PROCESSO LUNGO: Danno patrimoniale e mancata carriera
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(Cassazione civile sez. I, sentenza 08.11.2011 n. 23240) ===========
Il signor B..F., tenente della Guardia di finanza, in data 6 giugno 2003 propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia a norma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione Medico ospedaliera di omissis il 10 luglio 1991), danni morali e danni esistenziali.
Con decreto in data 5 gennaio 204, la Corte d'appello di Venezia accertò che il processo penale era durato, in due gradi di giudizio, 15 anni e 11 mesi, pur dovendosi detrarre il periodo conseguente al rinvio disposto per l'astensione degli avvocati, e giudicò che esso si sarebbe dovuto concludere in cinque anni. In relazione ai danni risarcibili, la Corte considerò che al ricorrente sarebbe stata ricostruita la carriera a norma del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, ma che nel frattempo egli non aveva potuto ricoprire incarichi operativi: ciò faceva presumere che, non potendo vantare l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto acquisire se il processo si fosse concluso in tempo ragionevole, egli non potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il precedente svolgimento di particolari funzioni, per il che gli riconobbe un danno patrimoniale di Euro 15.000,00. La Corte escluse che fosse stato provato un nesso di causalità tra il prolungamento del processo e le spese di trasferimento in altra sede, nonché il danno biologico costituito dall'aggravamento di una "cefalea a grappolo" e dall'insorgenza di un carcinoma, giudicando insufficiente la dichiarazione del dottor Fedi, tanto più che, quanto alla cefalea, la patologia in questione era stata riconosciuta dalla Commissione Medica di Firenze per il particolare tipo di lavoro svolto, sicché era al riguardo inutile l'assunzione della consulenza tecnica, che era stata richiesta dall'amministrazione resistente. La Corte riconobbe infine il danno non patrimoniale, comprensivo del danno esistenziale per il venir meno dell'interesse allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte di compiacimento e di benessere, e lo liquidò in Euro 50.000,00....
SENTENZA PER ESTESO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 8 novembre 2011, n. 23240
1. - Il signor B..F., tenente della Guardia di finanza , in data 6 giugno 2003 propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia a norma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione Medico ospedaliera di omissis il 10 luglio 1991), danni morali e danni esistenziali.
Con decreto in data 5 gennaio 204, la Corte d'appello di Venezia accertò che il processo penale era durato, in due gradi di giudizio, 15 anni e 11 mesi, pur dovendosi detrarre il periodo conseguente al rinvio disposto per l'astensione degli avvocati, e giudicò che esso si sarebbe dovuto concludere in cinque anni. In relazione ai danni risarcibili, la Corte considerò che al ricorrente sarebbe stata ricostruita la carriera a norma del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, ma che nel frattempo egli non aveva potuto ricoprire incarichi operativi: ciò faceva presumere che, non potendo vantare l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto acquisire se il processo si fosse concluso in tempo ragionevole, egli non potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il precedente svolgimento di particolari funzioni, per il che gli riconobbe un danno patrimoniale di Euro 15.000,00. La Corte escluse che fosse stato provato un nesso di causalità tra il prolungamento del processo e le spese di trasferimento in altra sede, nonché il danno biologico costituito dall'aggravamento di una "cefalea a grappolo" e dall'insorgenza di un carcinoma, giudicando insufficiente la dichiarazione del dottor Fedi, tanto più che, quanto alla cefalea, la patologia in questione era stata riconosciuta dalla Commissione Medica di Firenze per il particolare tipo di lavoro svolto, sicché era al riguardo inutile l'assunzione della consulenza tecnica, che era stata richiesta dall'amministrazione resistente. La Corte riconobbe infine il danno non patrimoniale, comprensivo del danno esistenziale per il venir meno dell'interesse allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte di compiacimento e di benessere, e lo liquidò in Euro 50.000,00.
2. - Avverso tale decreto il F. propose ricorso per cassazione , deducendo due motivi di censura. Il Ministro della giustizia resistette con controricorso e ricorso incidentale con due motivi di censura.
La Corte di cassazione , con la sentenza n. 14832 del 27 giugno 2006, riuniti i ricorsi, rigettò il ricorso principale, accolse il primo motivo del ricorso incidentale, rigettò il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, cassò il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviò la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte nell'accogliere il primo motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione, osservò: “Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 2697 c.c. e del D. Lgs. n. 69 del 2001, art. 32, e vizi di motivazione su un punto decisivo. Si deduce che, in contrasto con il principio che il danno patrimoniale deve essere provato, la Corte lo aveva presunto sulla base dell'impossibilità per il F. di aspirare a incarichi e gradi che presuppongono lo svolgimento di particolari funzioni, ponendosi in contrasto con il disposto del D. Lgs. n. 69 del 2001, art. 32, sulla ricostruzione della carriera, pur contraddittoriamente richiamato in sentenza. Il motivo è fondato quanto al denunciato vizio di motivazione. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, artt. 32 e segg. (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza), contenuti nel Capo 3 ("Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione"), delineano un sistema, tendenzialmente completo, diretto a neutralizzare gli effetti negativi verificati nella progressione in carriera dell'ufficiale, nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole, o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale. La Corte territoriale, decidendo sulla domanda di equa riparazione del danno patrimoniale, lamentato dal tenente F. in conseguenza dell'ingiustificato prolungamento del processo penale al quale era stato sottoposto, ha affermato che le disposizioni ricordate avrebbero trovato applicazione a favore del ricorrente. Nonostante ciò, la Corte ha aggiunto che il rimedio offerto dalla legge non sarebbe stato completo, sul presupposto che nel frattempo egli non avesse ricoperto incarichi operativi: quest'ultima circostanza faceva presumere che, non potendo vantare l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto acquisire se il processo si fosse concluso in tempo ragionevole, il ricorrente non potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il precedente svolgimento di particolari funzioni. In tal modo la Corte ha basato la sua decisione su una presunzione semplice che si poneva in contrasto con la precedente affermazione, dell'applicabilità al caso di specie del rimedio previsto dalla legge. È bensì vero che quella disciplina legale, dettata ad altri fini, non preclude l'accertamento di ulteriori danni patrimoniali subiti dal ricorrente nello svolgimento del suo rapporto con l'amministrazione; ma quest'ultima, osservando che tali danni non potevano essere presunti, come ha invece ritenuto la Corte, coglie nel segno, sia perché il danno patrimoniale in genere non può essere presunto, ma deve essere dimostrato da chi ne chiede la riparazione, sia perché la precedente affermazione giustificava, semmai, una presunzione (semplice) di segno contrario. In tal modo, la Corte è incorsa nel denunciato vizio di motivazione su un punto decisivo - esistenza di un danno patrimoniale passibile di equa riparazione - che comporta la cassazione della sentenza. [...] La cassazione del decreto in relazione al motivo accolto comporta il rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte stessa territoriale, in altra composizione. Questa, nel procedere al nuovo giudizio sull'esistenza e l'ammontare del danno patrimoniale, motiverà la sua decisione, se favorevole al ricorrente, identificando i vantaggi patrimoniali, collegati alla carriera, ai quali la parte avrebbe potuto aspirare - dopo lo spirare del termine di ragionevole durata del processo già stabilito - e che, pregiudicati di fatto dal mancato svolgimento di particolari funzioni nel tempo d'ingiustificata protrazione del processo, non troverebbero copertura nelle disposizioni del citato D. Lgs. n. 69 del 2001”.
3. - Riassunto il giudizio dal F. con ricorso notificato il 1 ottobre 2007, la Corte di Venezia dispose consulenza tecnica d'ufficio “volta ad accertare se e ...
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