Falcone consunting SRL

ANTITRUST: Mediatore creditizio condannato

 



 



 


 



 



 


 


 


 


 



 



 


 



 




 



 


 



 



 



 



 


 



 



 



 



 


 



 



 


 



 


 


 


 


 



 


 


 


 



PLe’r effetto dell'intervento dell'Antitrust, un mediatore creditizio è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa (Euro 5.000,00) per pratica commerciale scorretta.


Il messaggio promozionale della pratica commercale, recava una serie di contenuti di dettagli riguardanti il finanziamento da parte di enti creditizi. Nel messaggio in questione veniva riportata la seguente dicitura: “MUTUI 100%” “Acquisto prima e seconda casa, consolidamento debiti, ristrutturazione, liquidità, surroga” “Non riesci ad arrivare a fine mese? Dacci un taglio! ….riusciamo a dimezzare le tue uscite mensili”. Sul retro del volantino risultava presente una tabella intitolata “ESEMPI MUTUO A RATA FISSA” con l’indicazione “gli esempi in tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti”. La tabella riportava l’importo del credito erogabile, la durata del finanziamento e l’importo delle rate. In calce alla tabella si specificava come “Gli esempi nella tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti”.


Oggetto di contestazione avanti l'Antitrust risultava l’omessa indicazione nel messaggio pubblicitario di informazioni rilevanti in merito alla natura dell’attività svolta e agli elementi essenziali dai quali poter ricavare le effettive condizioni economiche dei finanziamenti offerti (TAN e TAEG/ISC).


Per quanto attiene il primo profilo, l’Antitrust ha evidenziato come il messaggio pubblicitario lasciasse intendere la possibilità di ottenere per il tramite dell’operatore finanziamenti in via diretta, prospettando taluni importi dei prestiti richiedibili e delle singole rate di rimborso in relazione all’arco temporale di restituzione. Una simile prospettazione risultava ingannevole, posto che l’operatore non erogava direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma era abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Sotto tale profilo, quindi, il messaggio risultava ambiguo e idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alla qualifica dell’operatore pubblicitario.


Per quanto attiene il secondo profilo, si palesava l’assenza nel messaggio pubblicitario di elementi essenziali dai quali ricavare le corrispondenti componenti di costo (TAEG o ISC). La disponibilità di tali informazioni, ricorda l’Antitrust, è essenziale per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con frequenza.


PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELL'ANTITRUST


 


 


BOLLETTINO N. 50 306 DEL 2 GENNAIO 2012



PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG



Provvedimento n. 23108



L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011;


SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;



VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “



 


 



 



 


Codice del

Consumo



 



 



 



 



 



 


” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “



 


 



 



 


Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette


(di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007;


VISTI gli atti del procedimento;




I. LA PARTE



1. Sig. Giuseppe Barone, titolare dell’impresa individuale BnC Credit, in qualità di professionista,



ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera



 


 



 



 


b

), del Codice del Consumo. L’impresa svolge attività di

mediazione creditizia, è attiva dal luglio 2010 e nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 ha


conseguito ricavi pari a circa 21.600 euro.




II. LA PRATICA COMMERCIALE



2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella


diffusione del volantino pubblicitario di cui alla FIG. 1, volto a promuovere la propria offerta di


finanziamenti.


3. Nel messaggio, oggetto della richiesta di intervento di un consumatore pervenuta nel giugno



2011, si legge “



 


 



 



 


MUTUI 100%” “

Acquisto prima e seconda casa, consolidamento debiti,

ristrutturazione, liquidità, surroga



 



 



 



 



 



 


” “

Non riesci ad arrivare a fine mese? Dacci un taglio!

….riusciamo a dimezzare le tue uscite mensili



 



 



 



 



 



 


”. Sul retro del volantino è presente una tabella

intitolata “



 


 



 



 


ESEMPI MUTUO A RATA FISSA” con l’indicazione “

gli esempi in tabella sono

applicabili a tutti i prodotti offerti



 



 



 



 



 



 


”. La tabella riporta l’importo del credito erogabile, la durata del

finanziamento e l’importo delle rate. In calce alla tabella si specifica “



 


 



 



 


Gli esempi nella tabella

sono applicabili a tutti i prodotti offerti



 



 



 



 



 



 


”.



BOLLETTINO N. 50 DEL 2 GENNAIO 2012 307



FIG. 1: il messaggio pubblicitario



BOLLETTINO N. 50 308 DEL 2 GENNAIO 2012



III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO



1) L’iter del procedimento



4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 ottobre 2011 è stato comunicato


alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS7450 per possibile violazione degli artt. 20, 21


e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio


diffuso dal professionista, in ragione dell’omissione di informazioni rilevanti in merito alla natura



BOLLETTINO N. 50 DEL 2 GENNAIO 2012 309



dell’attività svolta e agli elementi essenziali dai quali poter ricavare le effettive condizioni


economiche dei finanziamenti offerti (TAN e TAEG/ISC).


5. Il professionista in data 31 ottobre 2011 ha prodotto una memoria con la quale ha risposto alla


richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento, successivamente integrata


nelle date del 3, 9 e 14 novembre 2011.


6. In data 8 novembre 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase


istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.



2) Le evidenze acquisite



7. Il professionista opera in qualità di mediatore creditizio, mettendo in relazione gli utenti finali e



varie società erogatrici, in forza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime.



