NOTAIO FRETTOLOSO: Sanzionato
Un Notaio particolarmente efficiente che, giornalmente riesce a stilare un numero elevato di atti, vila talune norme procedurali e deontologiche di chiarezza a beneficio dei clienti. Quanto detto, posto che, il lavoro del Notaio non è delegabile.
In questi termini si è pronunciata Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n.28023 del 21 dicembre 2011. Il Notaio rischia la sanzione disciplinare nel caso in cui redige troppi atti se non riesce a dimostrare di aver avuto il tempo di leggerli tutti .
SENTENZA PER ESTESO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV CIVILE
Sentenza n.28023 del 21 dicembre 2011
Svolgimento del processo
Con pronunzia del 25.6.2009, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, applicava al notaio B.V., con sede in (omissis), la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00, avendo accertato l’illecito disciplinare di cui all’art. 47, comma 2, del codice deontologico per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione, come desumibile dall’eccessivo numero di atti redatti dal 17 dicembre 2007 al 28 dicembre dello stesso anno, dal che se ne deduceva la violazione del principio di personalità della prestazione, nonchè della qualità della stessa, poichè il numero degli atti redatti era sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti.
La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza depositata il 29.5.2010, revocava il provvedimento disciplinare. La corte di merito, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione, riteneva che la struttura materiale dell’atto non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio distrettuale notarile di Ancona.
Resiste con controricorso il notaio B.V., che ha anche presentato memoria.Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il Consiglio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, e L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, comma 1, lett. a), art. 17, lett. c), artt. 36, 37 e 423 dei principi di deontologia professionale.1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa,insufficiente e ...
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