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OBBLIGO DEI GENITORI & INDIPENDENZA ECONOMICA DEI FIGLI: Chiarimenti utili



L'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, dopo il compimento dei 18 anni, resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». Così hanno stabilito gli Ermellini della Terza sezione civile con la sentenza n. 13184/2011.


SENTENZA PER ESTESO


SUPEREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Sentenza 16.6.2011 n. 13184



In fatto e in diritto


1. A. Z. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2008, che ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta nei suoi confronti dall’ex coniuge G. C. dichiarando non dovute le somme pretese dalla Z. a titolo di mantenimento del figlio perché questi divenuto maggiorenne e non convivente con la madre affidataria, aveva acquistato una legittimazione iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento e nella specie conviveva abitualmente con il padre non affidatario. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

2.1. la ricorrente denuncia, nel primo motivo, violazione dell’art. 615, secondo comma .p.c., in rel. all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., chiedendo alla Corte se possa ritenersi ammissibile e procedibile l’opposizione proposta ai sensi di detta norma introdotta con la sola notifica del ricorso senza il preventivo deposito in cancelleria dello stesso e senza il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del ricorso. La censura non coglie nel segno ed è formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione,non specificando come la pretesa irregolarità nell’introduzione dell’opposizione, peraltro avvenuta con atto ritualmente notificato (v. sentenza impugnata, p 3) abbia inciso negativamente sul diritto i dell’odierna ricorrente. Invero, deve ribadirsi che l’art. 360 n. 4 c.p.c. non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. n. 6686/lO; 4340/10; 4435(08; S.U. 16898/06) . In ogni caso, va ribadito che l’opposizione può essere proposta senza l’osservanza della forma stabilita dall’art. 615 c.p.c. - quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull’oggetto ...

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