CASSAZIONE CIVILE: Atti e documenti del ricorso
In occasione dei ricorsi, avverso alle decisioni dell Commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che ex art. 25, comma 2, d.lg. n. 546/92 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUPI Fernando - Presidente Sezione -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25741/2009 proposto da:
ITTIERRE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei
commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato BRAGAGLIA
ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BELLANTE PIERO, per procura speciale del notaio Dott. Anna Pellegrino
di Milano, rep. 30521 del 17/06/2010, in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/2/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
uditi gli avvocati Piero BELLANTE, Gianni DE BELLIS dell'Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per l'adesione alla tesi restrittiva sulla
interpretazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Commissione tributaria provinciale di Campobasso respinse il ricorso della Ittierre s.p.a. avverso l'avviso di rettifica con il quale l'Agenzia delle dogane aveva richiesto la somma di Euro 1.604.791,97 per tributi doganali, IVA e interessi di mora a seguito dell'accertamento di irregolarità nelle importazioni definitive di capi di abbigliamento effettuate dal 2003 al 2006, consistite nella falsa attestazione, nei certificati di origine preferenziale, della provenienza italiana di prodotti finiti importati da paesi terzi.
In esito all'appello della società la decisione fu parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale di Campobasso che, sulla scorta delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, con sentenza depositata il 31.7.2009 escluse dal recupero a tassazione le sole bollette doganali provenienti dalle lavorazioni eseguite in Turchia, in quanto incidenti su capi realizzati con materia prima di origine comunitaria.
2.- Avverso la decisione di appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, coi quali deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." (segnatamente su questioni attinenti all'eccessiva durata della verifica, all'intervenuta prescrizione e decadenza, all'incompetenza territoriale ed all'illegittima disapplicazione di atti ufficiali di Autorità estere), nonchè "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio" in rapporto al complessivo tenore della consulenza tecnica pure posta a base della decisione.
L'Agenzia ha resistito con controricorso.
3.- La relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, prospettandone in particolare l'improcedibilità per non avere la ricorrente prodotto, contestualmente al ricorso, il ricorso introduttivo e quello in appello, in cui sosteneva essere state prospettate questioni non esaminate dal giudice a quo, nonchè la relazione di c.t.u., in rapporto alle cui risultanze assumeva insufficiente e contraddittoria la motivazione della decisione impugnata.
Con ordinanza 7.4.2011, n. 8027 la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni unite della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Il ricorso è stato dunque assegnato a queste Sezioni unite.
La Ittierre s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato memoria, con la quale sostiene la procedibilità del ricorso.
L'Agenzia, rappresentata all'Avvocatura Generale dello Stato, ha partecipato alla discussione orale, anch'essa domandando che il ricorso sia dichiarato procedibile.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La questione in esame riguarda la definizione dell'ambito oggettivo dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, a far data dal 2 marzo 2006, secondo il quale, insieme col ricorso per cassazione, debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, "gli atti processuali, i documenti, contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" (il testo originario si riferiva agli "atti e documenti sui quali il ricorso si fonda").
Il problema che si pone è se, tra gli atti processuali da depositare nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, (di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso), debbano ricomprendersi tutti quelli posti a sostegno delle censure espresse nei motivi del ricorso per cassazione, tra i quali il ricorso introduttivo, l'atto di appello o di costituzione in appello, la relazione di c.t.u. ecc.;
e ciò anche se, al momento del primo esame del ricorso, i predetti atti già siano o comunque siano per essere nella disponibilità della Corte, in quanto presenti nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo trasmesso su richiesta della parte, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., u.c..
A tale riguardo non v'è uniformità di vedute nella giurisprudenza della Corte, riscontrandosi due contrapposti orientamenti.
2.- Un primo e prevalente orientamento, che potrebbe definirsi "rigorista", al quale sostanzialmente aderisce l'ordinanza di rimessione n. 8027 del 2011, è stato inaugurato da Cass., sez. 5^, n. 24940/2009 e seguito da diverse decisioni della Sezione tributaria, tra le quali si annoverano le nn. 303/2010, 21121/2010,, 21580/2010,, 26525/2010, 2803/2011, 3522/2011, e da alcune decisioni della Terza Sezione: nn. 4201/2010, 17463/2010 e 3689/2011).
