CIRCOLAZIONE STRADALE: Revoca della patente di guida per alterazione alcolica
Guidare con la patente "ritirata" per gravi infrazioni al Codice della strada (alterazione alcolica), ancorché precedente l'adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell'autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all'art. 218, comma sesto e non quella di cui all'art. 216, comma sesto C.d.S.. Il ritiro della patente nel caso di guida alterata attiene ad una fase propedeutica e direttamente funzionale all'applicazione della sospensione della licenza di guida; in questo caso, per chi circola durante il periodo di materiale apprensione del documento scatta la punizione prevista dall'art. 218, anche se la prefettura non ha materialmente redatto il provvedimento di sospensione.
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.X., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale
a margine del ricorso, dagli Avv.ti Prato Mario e Rosanna Cabianca e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e MINISTERO DELL'INTERNO, in
persona del Ministro pro tempore;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3600 del
2009, depositata il 21 agosto 2009 (non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito
alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.
(Torna su ) Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
...
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.X., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale
a margine del ricorso, dagli Avv.ti Prato Mario e Rosanna Cabianca e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e MINISTERO DELL'INTERNO, in
persona del Ministro pro tempore;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3600 del
2009, depositata il 21 agosto 2009 (non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito
alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.
(Torna su ) Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
...
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