DETRAZIONE INDEBITA : si agli accertamenti senza verifica sulla contabilità aziendale
Via libera agli accertamenti fiscali senza nessuna verifica sulla contabilità aziendale. Il fisco può infatti recuperare a tassazione le detrazione d’imposta, che ritiene fatte a fronte di fatture false, basandosi esclusivamente sulle scritture contabili di clienti e fornitori della società contribuente.Il duro colpo alle aziende che detraggono indebitamente arriva dalla sezione tributaria della Cassazione che, con la sentenza n. 28782 del 4 dicembre 2008, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate bocciando la decisione della commissione regionale del Lazio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile, essendo legittimata a proporlo solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero nel diritto controverso fin dall’1.1.2001, quindi in data anteriore alla proposizione dell’appello, depositato il 31.07.2001, ed unica partecipe del relativo giudizio, attraverso l’ufficio di Roma 6, con la conseguente tacita estromissione del Ministero stesso (Cass. 9004/2007, 3557/2005, privo pertanto di legittimazione nel presente giudizio.
5. Con l’unico motivo di ricorso – concernente violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e seguenti, DPR 29 settembre 1973, n.600; 54 e 55. DPR 26 settembre 1972, n.633; 2697 e 2729 c.c.; oltre che vizi di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione – l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che l’accertamento in rettifica può ben essere fondato “su elementi indiziari offerti da scritture riferibili a soggetti terzi che, sia pure privi di efficacia probatoria piena”, possono tuttavia far presumere “movimentazioni commerciali non fatturate, cosicché sull’imprenditore medesimo incombe … l’onere della allegazione di elementi di fatto di segno opposto”; essendo pure acquisito in giurisprudenza che spetta al contribuente di provare legittimità e correttezza delle detrazioni d’imposta richieste, allorché le fatture giustificative di esse corrispondano ad operazioni presuntivamente inesistenti.
5.1 – La censura è fondata, nei termini di ragione di seguito espressi.
5.1.1 – La commissione regionale mostra di ritenere che, allorquando sia denunziata “l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione”, la conseguente rettifica della dichiarazione non possa aver luogo se la fittizi età delle fatture non risulti “in modo certo e diretto, e non in via presuntiva” dalla documentazione menzionata nel terzo comma dell’art.54, DPR n.633/72.
Da tale premessa, il giudicante a quo trae la convinzione che l’amministrazione, attore sostanziale nel processo tributario, abbia violato, nel caso di specie, sia il principio per cui la pretesa fiscale deve basarsi, salvo eccezioni espresse, “sulla contabilità regolarmente tenuta dal contribuente”, sia quello del “giusto processo tributario”, il quale postulerebbe che al cittadino contribuente non siano addebitati oneri derivanti da “semplici supposizioni e fatti di terzi”, non rilevabili attraverso la “contabilità propria della società destinataria dell’accertamento”.
5.1.2 – Tale motivazione – benché non inficiata da evidenti vizi sul piano logico – è giuridicamente errata per violazione, segnalata dall’Agenzia ricorrente, dall’articolo 54 citato.
In effetti, la commissione regionale non si avvede che uno dei casi (terzo comma) in cui l’ufficio può procedere a rettifica “indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente” è proprio quello in esame, in cui l’indebita utilizzazione di fatture passive, che darebbero diritto alla detrazione se si riferissero ad operazioni commerciali effettive, risulta “in modo certo e diretto … da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso”. In tal caso, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice (quinto comma), tenuto conto della segnalazione della guardia di finanza, l’ufficio “può limitarsi ad accertare … il minor credito spettante”, se “risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza … di detrazioni in tutto o in parte non spettanti”.
5.1.3 – Nel quadro delineato dal legislatore fiscale, l’atto impositivo – e specialmente quello motivato dal diniego di una detrazione d’imposta, spettante solo se provata dal contribuente – deve ritenersi giustificato anche da semplici presunzioni, purché gli elementi indicativi della fittizi età delle fatture presentino i caratteri di gravità, precisione e concordanza: fermo restando il potere del contribuente di provare il contrario (Cass. Nn.15395/2008, 2847/2008, 21953/2007).
In questo quadro anche le dichiarazioni rese da terzi alla polizia tributaria, non aventi natura di prova, assumono quella di meri indizi (in tal senso, C. costituzionale, Sentenza n.18/2000), utilizzabili, alla stessa stregua degli altri, per la formazione del convincimento del giudice. Ciò non viola, peraltro, i principi del giusto processo (art.111 Cost.) sotto il profilo della c.d. “parità delle armi”, atteso che anche il contribuente può produrre in giudizio documentazione contenente dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, col medesimo valore indiziario (Cass. Nn.4269/2002, 903/2002).
5.1.4 – Nella sentenza soggetta a censura – fondata sull’erroneo presupposto della illegittimità di una rettifica non preceduta da verifica della contabilità aziendale e conseguente alla mera acquisizione di elementi contenuti nel verbale conclusivo dell’ispezione eseguita presso terzi – manca del tutto la disamina dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi riferiti dalla polizia tributaria o contenuti nella al questionario, posti legittimamente a base dell’atto impositivo impugnato.
6. Per le ragioni esposte, in accoglimento al ricorso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza in epigrafe deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi di diritto esposti ai par. 5.1.2, 5.1.3, e vorrà anche regolare fra le parti l’onere delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso della Agenzia delle entrate; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile – tributaria, il 28 ottobre 2008.
Il Consigliere est. Il Presidente
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2008

