ERRORE DEL NOTAIO: Grave negligenza
Lo stato arretrato delle Conservatorie non limita la responsabilità del notaio per mancato riconoscimento dell’ipoteca sul bene
Cassazione Civile, Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22398
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli acquirenti coniugi V./ E. hanno proposto azione risarcitoria nei confronti della venditrice di un immobile, la V., e la notaia che redasse l’atto di trasferimento, la D., per avere questa taciuto l’esistenza di un’ipoteca pregiudizievole precedentemente iscritta a favore di un istituto bancario.
Il Tribunale di Roma ha condannato la V., ma ha assolto da responsabilità la D.
La Corte d’appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato ambedue le convenute in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Propone ricorso per cassazione la D. attraverso due motivi. Rispondono con controricorso i coniugi V./ E.. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito correlato al primo motivo chiede di sapere se la prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.) comprende quelli derivanti dall’aggiornamento dei registri immobiliari e dell’adozione provvisoria di altri sistemi - come modelli 60 - non previsti dalla legge.
Il secondo motivo è rivolto verso quella parte della sentenza che ha respinto la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla professionista, ritenendo i capitoli di prova in parte ininfluenti ed in parte contrastanti con le dichiarazioni riportate nel rogito notarile.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La ricorrente tende a trasferire il tema sul piano delle ipotesi implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, rispetto ai quali la disposizione normativa dell’art. 2236 c.c. prevede la responsabilità del prestatore solo in caso di dolo o colpa grave. A tal riguardo sostiene che all’epoca dei fatti le Conservatorie si trovavano in grande arretrato e che le indagini relative alla ...

