EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Le nuove soglie di rilevanza penale della Manovra bis 2011
Una delle novità più importanti introdotte dalla Manovra bis dell’estate 2011, di cui al DL 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011 è stata quella di aver dimezzato la soglia economica di punibilità penale in materia di evasione fiscale[1].
Pensando di dissuadere o almeno contenere l’indole all’evasione fiscale da parte del cittadino, il nostro legislatore è intervenuto sulle soglie di imposta evasa, tanto in materia di:
· Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art.3 del D.lgs 74/2000 - riducendo a solo 30 mila euro l’imposta evasa e a un milione la sottrazione di base imponibile (prima l’imposta evasa era di €.77.468,53 e la base imponibile di €.1.549.370,70);
· Dichiarazione infedele: anche in questo caso la soglia per scattare la sanzione penale viene rivista al ribasso. Infatti, l’imposta evasa che era di euro 103.291,38 (duecento milioni delle vecchie lire), in futuro sarà di 50 mila euro, mentre l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, che oggi deve superare il 10% di quelli dichiarati ovvero €. 2.065.827,60, in futuro scompare la percentuale e il riferimento sarà solo ai 2 milioni di euro;
· Omessa presentazione della dichiarazione: quando l’imposta evasa era superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53, in futuro basteranno appena 30 mila euro.
Alla luce di quanto appena detto il collegamento con la ipotesi criminosa del riciclaggio è insito nella sanzione penale edittale, ovvero della ipotesi delittuosa, così come ho avuto modo di argomentare in pregressi interventi[2] - [3].
La novità di oggi è contenuta nell’abbassamento della soglia economica di rilevanza penale, onde indurre l’operatore bancario o professionista a valutare la possibilità per ...

