conti correnti), quote sociali (partecipazioni societarie) e beni immobili (appartamenti).
Il ricorso prodotto dalla difesa dell’imprenditore, nonostante la richiesta di applicazione di pena concordata tra le parti, ha tentato di dimostrare la contrarietà alla legge della misura restrittiva patrimoniale operata dal GIP (sequestro di tutti i beni intestati alla moglie ed al figlio dell’imprenditore), soprattutto alla luce della sentenza di proscioglimento dello stesso Giudice delle indagini preliminari in favore dei citati coniugi emessa in data 11 ottobre 2007 in forza dell’articolo 129 cpp..
La difesa del ricorrente osserva inoltre che lo stesso GIP che ha disposto originariamente il sequestro dei beni ha escluso l’applicabilità dell’art.12 sexies in capo all’imputato che essendo concorrente del reato i cui all’art.416 cp e della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti e socio del 50% della società, non può rispondere del reato di riciclaggio delle somme che sono il provento del reato presupposto da lui posto in essere e dunque anche dell’art.12 quinquies.
Al riguardo, anche per tali ragioni la stessa difesa evidenzia il vizio logico contenuto nel provvedimento di confisca, oltre alla carenza in ordine alla prova della titolarità sostanziale dei beni – mobili e immobili – oggetto del provvedimento cautelare, ricordando la copiosa giurisprudenza della stessa Corte, sull’onere di provare quanto sopra che incombe all’accusa.
Inoltre, con riferimento ai proventi derivanti dai reati tributari, viene altresì eccepita la carenza di motivazione, laddove si evidenzia che la emissione di fatture per operazioni inesistenti (fatture false) non lucra alcun illecito provento, creando un vantaggio solo per l’utilizzatore di tali fatture (risparmio d’imposta o indebito accredito d’IVA).
Infine, si chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento di confisca dei beni anche perché, gli stessi beni, sia pure ritenuti strumentali alla commissione dei delitti del riciclaggio (648 bis cp) e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (648 ter cp), tali reati non sono mai stati contestati ai coniugi dell’imprenditore condannato, risultati titolari dei beni medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE (stralcio testuale della sentenza)
Il ricorso di ………………………, e …………………………… è infondato.
Invero dalla sentenza del GIP emerge con chiarezza che la confisca delle somme depositate sui conti correnti dei ricorrenti è avvenuta ex art.322 ter del cp e art.12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356. Quest’ultimo articolo, tra l’altro, prevede – come anche l’articolo 322 ter del cp – la confisca obbligatoria dei beni di cui abbia la disponibilità chi sia stato condannato (o colui al quale si stata applicata la pena ex art.444 del cpp) per il delitto di corruzione come, appunto, il …………. Per quanto riguarda la disponibilità del danaro depositato sui conti correnti, “nulla quaestio” per quelli depositati sul conto intestato al solo …………. . Nessun problema anche per il danaro sul conto corrente cointestato allo stesso ……………… e alla moglie. Infatti la mera contestazione non può, in mancanza di una prova (che nel caso di specie non è stata fornita) che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei cointestatari in parti uguali. Nel caso di specie essendo il cointestatario la moglie convivente dell’imputato è evidente che il ………… ne abbia comunque la disponibilità piena (si vedano in tal senso: Sez.6, Sentenza n.40175 del 14.03.2007 Cc – depositata 30.10.2007 – Rv. 238066; Sez.6, Sentenza n.24633 del 29.03.2006 Cc – depositata 17.07.2006 – Rv 234729). Corretta e logica – e non sindacabile in sede di legittimità, anche a fronte di generiche e apodittiche affermazioni a sostegno del ricorso sul punto – appare, poi, la decisione del GIP che in base a quanto sopra, deduce che il ………… abbia comunque la disponibilità anche del denaro depositato sul conto corrente intestato alla moglie con lui convivente.
Per quanto riguarda la posizione degli altri due ricorrenti, appare opportuno affrontare, innanzi tutto, il primo motivo di ricorso con il quale ………………………. Sostiene che il Giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere – ex art.129 del cpp – per i tre reati (capi XX, XXI e XXII, che prevedono tre casi di delitto di cui all’art.12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356) rientranti nella complessiva applicazione di pena su richiesta concorde delle parti.
Si deve in proposito osservare che nel delitto di cui all’art.12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356 – che consiste nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita , difforme dalla realtà – il soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l’altro, del delitto di riciclaggio (Sez.6, Sentenza n.15104 del 09.10.2003 Cc – depositata 30.03.2003 – Rv.229239).
Invero l’analisi delle norme di diritto positivo che disciplinano il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita porta a risultati diametralmente opposti rispetto all’impostazione della difesa dei ricorrenti – che ritiene incompatibile l’affermazione di responsabilità per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti – non potendosi prescindere dal rilievo che vede ben distinte:
a. L’ipotesi di cui all’art.648 bis cp, che fa riferimento al compimento da parte di un soggetto, “fuori dai casi di concorso nel reato”, di specifiche operazioni di sostituzione o trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità;
b. L’ipotesi di cui all’art.12 quinquies, 1 comma, D.L. 8.06.1992, n.306, convertito con modifiche in L. 7.08.1992 n.356, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o delle disponibilità di qualsiasi cosa, denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, tra l’altro in tema di riciclaggio. Il rapporto tra le due situazioni è “in re ipse” e quanto mai evidente per quanto concerne l’oggetto della tutela penale e le conseguenze che ne possono derivare sul piano dell’individuazione del soggetto responsabile dell’illecito penale.
Circa la prima ipotesi non v’è dubbio che il legislatore, prevedendo espressamente l’esclusione dal concorso nel reato da cui il denaro, beni o altre utilità derivano, ha inteso punire la condotta agevolatrice di un soggetto estraneo al reato presupposto, restando cioè esclusa (e non poteva essere altrimenti) la configurabilità del delitto di cui all’art.648 bis cp nel personale impiego di beni di provenienza illecita svolto dall’autore del reato.
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