Secondo detto orientamento, per come in gran parte sintetizzato nell'ordinanza di rimessione, l'innovazione introdotta nell'art. 369 c.p.c., n. 4, dal legislatore del 2006 "non sembra poter obiettivamente assumere altro significato che quello di sancire inequivocabilmente l'estensione dell'onere di deposito in esame a tutti gli atti processuali e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso e la ricomprensione nella relativa sfera oggettiva degli atti processuali generalizzatamente intesi", risultando altrimenti la novella "francamente ingiustificata, se finalizzata ad incidere unicamente sugli atti processuali estranei al fascicolo d'ufficio (consulenze di parte, citazione dei testimoni, ecc), agevolmente catalogabili già alla luce della previgente formulazione normativa". Infatti, "escludere dall'onere di deposito sancito dalla disposizione gli atti processuali ricompresi nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito ovvero ritenere l'assolvimento di tale onere fungibile, per detti atti, con il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di merito vistata dal Cancelliere del giudice a quo, a sua volta prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 3, si risolverebbe nella sostanziale abrogazione della portata innovativa del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, essendo, quest'ultimo, adempimento funzionale all'ineludibile esigenza (non solo certificativa) che la Corte abbia comunque in sua disponibilità, all'occorrenza, le complessive risultanze processuali dei gradi di merito del giudizio".
L'interpretazione proposta viene giustificata mediante una lettura del dato testuale di cui all'art. 369 c.p.c., n. 4, in chiave "finalistica" ovvero "in proiezione dinamica rispetto a quello della previgente formulazione della norma", al fine di soddisfare "l'esigenza di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione;
esigenza... il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva - propria della riforma procedimentale di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (ed, altresì, di quello di cui alla L. n. 69 del 2009) - di potenziare la capacità decisionale della Corte, per fronteggiare il progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l'incremento delle decisioni nelle più snelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.c. (...)".
In questa prospettiva si esclude l'irragionevolezza o la vessatorietà della duplicazione documentale per la parte ricorrente, "dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei suddetti documenti (posto che, mentre il fascicolo di causa sarà trasmesso successivamente, il deposito della sentenza impugnata e degli atti su cui il ricorso è fondato unitamente al deposito del ricorso medesimo consente subito un primo screening dell'impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze), senza peraltro sottovalutare la maggiore facilità e velocità di accesso a tali documenti, una volta che essi risultino ben individuati e specificamente depositati, evitando così la necessità di reperimento dei medesimi all'interno dei fascicoli dei gradi di merito pervenuti in Corte in un momento spesso anche di molto successivo al deposito del ricorso" (in tal senso è riportata la motivazione delle già citate Cass., sez. 5^, nn. 26525/2010 e 2803/2011).
E' richiamato il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, che "impone un'organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e mirata da parte della Corte", e si esclude l'esistenza del potere della Corte "di supplire alle omissioni di indicazioni volte ad individuare la consulenza (come qualsiasi atto processuale su cui si fondi il ricorso)": ciò "appare implicitamente negato dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che onera la parte ricorrente in Cassazione, a pena di improcedibilità, della produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, così evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali siano atti del fascicolo d'ufficio del giudice a quo. E ciò, ancorchè sia previsto in via autonoma l'onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo, adempimento nel quale, evidentemente, il ricorrente non può fare affidamento quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Il che si spiega sia con il fatto che tale fascicolo, pur richiesto, potrebbe non pervenire in tempo utile per la trattazione (ed un rinvio di essa per l'acquisizione mal si concilierebbe con il ricordato principio costituzionale), sia con il fatto che potrebbe non essere stato tenuto correttamente o potrebbe non contenere più l'atto processuale" (Cass., sez. 3^, n. 4201/2010 cit., in motivazione).
2.1.- Si esclude inoltre la impraticabilità della soluzione nell'ambito dei giudizi di cassazione in materia tributaria, denunciata dalla dottrina sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, che, non consentendo alle parti il libero accesso agli atti del giudizio sino alla sua definitiva conclusione, precluderebbe anche il deposito in Cassazione di atti comunque destinati a confluire nel giudizio di legittimità, in quanto inseriti nel fascicolo che la Cancelleria del giudice di appello è tenuta a inviare alla Corte su istanza del ricorrente. Infatti, da un lato, si afferma la piena compatibilità del predetto art. 25 con le norme del codice di procedura civile, non dubitandosi che anche il ricorso per cassazione in controversia tributaria è improcedibile se non si deposita la copia autentica della sentenza impugnata, sebbene questa sia compresa tra gli atti presenti nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito e, quindi, destinata a confluire tra gli atti del giudizio di cassazione; dall'altro, si sostiene che l'onere in questione "non può obiettivamente considerarsi aggravio insopportabile dell'attività difensiva della parte", potendo essere assolto dal ricorrente anche mediante l'allegazione di semplice fotocopia degli atti e documenti presenti nei fascicoli di parte e d'ufficio, sui quali si fonda il ricorso, visto che le parti possono ottenerne copia ai sensi del medesimo art. 25.
