DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: Nessuna responsabilità del Direttore
L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di rettore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.
L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on line risponda del reato di cui all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale on line e che il collegio ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
Le pubblicazioni rese note mediante ia rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notìzie trasmesse dal telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in maiam partem. D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telemáticamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fìssa o cellulare.
SENTENZA PER ESTESO
RITENUTO IN FATTO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10062/11 della Corte d'appello di Bologna , con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agii artt. 57 e 57 bis c.p. perché, in qualità di direttrice responsabile dell'edizione on-line del settimanale L'espresso, ometteva il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata da parte di *** ai danni di *** (reato accertato/commesso in Bologna nell'aprile del 2004). Contro la sentenza di appello la ricorrente muove due ordini di censure; sotto un profilo di violazione di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p., laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico on line, mentre sarebbe riferibile solo al periodici "cartacei". Né sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'imputato. Con un secondo motivo di ricorso, la *** chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato nel momento in cui non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto la pubblicazione on line non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa ...
L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on line risponda del reato di cui all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale on line e che il collegio ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
Le pubblicazioni rese note mediante ia rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notìzie trasmesse dal telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in maiam partem. D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telemáticamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fìssa o cellulare.
SENTENZA PER ESTESO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 29 novembre 2011
RITENUTO IN FATTO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10062/11 della Corte d'appello di Bologna , con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agii artt. 57 e 57 bis c.p. perché, in qualità di direttrice responsabile dell'edizione on-line del settimanale L'espresso, ometteva il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata da parte di *** ai danni di *** (reato accertato/commesso in Bologna nell'aprile del 2004). Contro la sentenza di appello la ricorrente muove due ordini di censure; sotto un profilo di violazione di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p., laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico on line, mentre sarebbe riferibile solo al periodici "cartacei". Né sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'imputato. Con un secondo motivo di ricorso, la *** chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato nel momento in cui non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto la pubblicazione on line non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa ...
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