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CRISI BANCARIE: Codice deontologico della Banca d'Italia

Codice deontologico per i componenti degli organi delle
procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria,
amministrazione straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa) delle banche e degli altri intermediari
sottoposti a vigilanza
I. Regole generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole
deontologiche per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi
(gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza (di
seguito: componenti degli organi straordinari).
Art. 2
Valori e principi fondamentali
1. I componenti degli organi straordinari ispirano la propria condotta a dignità,
lealtà e correttezza.
2. Nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza,
imparzialità, discrezione e disinteresse personale.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri
compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e
promuovere la reputazione della vigilanza bancaria e finanziaria e dei sistemi di
tutela dei depositanti e degli investitori e di risoluzione delle crisi nonchè la fiducia
dell’opinione pubblica nei loro confronti.
Art. 3
Rapporti con i terzi
1. Nei confronti dei soci, degli ex esponenti aziendali e dei dipendenti degli
intermediari sottoposti a procedure di gestione delle crisi e dei terzi in genere, i
componenti degli organi straordinari tengono un comportamento professionale e
corretto. Respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione
comunque diretta a influire sui modi e sui tempi di svolgimento delle funzioni.
2. I commissari nella scelta di consulenti, di legali e della società di revisione si
attengono al principio di imparzialità, evitano di conferire incarichi non necessari e
tengono presente l’esigenza di contenimento delle spese.
3. Nei rapporti con i sistemi di garanzia dei depositanti e con i fondi di garanzia
degli investitori assicurano piena collaborazione nella prospettiva della risoluzione
delle crisi e della tutela dei depositanti e degli investitori.
4. Nella qualità di pubblici ufficiali i commissari denunciano all’Autorità giudiziaria i
fatti emersi di possibile rilievo penale, prestando la collaborazione necessaria e,
previa autorizzazione della Banca d’Italia, avviano l’azione sociale di responsabiltà
nei confronti degli ex esponenti aziendali.
Art. 4
Dovere di operosità
1. I componenti degli organi straordinari svolgono le proprie funzioni con diligenza
e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, in modo da favorire la
funzionalità e l’efficienza della procedura straordinaria.
Art. 5
Impiego delle risorse
1. I componenti degli organi straordinari si adoperano affinché i mezzi, le strutture
e le risorse disponibili siano impiegati in modo prudente e tale da perseguire la
finalità della risoluzione della crisi.
Art. 6
Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio
1. I componenti degli organi straordinari non forniscono a terzi informazioni sul
contenuto delle attività in corso e in merito alle prospettive della crisi senza il
consenso della Banca d’Italia. Essi non utilizzano indebitamente le informazioni di
cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.
Art. 7
Rapporti con la stampa
1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, i
componenti degli organi straordinari non sollecitano la pubblicità delle funzioni da
loro svolte. Essi si astengono dal fornire pubblicamente notizie sulle opinioni
espresse durante l’attività svolta.
2. I commissari concordano con la Banca d’Italia comunicati stampa e altre
informative al pubblico.
3. Nel rilasciare dichiarazioni e interviste aventi a oggetto informazioni non
riservate, i commissari tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto. Evitano la
costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.
4. I componenti dei comitati di sorveglianza evitano, per il proprio ruolo, rapporti
con la stampa in merito alle procedure straordinarie.
II. Indipendenza, imparzialità, correttezza
Art. 8
Indipendenza
1. I componenti degli organi straordinari garantiscono e difendono l’indipendente
svolgimento delle proprie funzioni.
2. Nell’assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed
evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di
trasparenza.
3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno
e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che per la natura, la fonte o le
modalità di conferimento possano comunque condizionarne l’indipendenza o
comportare un danno all’immagine delle procedure di gestione delle crisi.
Art. 9
Imparzialità
1. I componenti degli organi straordinari operano con imparzialità ed evitano
trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o
interessati dall’attività svolta rapporti tali da poter compromettere la propria
autonomia di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.
2. Assicurano che nell’esercizio delle funzioni la propria immagine di imparzialità
sia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di
situazioni di possibile conflitto di interessi.
3. Un conflitto di interessi si configura allorché i componenti degli organi
straordinari hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri
influire sulla loro imparzialità e obiettività nell’assolvimento dei compiti ad essi
assegnati.
Art. 10
Correttezza
1. I componenti degli organi straordinari tengono sempre un comportamento
corretto e mantengono rapporti formali e rispettosi della diversità dei ruoli svolti.
Essi collaborano con gli altri componenti degli organi straordinari per assicurare il
migliore svolgimento della procedura.
2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non
accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in
qualsiasi modo interessati all’attività svolta.
III. La condotta nello svolgimento delle funzioni
Art. 11
La condotta nella procedura
1. I soggetti ritenuti idonei a svolgere le funzioni di componente degli organi
straordinari forniscono alla Banca d’Italia tutti gli elementi informativi richiesti,
attestandoli con apposita dichiarazione al momento dell’accettazione dell’incarico.
Qualora abbiano assunto l’impegno a dismettere cariche o a modificare situazioni
potenzialmente di ostacolo, vi provvedono senza ritardo. Prima di iniziare a
svolgere le funzioni sottoscrivono per accettazione una copia del presente codice
deontologico.
2. I componenti degli organi straordinari si impegnano a dare immediata
comunicazione scritta della eventuale perdita dei requisiti o di sopravvenienza di
casi di conflitto d’interesse, di incompatibilità o di inopportunità secondo le Linee
guida per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle
banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza, rese note dalla Banca
d’Italia; ove del caso, viene data la disponibilità a rinunciare all’incarico.
3. Ciascuno agisce con il massimo scrupolo e cura di raggiungere, nel rispetto
della legge, dei termini fissati per la procedura e delle istruzioni e direttive della
Banca d’Italia, la risoluzione della crisi.
4. I componenti degli organi straordinari improntano costantemente i rapporti con
la Banca d’Italia a lealtà, trasparenza e collaborazione.
IV. Disposizioni finali
Art. 12
Continuazione dei doveri
1. I componenti degli organi straordinari, nel corso del primo anno successivo alla
conclusione della procedura, evitano di assumere presso l’intermediario
interessato o l’eventuale cessionario o soggetto incorporante, cariche, incarichi di
consulenza o posizioni lavorative che, per l’oggetto o altre circostanze, possano
determinare situazioni di conflitto d’interesse rispetto al precedente ruolo svolto
nella procedura conclusa.
Art. 13
Vigilanza sull’applicazione del codice
1. La disciplina sulle procedure di gestione delle crisi degli intermediari bancari e
finanziari assegna il potere di nominare gli organi straordinari alla Banca d'Italia,
che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti
più significativi.
2. In tale quadro normativo, la Banca d'Italia, valuta le violazioni del presente
codice deontologico ai fini dell’esercizio del potere di revoca. Le disposizioni del
Codice costituiscono, inoltre, criteri di riferimento per l’attuazione delle Linee guida
per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle banche e
degli altri intermediari sottoposti a vigilanza.
Art. 14
Norma di chiusura
1. Le disposizioni del Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’applicazione delle regole generali in esso espresse.
2. Il Codice viene pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia.

inserito da Giovannifalcone il 2011-12-15 16:14:31
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