3.- Un secondo minoritario orientamento, qualificabile come "liberale", è espresso dalla Sezione lavoro con le decisioni nn. 4898/2010, 13174/2010, 17196/2010 e, 18854/2010).
Nelle prime due la Corte ha osservato che la disposizione dettata dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, "deve essere coordinata con quella contenuta nel successivo comma, ove è stabilito che il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo di ufficio e deve depositare (anche) tale richiesta insieme col ricorso"; ha quindi affermato che "gli atti processuali, i documenti etc. dei quali il legislatore ha imposto il deposito unitamente al ricorso a pena di improcedibilità sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata e l'onere della richiesta del quale continua a gravare sul ricorrente, imponendogli di depositarla unitamente al ricorso. Orbene, nel fascicolo di ufficio, formato dal cancelliere ai sensi dell'art. 168 c.p.c., deve essere inserita, tra gli atti di istruzione che ne divengono parte integrante, la relazione scritta del consulente tecnico di ufficio, la quale, infatti, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice che ha disposto la nomina dell'ausiliare tecnico" (in tal senso la sentenza n. 4898/2010, richiamata adesivamente dall'ordinanza n. 17196/2010, aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità, avendo il ricorrente richiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello e trascritto nel ricorso i passaggi criticati della relazione del c.t.u. nominato in appello).
S'è precisato che "il suddetto onere deve ritenersi ottemperato anche se nel fascicolo di ufficio, formato dal cancelliere ai sensi dell'art. 168 cod. proc. civ. e nel quale devono essere inseriti gli atti di istruzione compiuti, tra cui anche la relazione scritta del consulente tecnico di ufficio, la relazione in effetti manchi, sempre che il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, abbia provveduto alla trascrizione di quelle parti della relazione su cui si incentra il dedotto vizio e su tali brani della relazione non siano formulate dall'avversario censure per difformità della trascrizione dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice" (in tal senso l'ordinanza n. 17196/2010 aveva concluso per l'improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente trascritto le parti criticate della relazione del c.t.u.).
Nel caso esaminato nella sentenza n. 18854/2010, il ricorrente addebitava alla sentenza impugnata (che aveva confermato la sentenza di primo grado ...
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUPI Fernando - Presidente Sezione -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25741/2009 proposto da:
ITTIERRE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei
commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato BRAGAGLIA
ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BELLANTE PIERO, per procura speciale del notaio Dott. Anna Pellegrino
di Milano, rep. 30521 del 17/06/2010, in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/2/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
uditi gli avvocati Piero BELLANTE, Gianni DE BELLIS dell'Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per l'adesione alla tesi restrittiva sulla
interpretazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Commissione tributaria provinciale di Campobasso respinse il ricorso della Ittierre s.p.a. avverso l'avviso di rettifica con il quale l'Agenzia delle dogane aveva richiesto la somma di Euro 1.604.791,97 per tributi doganali, IVA e interessi di mora a seguito dell'accertamento di irregolarità nelle importazioni definitive di capi di abbigliamento effettuate dal 2003 al 2006, consistite nella falsa attestazione, nei certificati di origine preferenziale, della provenienza italiana di prodotti finiti importati da paesi terzi.
In esito all'appello della società la decisione fu parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale di Campobasso che, sulla scorta delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, con sentenza depositata il 31.7.2009 escluse dal recupero a tassazione le sole bollette doganali provenienti dalle lavorazioni eseguite in Turchia, in quanto incidenti su capi realizzati con materia prima di origine comunitaria.
2.- Avverso la decisione di appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, coi quali deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." (segnatamente su questioni attinenti all'eccessiva durata della verifica, all'intervenuta prescrizione e decadenza, all'incompetenza territoriale ed all'illegittima disapplicazione di atti ufficiali di Autorità estere), nonchè "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio" in rapporto al complessivo tenore della consulenza tecnica pure posta a base della decisione.
L'Agenzia ha resistito con controricorso.
3.- La relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, prospettandone in particolare l'improcedibilità per non avere la ricorrente prodotto, contestualmente al ricorso, il ricorso introduttivo e quello in appello, in cui sosteneva essere state prospettate questioni non esaminate dal giudice a quo, nonchè la relazione di c.t.u., in rapporto alle cui risultanze assumeva insufficiente e contraddittoria la motivazione della decisione impugnata.
