OPERAZIONI SUPERIORI A 3 MILA EURO: Comunicazione telematica - Istruzioni
CIRCOLARE N.24/E - Roma, Roma, 30 maggio 2011
Oggetto: Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla
Agenzia delle Entrate.
Direzione Centrale Accertamento
Indice
1. Premessa
2. Ambito soggettivo
2.1 Soggetti obbligati
2.2. Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
3. Ambito oggettivo
3.1. Oggetto della comunicazione
3.2. Casi particolari
3.3. Esoneri per l’anno 2010
3.4. Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione
4. Elementi da indicare nella comunicazione
5. Termini di invio della comunicazione
6. Sanzioni
1. Premessa
L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo
non inferiore a 3.000 euro.
Tale disposizione ha l’intento di rafforzare gli strumenti a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti,
soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di
evasione ai fini delle imposte sul reddito.
L’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti,
l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione
di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di
frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su
quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a
contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (ipotesi,
quest’ultima deteriore, in quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti
ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale nel suo complesso).
La disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione
della congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché
l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la
concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in
specie ai fini dell’accertamento sintetico.
La limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e
prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde ad uno
dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella
necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza.
Al tempo stesso, consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta
platea di titolari di partita IVA, escludendo dall’obbligo stesso tutti i soggetti di
minori dimensioni.
Con riguardo a questi ultimi, infatti, il legislatore, come conferma la
relazione illustrativa di accompagnamento alla norma, ha ritenuto che gli oneri
connessi all’adempimento dell’obbligo in questione fossero non proporzionati
alla pur rilevante finalità della disposizione.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre
2010 (di seguito “provvedimento”), come modificato dal provvedimento del 14
aprile 2011, ha dato attuazione all’articolo 21 con la definizione dei soggetti
obbligati alla comunicazione, dell’oggetto e degli elementi da indicare nella
stessa, delle modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali
le comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia.
L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra
soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui
cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette
operazioni business to consumer).
In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere
comunicate:
· entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000
euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010,
limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
fattura;
· entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro,
al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è
previsto l’obbligo di emissione della fattura;
· entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro,
al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo
di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute
dal 1° luglio 2011.
Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto
le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a
25.000 euro, al netto dell’imposta.
A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o
superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di
operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà
essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità
di applicazione del nuovo adempimento.
2. Ambito soggettivo
2.1 Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni
rilevanti ai fini di tale imposta, così come individuate al punto 2 del
provvedimento (vedi infra paragrafo 3).
In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare,
esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei
dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:
· rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni
rilevanti ai fini IVA (clienti);
· ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
· rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per
operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche
imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti
nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono
ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato,
pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.
Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei
seguenti punti:
· i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e
professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
· gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate
nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito
“decreto”);
· i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti
tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
· i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società
fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
· i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto;
· i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2.2 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
Il provvedimento si occupa anche della situazione in cui, a seguito di
operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre
trasformazioni sostanziali, uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione
risulti estinto.
In tale situazione, l’obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi,
subentra negli obblighi di quello estinto. In particolare, se l’operazione
straordinaria o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del
termine previsto per la comunicazione (ad es., 13 marzo 2012) il soggetto
subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto
relative:
· alla annualità precedente (proseguendo nell’esempio, quelle relative al 2011,
da comunicare entro il 30 aprile 2012), con una distinta ed autonoma
comunicazione;
· all’anno in corso (sempre con riguardo all’esempio, quelle relative al periodo
che va dal 1° gennaio 2012 al 12 marzo 2012, da comunicare entro il 30
aprile 2013) con un’unica comunicazione riepilogativa.
3. Ambito oggettivo
3.1. Oggetto della comunicazione
Come anticipato nel paragrafo 2, oggetto della comunicazione sono le
operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i
requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del decreto.
Tali operazioni sono, pertanto, da individuare:
· nelle operazioni imponibili;
· nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione
(articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del
decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto);
· nelle operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto.
Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini
dell’IVA quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei
requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
Inoltre, si ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui
all’articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 siano da
considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l’adesione a detto
regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA,
l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.
L’esclusione in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo
l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla
finalità della disposizione.
Si rammenta, comunque, che l’esclusione non opera, qualora in corso
d’anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi
o compensi superiori a 30.000 euro, l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la
percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l’effettuazione di
acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti,
superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è
obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a
decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime
fiscale semplificato.
Analogamente, non devono essere comprese nella comunicazione le
operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia.
Si pensi, ad esempio, al caso di un professionista italiano che effettui una
prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata
in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non
dovrà essere comunicata.
