Falcone consunting SRL

PROMOTORE FINANZIARIO: Il risparmiatore va sempre tutelato

laprevidenza.it==================Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4; D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23; D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31; artt. 2049 e 2697 c.c. Oggetto delle critiche è l'assunto del giudice di merito secondo cui, tenuto conto del disposto delle norme innanzi menzionate - volte a sancire la responsabilità solidale della società di intermediazione per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari - era necessario, per potere affermare la responsabilità della S.I.M., che la dazione di denaro fosse avvenuta all'esclusivo fine (perseguito dal risparmiatore), di effettuare le operazioni di investimento proposte dal promotore, nell'ambito dei prodotti della S.I.M. che lo (aveva) preposto alle relative incombenze, fermo peraltro che l'onere di provare la predetta circostanza gravava su colui che la invocava, e cioè sullo stesso risparmiatore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. L'impugnante sostiene invece che la responsabilità prevista dalle norme innanzi menzionate, di contenuto sostanzialmente sovrapponile, è di natura indiretta e, in definitiva, oggettiva, con conseguente onere del danneggiato di provare il solo nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, e non anche una specifica finalità di investimento in prodotti della SIM per la quale aveva operato il promotore, spettando dunque alla società preponente la prova liberatoria della natura esclusivamente personale del rapporto instauratosi tra promotore e risparmiatore. Secondo l'esponente, la L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, art. 23, comma 3, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, avrebbero cioè un contenuto normativo sostanzialmente contiguo al disposto dell'art. 2049 c.c., donde l'applicabilità, alla fattispecie dedotta in giudizio, dei principi elaborati in parte qua dalla giurisprudenza, in conformità a quanto ripetutamente statuito dal Supremo Collegio. In tale prospettiva la Curia territoriale avrebbe dovuto fermarsi alla considerazione che l'attività di promotore del R., che aveva già curato diversi investimenti per la D., aveva agevolato la commissione del fatto illecito, offrendogli l'occasione di accreditarsi presso la cliente, e tanto a prescindere dagli strumenti finanziari nel cui acquisto erano stati spesi i risparmi dell'investitrice.

SENTENZA PER ESTESO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Sentenza 25.1.2011 n. 1741


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

Dott. BARRECA Luciana - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 33276/2006 proposto da:


D.L. - ricorrente -


contro


LLOYD'S LONDRA, - controricorrenti -


e contro


GEFIN SA, R.T.; - intimati -


avverso la sentenza n. 229/2006 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, Sezione Prima Civile, emessa il 9/06/2006, depositata il 26/04/2006;

R.G.N. 280/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato CORRADO MARINELLI;

udito l'Avvocato LUIGI SOLIMENA;

udito l'Avvocato FRANCESCO GRASSIA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FATTO


I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del 30 ottobre 2001 D.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste BNL Investimenti S.I.M. p.a.

(di seguito BNL S.I.M.) e R.T. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 432.671,06, oltre rivalutazione e interessi.

Espose che negli anni 1995/1996 aveva eseguito, su indicazioni del R., il quale, all'epoca promotore finanziario monomandatario della BNL, le aveva proposto alcuni investimenti all'estero, versamenti di rilevanti somme, parte a mezzo di bonifici in favore di BNL Fiduciaria Gestioni e di GE.FIN. S.A. di San Marino, parte a mezzo di assegni bancari consegnati direttamente al R. e da lui incassati; che, insospettita dalla mancanza di comunicazioni da parte della BNL, aveva contattato la società, la quale le aveva comunicato di non avere riscontrato la sua posizione e di non avere più alcun rapporto di collaborazione col R.; che gli assegni da questi consegnatile, a fronte della sua richiesta di disinvestimento, erano andati protestati; che il R., tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 646 c.p.c., in suo danno, aveva patteggiato; che lo stesso era stato altresì cancellato dall'albo dei promotori per disposizioni della CONSOB; che di tali fatti erano responsabili in solido il R. e BNL, L. 2 gennaio 1991, n. 1, ex art. 5, poi sostituito dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, e successivamente dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31.

BNL, costituitasi in giudizio, contestò l'avversa pretesa, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa, per esserne manlevata in caso di soccombenza, Lloyds di Londra, società con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché GE.FIN. S.A. I chiamati in causa, a loro volta, chiesero il rigetto delle domande azionate nei loro confronti.

Con sentenza del 5 febbraio 2004 il giudice adito condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di Euro 276.859,00, oltre interessi; ordinò a Lloyds di Londra di tenere indenne BNL, nei limiti dell'80% di quanto liquidato alla D.; condannò il R. a rimborsare a BNL quanto quest'ultima avrebbe pagato per effetto della sentenza.

Proposto gravame principale da BNL Investimenti s.p.a. e incidentale da Lloyds di Londra, la Corte d'appello di Trieste, in data 26 aprile 2006, lo ha accolto, per l'effetto rigettando la domanda proposta da Licia D..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D. L., formulando quattro motivi con pedissequi quesiti e notificando l'atto a RASBANK s.p.a., a R.T., a LLOYDS di Londra e a GEFIN S.A..

Resistono con due distinti controricorsi RASBANK S.A. e LLOYDS, già LLOYDS di Londra.

Tutte le parti hanno depositato memoria.


DIRITTO


1.1 Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4; D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23; D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31; artt. 2049 e 2697 c.c..

Oggetto delle critiche è l'assunto del giudice di merito secondo cui, tenuto conto del disposto delle norme innanzi menzionate - volte a sancire la responsabilità solidale della società di intermediazione per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari - era necessario, per potere affermare la responsabilità della S.I.M., che la dazione di denaro fosse avvenuta all'esclusivo fine (perseguito dal risparmiatore), di effettuare le operazioni di investimento proposte dal promotore, nell'ambito dei prodotti della S.I.M. che lo (aveva) preposto alle relative incombenze, fermo peraltro che l'onere di provare la predetta circostanza gravava su colui che la invocava, e cioè sullo stesso risparmiatore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

L'impugnante sostiene invece che la responsabilità prevista dalle norme innanzi menzionate, di contenuto sostanzialmente sovrapponile, è di natura indiretta e, in definitiva, oggettiva, ...

Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News