 


 



 



 


1



8. Il messaggio oggetto del procedimento è stato stampato in 100.000 copie; sono state diffuse


circa 30.000 copie per un periodo di 15 giorni nell’ambito territoriale limitrofo alla sede



dell’impresa, nella città di Palermo



 


 



 



 


2

.

9. L’esempio riportato nel volantino oggetto del procedimento riguarda un mutuo con rata



costante, TAN pari al 2,45% TAEG di importo compreso tra il 2,62% e il 2,74%



 


 



 



 


3

.



3) Le argomentazioni difensive della Parte



10. Secondo quanto sostenuto dalla Parte, i profili oggetto di contestazione sarebbero frutto di


errori commessi in buona fede. La tabella con i dettagli di possibili finanziamenti sarebbe stata


inserita nel volantino pubblicitario con l’intento di fornire solo l’esempio di un possibile mutuo


che avrebbe poi dovuto essere negoziato con la banca erogante.


11. Inoltre, la pubblicità avrebbe avuto una diffusione molto limitata e sarebbe stata sospesa dopo


pochi giorni in ragione della mancanza di riscontro da parte della clientela. Attualmente il


professionista non avrebbe alcuna attività pubblicitaria in corso.



IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE



12. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento


riguardano la natura dell’operatore pubblicitario e le condizioni economiche alle quali i


finanziamenti vengono erogati.


13. Relativamente al primo profilo, il messaggio pubblicitario lascia intendere la possibilità di


ottenere, con BnC Credit, finanziamenti in via diretta, prospettando taluni importi dei prestiti


richiedibili e delle singole rate di rimborso in relazione all’arco temporale di restituzione.


14. In realtà, il professionista non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitato a


svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Pertanto, sotto tale profilo il messaggio


risulta ambiguo e idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alla qualifica dell’operatore


pubblicitario, in quanto suscettibile di ingenerare nel lettore il convincimento che l’impresa sia in


grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti mentre, in realtà, si limita a


mettere in contatto gli erogatori del credito con la potenziale clientela.


15. Il messaggio risulta ingannevole anche con riferimento alle condizioni economiche del servizio


offerto, in quanto vengono forniti dettagli circa le caratteristiche di alcuni possibili finanziamenti,


senza tuttavia indicare gli elementi essenziali dai quali ricavare le corrispondenti componenti di


costo. Infatti, il TAEG (o ISC), indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare


l’onerosità complessiva del finanziamento, non viene indicato in alcun modo.



1 Doc. 7 e 8 all’indice del fascicolo.


2 Doc. 7 all’indice del fascicolo.


3 Doc. 11 all’indice del fascicolo.



BOLLETTINO N. 50 310 DEL 2 GENNAIO 2012



16. L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente al consumatore di effettuare


un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, poiché lo priva della possibilità di


avere contezza del costo complessivo dell’operazione, ovvero del costo inclusivo degli interessi e


di tutti gli oneri da sostenere per la fruizione del credito. La disponibilità di tali informazioni è


essenziale per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione, sia la convenienza della proposta in


raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte


asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della


materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con


frequenza.


17. Anche in ragione di tale complessità, e tenuto conto della tipologia di destinatari, che


presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie


condizioni economiche, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza


professionale ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza


delle comunicazioni commerciali diffuse dal professionista, con particolare riguardo alle


informazioni relative alle caratteristiche dell’attività svolta e alle condizioni economiche dei


prestiti pubblicizzati.


18. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, consistente


nella diffusione del messaggio pubblicitario descritto, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli


20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e


idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in


relazione alla natura e alla convenienza dei servizi offerti dal professionista.



V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE



19. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la


pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa


pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.


20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei


criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,


comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta


dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle


condizioni economiche dell’impresa stessa.


21. Considerati tali criteri, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa


pecuniaria applicabile al Sig. Giuseppe Barone, titolare dell’impresa individuale BnC Credit, nella


misura del minimo edittale.


RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in


esame risulta scorretta ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 22 del Codice del Consumo in quanto


contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento


economico del consumatore medio in relazione alla natura dell’attività svolta dal professionista e


alle condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati dal medesimo;



DELIBERA



a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal


Sig. Giuseppe Barone, titolare dell’impresa individuale BnC Credit, costituisce, per le ragioni e nei


limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, commi 2, e 22


del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;



BOLLETTINO N. 50 DEL 2 GENNAIO 2012 311



b) di irrogare al Sig. Giuseppe Barone, titolare dell’impresa individuale BnC Credit, una sanzione


amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);


La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di


trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24


con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere


presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli


Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con



addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di



 


 



 



 


home-banking

e CBI

messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici



dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito



 


 



 



 


internet www.agenziaentrate.gov.it

.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,


sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.


Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere


corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla


scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo


nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la


sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo


alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al


concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora


maturati nel medesimo periodo.


Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso


l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.


Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente


delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei


casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per


un periodo non superiore a trenta giorni.


Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino


dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e


per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.




BOLLETTINO N. 50 312 DEL 2 GENNAIO 2012



Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.



135, comma 1, lettera



 


 



 



 


b

), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi


i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può


essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto


del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni


dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL VICE SEGRETARIO GENERALE




Alberto Nahmijas



IL PRESIDENTE



Giovanni Pitruzzella



 

inserito da Giovannifalcone il 2012-01-09 16:34:27
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