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NEGOZIAZIONE ASSEGNO BANCARIO: Banca negligente

Se la banca trattaria risulta negligente nella negoziazione di un assegno, avuto riguardo alla verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità della banca negoziatrice che abbia accettato in pagamento l'assegno irregolarmente girato.
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PLENTEDA    Donato                           -  Presidente   -
Dott. MACIOCE     Luigi                       -  rel. Consigliere  -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria                       -  Consigliere  -
Dott. CRISTIANO   Magda                            -  Consigliere  -
Dott. DE CHIARA   Carlo                            -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso iscritto al n. 34538 del R.G. anno 2006 proposto da:
BANCO  di SICILIA s.p.a. domiciliata in ROMA, via Fontanella Borghese
72  presso  l'avv.  Voltaggio  Lucchesi Franco  con  l'avv.  Antonino
Longhitano  del  Foro  di  Firenze che la rappresentano  e  difendono
giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. dom.ta in Roma via Bertoloni 44
presso  l'avv. Greco Massimo con l'avv. Antonio Marotti del  Foro  di
Firenze che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al
controricorso;
                                                 - controricorrente -
                                  e
          L.I.;
                                                         - intimata -
avverso la sentenza n. 1192 in data 31.05.2006 della Corte di Appello
di Firenze;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 21.09.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito, per il ricorrente, l'avv. A.Voltaggio, in sostituzione, e  per
la  controricorrente  l'avv.  M.Greco,  in  sostituzione,  che  hanno
richiamato le difese;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto.
                
(Torna su   ) Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Banco di Sicilia chiese ed ottenne decreto ingiuntivo a carico di L.I. per il pagamento di L. 8.567.449 quale saldo debitore del conto corrente alla stessa intestato. La L. si ...
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