In via generale, sono quindi soggette all’obbligo di comunicazione le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ...
Oggetto: Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla
Agenzia delle Entrate.
Direzione Centrale Accertamento
Indice
1. Premessa
2. Ambito soggettivo
2.1 Soggetti obbligati
2.2. Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
3. Ambito oggettivo
3.1. Oggetto della comunicazione
3.2. Casi particolari
3.3. Esoneri per l’anno 2010
3.4. Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione
4. Elementi da indicare nella comunicazione
5. Termini di invio della comunicazione
6. Sanzioni
1. Premessa
L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo
non inferiore a 3.000 euro.
Tale disposizione ha l’intento di rafforzare gli strumenti a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti,
soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di
evasione ai fini delle imposte sul reddito.
L’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti,
l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione
di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di
frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su
quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a
contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (ipotesi,
quest’ultima deteriore, in quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti
ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale nel suo complesso).
La disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione
della congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché
l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la
concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in
specie ai fini dell’accertamento sintetico.
La limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e
prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde ad uno
dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella
necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza.
Al tempo stesso, consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta
platea di titolari di partita IVA, escludendo dall’obbligo stesso tutti i soggetti di
minori dimensioni.
Con riguardo a questi ultimi, infatti, il legislatore, come conferma la
relazione illustrativa di accompagnamento alla norma, ha ritenuto che gli oneri
connessi all’adempimento dell’obbligo in questione fossero non proporzionati
alla pur rilevante finalità della disposizione.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre
2010 (di seguito “provvedimento”), come modificato dal provvedimento del 14
aprile 2011, ha dato attuazione all’articolo 21 con la definizione dei soggetti
obbligati alla comunicazione, dell’oggetto e degli elementi da indicare nella
stessa, delle modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali
le comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia.
L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra
soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui
cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette
operazioni business to consumer).
In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere
comunicate:
· entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000
euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010,
limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
fattura;
· entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro,
al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è
previsto l’obbligo di emissione della fattura;
· entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro,
al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo
di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute
dal 1° luglio 2011.
Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto
le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a
25.000 euro, al netto dell’imposta.
A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o
superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di
operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà
essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità
di applicazione del nuovo adempimento.
2. Ambito soggettivo
2.1 Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni
rilevanti ai fini di tale imposta, così come individuate al punto 2 del
provvedimento (vedi infra paragrafo 3).
In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare,
esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei
dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:
· rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni
rilevanti ai fini IVA (clienti);
· ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
· rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per
operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche
imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti
nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono
ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato,
pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.
Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei
seguenti punti:
· i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e
professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
· gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate
nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito
“decreto”);
· i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti
tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
· i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società
fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
· i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto;
· i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2.2 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali
Il provvedimento si occupa anche della situazione in cui, a seguito di
operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre
trasformazioni sostanziali, uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione
risulti estinto.
In tale situazione, l’obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi,
subentra negli obblighi di quello estinto. In particolare, se l’operazione
straordinaria o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del
termine previsto per la comunicazione (ad es., 13 marzo 2012) il soggetto
subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto
relative:
· alla annualità precedente (proseguendo nell’esempio, quelle relative al 2011,
da comunicare entro il 30 aprile 2012), con una distinta ed autonoma
comunicazione;
· all’anno in corso (sempre con riguardo all’esempio, quelle relative al periodo
che va dal 1° gennaio 2012 al 12 marzo 2012, da comunicare entro il 30
aprile 2013) con un’unica comunicazione riepilogativa.
3. Ambito oggettivo
3.1. Oggetto della comunicazione
Come anticipato nel paragrafo 2, oggetto della comunicazione sono le
operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i
requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del decreto.
Tali operazioni sono, pertanto, da individuare:
· nelle operazioni imponibili;
· nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione
(articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del
decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto);
· nelle operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto.
Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini
dell’IVA quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei
requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
Inoltre, si ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui
all’articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 siano da
considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l’adesione a detto
regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA,
l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.
L’esclusione in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo
l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla
finalità della disposizione.
Si rammenta, comunque, che l’esclusione non opera, qualora in corso
d’anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi
o compensi superiori a 30.000 euro, l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la
percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l’effettuazione di
acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti,
superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è
obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a
decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime
fiscale semplificato.
Analogamente, non devono essere comprese nella comunicazione le
operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia.
Si pensi, ad esempio, al caso di un professionista italiano che effettui una
prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata
in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non
dovrà essere comunicata.
In via generale, sono quindi soggette all’obbligo di comunicazione le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ...
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