Con ordinanza 7.4.2011, n. 8027 la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni unite della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Il ricorso è stato dunque assegnato a queste Sezioni unite.
La Ittierre s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato memoria, con la quale sostiene la procedibilità del ricorso.
L'Agenzia, rappresentata all'Avvocatura Generale dello Stato, ha partecipato alla discussione orale, anch'essa domandando che il ricorso sia dichiarato procedibile.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La questione in esame riguarda la definizione dell'ambito oggettivo dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, a far data dal 2 marzo 2006, secondo il quale, insieme col ricorso per cassazione, debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, "gli atti processuali, i documenti, contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" (il testo originario si riferiva agli "atti e documenti sui quali il ricorso si fonda").
Il problema che si pone è se, tra gli atti processuali da depositare nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, (di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso), debbano ricomprendersi tutti quelli posti a sostegno delle censure espresse nei motivi del ricorso per cassazione, tra i quali il ricorso introduttivo, l'atto di appello o di costituzione in appello, la relazione di c.t.u. ecc.;
e ciò anche se, al momento del primo esame del ricorso, i predetti atti già siano o comunque siano per essere nella disponibilità della Corte, in quanto presenti nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo trasmesso su richiesta della parte, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., u.c..
A tale riguardo non v'è uniformità di vedute nella giurisprudenza della Corte, riscontrandosi due contrapposti orientamenti.
2.- Un primo e prevalente orientamento, che potrebbe definirsi "rigorista", al quale sostanzialmente aderisce l'ordinanza di rimessione n. 8027 del 2011, è stato inaugurato da Cass., sez. 5^, n. 24940/2009 e seguito da diverse decisioni della Sezione tributaria, tra le quali si annoverano le nn. 303/2010, 21121/2010,, 21580/2010,, 26525/2010, 2803/2011, 3522/2011, e da alcune decisioni della Terza Sezione: nn. 4201/2010, 17463/2010 e 3689/2011).
Secondo detto orientamento, per come in gran parte sintetizzato nell'ordinanza di rimessione, l'innovazione introdotta nell'art. 369 c.p.c., n. 4, dal legislatore del 2006 "non sembra poter obiettivamente assumere altro significato che quello di sancire inequivocabilmente l'estensione dell'onere di deposito in esame a tutti gli atti processuali e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso e la ricomprensione nella relativa sfera oggettiva degli atti processuali generalizzatamente intesi", risultando altrimenti la novella "francamente ingiustificata, se finalizzata ad incidere unicamente sugli atti processuali estranei al fascicolo d'ufficio (consulenze di parte, citazione dei testimoni, ecc), agevolmente catalogabili già alla luce della previgente formulazione normativa". Infatti, "escludere dall'onere di deposito sancito dalla disposizione gli atti processuali ricompresi nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito ovvero ritenere l'assolvimento di tale onere fungibile, per detti atti, con il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di merito vistata dal Cancelliere del giudice a quo, a sua volta prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 3, si risolverebbe nella sostanziale abrogazione della portata innovativa del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, essendo, quest'ultimo, adempimento funzionale all'ineludibile esigenza (non solo certificativa) che la Corte abbia comunque in sua disponibilità, all'occorrenza, le complessive risultanze processuali dei gradi di merito del giudizio".
L'interpretazione proposta viene giustificata mediante una lettura del dato testuale di cui all'art. 369 c.p.c., n. 4, in chiave "finalistica" ovvero "in proiezione dinamica rispetto a quello della previgente formulazione della norma", al fine di soddisfare "l'esigenza di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione;
esigenza... il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva - propria della riforma procedimentale di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (ed, altresì, di quello di cui alla L. n. 69 del 2009) - di potenziare la capacità decisionale della Corte, per fronteggiare il progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l'incremento delle decisioni nelle più snelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.c. (...)".
In questa prospettiva si esclude l'irragionevolezza o la vessatorietà della duplicazione documentale per la parte ricorrente, "dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei suddetti documenti (posto che, mentre il fascicolo di causa sarà trasmesso successivamente, il deposito della sentenza impugnata e degli atti su cui il ricorso è fondato unitamente al deposito del ricorso medesimo consente subito un primo screening dell'impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze), senza peraltro sottovalutare la maggiore facilità e velocità di accesso a tali documenti, una volta che essi risultino ben individuati e specificamente depositati, evitando così la necessità di reperimento dei medesimi all'interno dei fascicoli dei gradi di merito pervenuti in Corte in un momento spesso anche di molto successivo al deposito del ricorso" (in tal senso è riportata la motivazione delle già citate Cass., sez. 5^, nn. 26525/2010 e 2803/2011).
