VENDITE ALLO SCOPERTO: Nuovo intervento della CONSOB
La Consob ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in materia di divieto di effettuare vendite allo scoperto c.d. "nude", cioè non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell’ordine, relativamente a tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente dalla sede di negoziazione.
Tale divieto, in vigore a partire dal 1 dicembre 2011, era stato introdotto dalla Consob con Delibera n. 17993 dell’11 novembre scorso.
Le risposte fornite dall’Autorità di Vigilanza vengono di seguito espressamente riportate.
1. Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari, introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011?
Dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 la vendita allo scoperto di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine. In altri termini, sono vietate le vendite allo scoperto c.d. "nude" o "naked".
2. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 sostituisce il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotto dalla Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011?
No. A partire dal 1° dicembre 2011 le due misure restrittive saranno entrambe in vigore; il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli del comparto finanziario è stato infatti prorogato fino al 15 gennaio 2012 dalla Delibera n. 17992 dell’11 novembre 2011.
3. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider). Il divieto si applica al soggetto responsabile delle scelte di investimento che impartisce l’ordine di vendita allo scoperto.
4. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto "nude"?
Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
5. Cosa si intende per vendita allo scoperto "nuda"?
Per vendita allo scoperto "nuda" si intende una vendita non supportata, al momento dell’ordine, né dal "diritto a ricevere", entro la data di liquidazione della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi.
Va da sé che non si considerano vendite allo scoperto "nude" le vendite di titoli registrati, al momento dell’ordine, sul conto intestato all’ordinante.
Il "diritto a ricevere" i titoli si può ottenere con una delle seguenti modalità (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto "nuda", che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di liquidazione della vendita medesima.
Per quanto concerne, in particolare, la consegna delle azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, si ricorda che, grazie alle innovazioni apportate al sistema di gestione accentrata italiano nel dicembre 2010 (implementazione del modello c.d. ECAP), le azioni di nuova emissione sono rese disponibili da Monte Titoli S.p.A. agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata in tempo utile per la liquidazione ...
Tale divieto, in vigore a partire dal 1 dicembre 2011, era stato introdotto dalla Consob con Delibera n. 17993 dell’11 novembre scorso.
Le risposte fornite dall’Autorità di Vigilanza vengono di seguito espressamente riportate.
1. Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari, introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011?
Dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 la vendita allo scoperto di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine. In altri termini, sono vietate le vendite allo scoperto c.d. "nude" o "naked".
2. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 sostituisce il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotto dalla Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011?
No. A partire dal 1° dicembre 2011 le due misure restrittive saranno entrambe in vigore; il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli del comparto finanziario è stato infatti prorogato fino al 15 gennaio 2012 dalla Delibera n. 17992 dell’11 novembre 2011.
3. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider). Il divieto si applica al soggetto responsabile delle scelte di investimento che impartisce l’ordine di vendita allo scoperto.
4. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto "nude"?
Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
5. Cosa si intende per vendita allo scoperto "nuda"?
Per vendita allo scoperto "nuda" si intende una vendita non supportata, al momento dell’ordine, né dal "diritto a ricevere", entro la data di liquidazione della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi.
Va da sé che non si considerano vendite allo scoperto "nude" le vendite di titoli registrati, al momento dell’ordine, sul conto intestato all’ordinante.
Il "diritto a ricevere" i titoli si può ottenere con una delle seguenti modalità (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
- ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto; oppure
- esercizio della facoltà di recall(nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito; oppure
- esercizio di opzioni callcon consegna fisica del sottostante; oppure
- esercizio di diritti di opzione in caso di aumenti di capitale; oppure
- esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni; oppure
- richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipto di analoghi certificati rappresentativi di azioni.
Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto "nuda", che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di liquidazione della vendita medesima.
Per quanto concerne, in particolare, la consegna delle azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, si ricorda che, grazie alle innovazioni apportate al sistema di gestione accentrata italiano nel dicembre 2010 (implementazione del modello c.d. ECAP), le azioni di nuova emissione sono rese disponibili da Monte Titoli S.p.A. agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata in tempo utile per la liquidazione ...

