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CARABINIERE: Congedo forzato per scarso rendimento


N. 00015/2012REG.PROV.COLL.


N. 03543/2010 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2010, proposto da:

Gabriele C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, con domicilio  eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

nei confronti di

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del LAZIO  – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 03199/2010, resa tra le parti concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER " NON AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli l’Avvocato Francesco A. Caputo e l’ Avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO




Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante Gabriele C. l’annullamento del provvedimento notificatogli il 5 novembre 2009, con cui i competenti organi dell’Arma dei Carabinieri lo avevano definitivamente posto in congedo.

L’originario ricorrente, l’ex carabiniere “in ferma volontaria” aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo regionale , in sede di delibazione sulla domanda cautelare di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha rilevato che la “ferma volontaria” (rapporto d’impiego di natura prettamente temporanea) costituiva una sorta di “tirocinio” volto a sperimentare le doti del militare ed a valutarne le attitudini al successivo sviluppo di carriera.

Il Gabriele Cosenza nel corso della sua quadriennale permanenza nell’Arma, (oggetto, tra l’altro, di ben cinque sanzioni disciplinari)aveva riportato – più volte – delle note caratteristiche oltremodo negative.

Posto che il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” dell’interessato, su proposta dell’Ufficiale (che aveva mai avuto, nei confronti dell’odierno appellante, alcun motivo di inimicizia) dal quale il Cosenza direttamente dipendeva e che la detta proposta era stata approvata dalla scala gerarchica e condivisa dall’autorevole “Commissione di Valutazione e Avanzamento” (secondo cui il Cosenza aveva manifestato “mediocri requisiti complessivi…:con evidenti carenze di qualità militari, professionali e di condotta”) non sussisteva alcuno dei denunciati vizi.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente in primo grado ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto dell’intero periodo di servizio da questi prestato nell’arma dei Carabinieri (a far data dal 2004) mentre si era unicamente soffermata sull’esperienza professionale da questi svolta in provincia di Grosseto.

Erroneamente era stato evidenziato il coinvolgimento dello stesso in un procedimento penale per un reato bagatellare (art. 726 c.p.) in ordine al quale non aveva assunto la qualità di imputato.

L’appellante ha poi puntualizzato le dette doglianze depositando una articolata memoria ed ha altresì depositato una sentenza resa dal Tribunale militare di Roma di proscioglimento (per difetto di querela) dal reato di insubordinazione aggravata con ingiuria contestatogli in danno del proprio superiore previa riqualificazione del fatto quale semplice ingiuria.

Ciò dimostrava, ad avviso dell’appellante, il fumus persecutionis di cui era stato vittima, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal primo giudice.

Allorchè l’appellante era stato posto in condizione di esplicare la propria attività senza subire condizionamenti negativi – come nel periodo di servizio presso la stazione dei carabinieri di Arcidosso- questi aveva svolto la propria attività in modo impeccabile.

All’adunanza camerale del 18 maggio 2010 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività dell’appellata decisione in considerazione “della particolare gravità degli addebiti, come risultanti dal verbale n. 391/2009 della Commissione di valutazione e avanzamento, con specifico riguardo alle ...
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