Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Carlo Taormina per il reato continuato di diffamazione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti della dottoressa Maria Del Savio Bonaudo e della dottoressa Stefania Cugge, rispettivamente, Procuratore della Repubblica e Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Aosta, promosso con ricorso del Giudice per le indagini p reliminari del Tribunale di Milano, notificato il 7 aprile 2008, depositato in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l'avvocato Stefano Grassi per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, con ricorso dell'11 ottobre 2007, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Il ricorrente espone che il deputato Carlo Taormina è indagato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa (R.G.N.R. n. 90 del 2006) per avere, mediante due interviste pubblicate, l'una, sul quotidiano «La Stampa» in data 20 luglio 2004, e l'altra, sul periodico «Oggi» in data 11 agosto 2004, a commento della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta nei confronti di Anna Franzoni, da lui assistita in qualità di difensore, offeso la reputazione dei magistrati della Procura della Re pubblica presso il Tribunale di Aosta, Maria Del Savio Bonaudo e Stefania Cugge.
Il Giudice ricorrente richiama testualmente il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, consistite nelle seguenti risposte al giornalista Marco Neirotti del quotidiano «La Stampa»: «L'accusa è fatta da marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove»; ed, ancora, «abbiamo lasciato molto ad intendere, ma non si è voluto capire. Chi non ha voluto non ha capito», «Il problema sta nelle indagini non in quello che abbiamo detto noi»; nonché nelle seguenti risposte alla giornalista Anna Cecchi del settimanale «Oggi»: «Innanzitutto perché ero certissimo dell'assoluzione di Annamaria Franzoni e questa avrebbe supportato ulteriormente la nostra denunzia. Poi perché non ci fidiamo della Procura di Aosta che ha sempre indagato in una sola direzione»; «certo che c'è stata una caccia all'assassino. Visto che la Procura non cercava il colpevole, dovevamo pur farlo noi, chi altro? Io sono un estimatore della magistratura seria (.). So che ci sono magistrati bravi, altri influenzati dalla politica, altri ancora, ed è la cosa più preoccupante, incapaci. Ed è il caso dei magistrati che hanno indagato sul caso Cogne».
In fatto, il Giudice osserva che il procedimento penale a carico del deputato è scaturito da una querela proposta nei suoi confronti dalle persone offese e che la Camera dei deputati, nella seduta del 2 agosto 2007, in accoglimento della proposta formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, per le quali pende procedimento penale.
Il Giudice ricorrente riporta testualmente il contenuto della relazione della Giunta per le autorizzazioni: «Il dibattito complesso e articolato, ai cui resoconti qui allegati si rimanda, e al quale si è accennato al paragrafo precedente, è venuto a conclusione nella seduta dell'11 luglio 2007, nella quale, con un orientamento maggioritario non contrastato da voti contrari, si è riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ai casi in esame. E' risultato prevalente, infatti, l'avviso per cui l'interrogazione citata (allegata alla presente relazione) di fatto contenga concetti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nei capi d'imputazione. Quando nell'interrogazione stessa si sostiene infatti che non ris ultano conformi all'etica professionale e alle doti di equilibrio, che dovrebbero caratterizzare il magistrato inquirente, le dichiarazioni rese dai pubblici ministeri a carico della Franzoni e quelle rese a critica di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari; che occorre verificare se corrisponda a verità che gli investigatori non avrebbero, quanto meno per negligenza, adottato le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto e che vi era stata la possibilità concreta che l'arma del delitto possa essere stata sottratta, in fondo si dice che vi sono state delle insufficienze professionali degli investigatori, tra i quali in primis rientrano i titolari dell'azione penale e cioè i pubblici ministeri.
Del resto, le espressioni "marescialli di paese", "la Procura di Aosta ha indagato in una sola direzione", i magistrati che hanno indagato su Cogne sono degli "incapaci", il processo di Cogne è quello "peggio istruito nella storia della Repubblica" sono tutte critiche non delle persone ma dell'operato istituzionale di queste e dunque non sono affatto il mero argumentum ad hominem che si ritiene non consentito dall'ordinamento (Cassazione, 26 febbraio 2003, Padovani in Dir, e Giust, 2003, n. 20, pag. 95). Ci si trova innanzi, invece, alla legittima critica dell'esercizio di una pubblica funzione, come la giurisprudenza ha affermato in varie occasioni.
Quanto all'integrità del quadro probatorio e ai relativi dubbi espressi dal Taormina, quest'ultimo ha depositato in data 4 luglio 2007 copia di un decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta relativo al procedimento penale n. 637/2003 RGNR - Aosta, a carico degli ufficiali del RIS di Parma. Costoro erano stati denunciati per falso ideologico e calunnia reale dalla famiglia Lorenzi-Franzoni per aver pretesamente alterato i luoghi e gli elementi di prova. Pur archiviata tale accusa, il Giudice per le indagini preliminari afferma in effetti che se in data 17 settembre 2002 era stata osservata e fotografata, all'interno del calco di materiale ematico-cerebrale, la presenza di un frammento talvolta definito come osse o, nella documentazione fotografica del successivo 24 ottobre, invece, tale frammento non era più visibile. Tale elemento viene definito nel decreto di archiviazione come "circostanza pacifica". A questo, probabilmente, si riferiva il Taormina nelle sue esternazioni circa la falsificazione delle prove.
Le riserve che hanno portato ...

