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DENARO CONTANTE: Le novità della manovra

DOMANDA


 


Davanti ad operazioni per contanti di importo pari e/o superiore  alla nuova soglia di euro 1.000, versamenti e/o prelievi, effettuati per cassa, come deve comportarsi il personale bancario o postale?


 


RISPOSTA Con Circolare 4 novembre 2011, il Ministero dell’Economia ha chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero ai sensi dell’art. 51 del citato Decreto (1) .Tuttavia, la comunicazione rimane obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione sopra richiamata. Cosa significa questa precisazione?


In primis, la certezza di un trasferimento irregolare  della provvista in denaro contante fra due soggetti diversi, in grado di rilevare tutti i dati della controparte (persona fisica o giuridica).


Inoltre, non può che significare una valutazione mirata e approfondita sul profilo soggettivo del cliente (attività economica svolta, tenore di vita e pubblica stima sul territorio), ovvero oggettivo, valutando l’ammontare dell’operazione e le modalità di esecuzione (pensiamo ad importi ingenti  e/o ripetuti, a tagli delle banconote elevati, a richieste di chiarimenti riscontrate in modo evasivo o insofferente  da parte del cliente etc.).La Comunicazione di cui trattasi, normata all’articolo 51 del D.lgs 231/07, alla luce della manovra “MONTI”, risulta ora integrata dall’ultimo comma dell’articolo 12 del decreto “Salva Italia”, per come segue:“”All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231, è aggiunto in fine il seguente periodo: La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.””Una valutazione ulteriore e decisamente diversa dovrà essere fatta in presenza di operazioni sospette, per le quali, non viene effettuata la Comunicazione al MEF bensì una Segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).


 


(1) Limiti alla circolazione del contante - Come noto, a decorrere dal 13.8.2011, l’art. 2, comma 4, DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, ha ridotto ad € 2.500 il limite per l’utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari e dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. In sostanza, 2.500 € è il limite alla circolazione e trasferimento di contante tra soggetti diversi, quando questo passaggio non avviene attraverso intermediari finanziari abilitati (oggi solo banche e poste) e con strumenti che non siano tracciabili.


 


Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze – Con la circolare del 04.11.2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.


 


Libretti al portatore – Per quanto riguarda i libretti al portatore, il Ministero ha affermato che la segnalazione al MEF per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011 deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane Spa, del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche. Inoltre, per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

inserito da Giovannifalcone il 2011-12-10 17:06:38
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