E' richiamato il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, che "impone un'organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e mirata da parte della Corte", e si esclude l'esistenza del potere della Corte "di supplire alle omissioni di indicazioni volte ad individuare la consulenza (come qualsiasi atto processuale su cui si fondi il ricorso)": ciò "appare implicitamente negato dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che onera la parte ricorrente in Cassazione, a pena di improcedibilità, della produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, così evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali siano atti del fascicolo d'ufficio del giudice a quo. E ciò, ancorchè sia previsto in via autonoma l'onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo, adempimento nel quale, evidentemente, il ricorrente non può fare affidamento quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Il che si spiega sia con il fatto che tale fascicolo, pur richiesto, potrebbe non pervenire in tempo utile per la trattazione (ed un rinvio di essa per l'acquisizione mal si concilierebbe con il ricordato principio costituzionale), sia con il fatto che potrebbe non essere stato tenuto correttamente o potrebbe non contenere più l'atto processuale" (Cass., sez. 3^, n. 4201/2010 cit., in motivazione).
2.1.- Si esclude inoltre la impraticabilità della soluzione nell'ambito dei giudizi di cassazione in materia tributaria, denunciata dalla dottrina sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, che, non consentendo alle parti il libero accesso agli atti del giudizio sino alla sua definitiva conclusione, precluderebbe anche il deposito in Cassazione di atti comunque destinati a confluire nel giudizio di legittimità, in quanto inseriti nel fascicolo che la Cancelleria del giudice di appello è tenuta a inviare alla Corte su istanza del ricorrente. Infatti, da un lato, si afferma la piena compatibilità del predetto art. 25 con le norme del codice di procedura civile, non dubitandosi che anche il ricorso per cassazione in controversia tributaria è improcedibile se non si deposita la copia autentica della sentenza impugnata, sebbene questa sia compresa tra gli atti presenti nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito e, quindi, destinata a confluire tra gli atti del giudizio di cassazione; dall'altro, si sostiene che l'onere in questione "non può obiettivamente considerarsi aggravio insopportabile dell'attività difensiva della parte", potendo essere assolto dal ricorrente anche mediante l'allegazione di semplice fotocopia degli atti e documenti presenti nei fascicoli di parte e d'ufficio, sui quali si fonda il ricorso, visto che le parti possono ottenerne copia ai sensi del medesimo art. 25.
3.- Un secondo minoritario orientamento, qualificabile come "liberale", è espresso dalla Sezione lavoro con le decisioni nn. 4898/2010, 13174/2010, 17196/2010 e, 18854/2010).
Nelle prime due la Corte ha osservato che la disposizione dettata dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, "deve essere coordinata con quella contenuta nel successivo comma, ove è stabilito che il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo di ufficio e deve depositare (anche) tale richiesta insieme col ricorso"; ha quindi affermato che "gli atti processuali, i documenti etc. dei quali il legislatore ha imposto il deposito unitamente al ricorso a pena di improcedibilità sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata e l'onere della richiesta del quale continua a gravare sul ricorrente, imponendogli di depositarla unitamente al ricorso. Orbene, nel fascicolo di ufficio, formato dal cancelliere ai sensi dell'art. 168 c.p.c., deve essere inserita, tra gli atti di istruzione che ne divengono parte integrante, la relazione scritta del consulente tecnico di ufficio, la quale, infatti, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice che ha disposto la nomina dell'ausiliare tecnico" (in tal senso la sentenza n. 4898/2010, richiamata adesivamente dall'ordinanza n. 17196/2010, aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità, avendo il ricorrente richiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello e trascritto nel ricorso i passaggi criticati della relazione del c.t.u. nominato in appello).
S'è precisato che "il suddetto onere deve ritenersi ottemperato anche se nel fascicolo di ufficio, formato dal cancelliere ai sensi dell'art. 168 cod. proc. civ. e nel quale devono essere inseriti gli atti di istruzione compiuti, tra cui anche la relazione scritta del consulente tecnico di ufficio, la relazione in effetti manchi, sempre che il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, abbia provveduto alla trascrizione di quelle parti della relazione su cui si incentra il dedotto vizio e su tali brani della relazione non siano formulate dall'avversario censure per difformità della trascrizione dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice" (in tal senso l'ordinanza n. 17196/2010 aveva concluso per l'improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente trascritto le parti criticate della relazione del c.t.u.).
Nel caso esaminato nella sentenza n. 18854/2010, il ricorrente addebitava alla sentenza impugnata (che aveva confermato la sentenza di primo grado ...

