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REATI MILITARI - Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Delitti di Peculato d'uso e Abuso d'ufficio

Ordinanza n.402 dell'1 dicembre 2008

Camera di Consiglio del 22/10/2008, Presidente FLICK, Redattore MAZZELLA

Norme impugnate:
Art. 37 del codice penale militare di pace, in combinato dispos to con l'art. 47, c. 2°, n. 2, del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, c. 1°, lett. c), della legge 31/01/2002, n. 6; artt. 314, c. 2°, e 323 del codice penale.

Oggetto: Reati militari - Definizione - Delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare delitti di peculato d'uso e abuso d'ufficio (artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen.) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Previsione che costituiscano reati militari solo in applicazione della legge penale militare di guerra.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 53/2008


ORDINANZA N. 402

ANNO 2008


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria  FLICK             Presidente

- Francesco       AMIRANTE            Giudice

- Ugo             DE SIERVO               "

- Paolo           MADDALENA               "

- Alfio           FINOCCHIARO             "

- Alfonso         QUARANTA                "

- Franco          GALLO                   "

- Luigi           MAZZELLA                "

- Gaetano         SILVESTRI               "

- Sabino          CASSESE                 "

- Maria Rita      SAULLE                  "

- Giuseppe        TESAURO                 "

- Paolo Maria     NAPOLITANO              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2), del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), e degli artt. 314, comma 2, e 323 del codice penale, promosso con ordinanza del 22 dicembre 2007 dal Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale militare a carico di G. F. ed altro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2008.

      Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

      udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

    Ritenuto che, con ordinanza del 22 dicembre 2007, il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 37 del codice penale militare di pace, 47, secondo comma, numero 2 del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgent i per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303), 314, secondo comma, e 323 del codice penale, nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare i delitti di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323, cod. pen., se commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace;

    che, come riferisce dettagliatamente il rimettente, sulla base delle indagini effettuate, il cui esito era stato confermato nell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato agli imputati, militari dell'Esercito, il reato di peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. pace) per l'appropriazione dell'auto di servizio, ravvisata nella sua utilizzazione per fini di diporto personale;

    che il Tribunale ritiene che nella condotta ascritta agli imputati sia ravvisabile lo scopo di usare momentaneamente il veicolo per poi restituirlo immediatamente nella disponibilità dell'Amministrazione;

    che - rileva ancora il rimettente - la legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sostituendo l'articolo 314 cod. pen. (peculato), ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie del cosiddetto «peculato d'uso», di cui al secondo comma del citato art. 314, ormai unanimemente ritenuta fattispecie autonoma di reato;

    che il reato di peculato militare, non modificato dalla citata novella, non contempla la meno grave ipotesi di condotta consistente nell'uso momentaneo del bene, introdotta, invece, nella disciplina penale comune;

    che, pertanto, il Tribunale militare afferma di trovarsi nella necessità di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla ravvisata ipotesi di reato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, con la conseguente regressione alla fase iniziale del procedimento;

    che tale regressione pregiudicherebbe l'attività processuale già svolta e la possibilità per gli imputati di ottenere immediatamente la sentenza di primo grado, ponendosi in tal modo in contrasto con la ragionevole durata del processo e conseguirebbe, altresì, all'applicazione di una normativa irragionevole;

    che, prosegue il rimettente, la giurisprudenza costituzionale ha già ritenuto non conforme a razionalità la mancata estensione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 86 del 1990 al peculato militare, considerato sostanzialmente identico alla corrispondente fattispecie comune (sentenze n. 4 del 1974, n. 473 del 1990, n. 448 del 1991);

    che le palesi irrazionalità del sistema penale militare non deriverebbero, secondo il rimettente, soltanto dal mancato coordinamento con norme innovatrici della legislazione penale comune, ma soprattutto dal disomogeneo riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella giudiziaria militare, e nella nozione meramente formale di reato militare contenuta nell'art. 37 cod. pen. mil. pace («qualunque violazione della legge penale militare è reato militare»);

    che, infatti, secondo il rimettente, il legislatore del 1941 non ...

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