Falcone consunting SRL

CONTRATTO BANCARIO: Il cliente ha ragione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. ROVELLI    Luigi Antonio                      -  Presidente   -
Dott. CECCHERINI Aldo                               -  Consigliere  -
Dott. GIANCOLA   Maria C.                           -  Consigliere  -
Dott. CAMPANILE  Pietro                             -  Consigliere  -
Dott. CRISTIANO  Magda                         -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sui ricorsi nn. R.G. 17730706 e 21834/06, reciprocamente proposti da:
SANPAOLO   IMI   s.p.a.,   in  persona  del  legale   rapp.te   p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia 318,  presso  lo
studio  dell'avv. Corapi Diego, che la rappresenta e  difende  giusta
procura  speciale  per Notaio Boggio di Torino del 1.12.05,  rep.  n.
108475;
               - ricorrente controricorrente al ricorso incidentale -
                               contro
               B.E., elettivamente domiciliato in  Roma,  alla  via
Dardanelli 46, presso lo studio dell'avv. Rachele Cera, rappresentato
e  difeso  dall'avv. Mario Cera del Foro di Milano, giusta procura  a
margine del controricorso;
                          - controricorrente ricorrente incidentale -
avverso  la  sentenza  della Corte d'Appello di  Milano  n.  1573/05,
emessa il 4.5.05 e depositata il 18.6.05;
udita  la  relazione svolta alla pubblica udienza del 14.10.2011  dal
consigliere dr. Magda Cristiano;
udito   il  P.M.,  nella  persona  del  sostituto  P.G.  dr.   CESQUI
Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Cera e Fioravanti (per delega dell'avv. Corapi).
                

(Torna su   ) Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del marzo del 2002 B.E. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la banca Sanpaolo IMI s.p.a., incorporante per fusione la Banca Provinciale Lombarda (BPL) s.p.a. e - premesso di essere portatore del libretto bancario n. (OMISSIS) emesso il 12.12.67 dalla BPL ed intestato al padre defunto, B.G. - chiese la condanna della convenuta alla restituzione della somma di L. 6.954.973, risultante a saldo di tale libretto alla data dell'ultima operazione effettuata (12.1.68), maggiorata degli interessi legali anno per anno capitalizzati sino alla data della citazione e degli ulteriori interessi, anch'essi capitalizzati, dalla data della citazione al saldo.
La domanda fu respinta dal giudice adito che, in accoglimento delle eccezioni svolte dal Sanpaolo IMI, rilevò: che non vi erano elementi per ritenere che il libretto fosse un titolo pagabile al portatore;
che, versandosi in tema di contratto di deposito bancario, la banca convenuta era divenuta proprietaria della somma ed era obbligata a restituirne la stessa quantità solo al depositante; che l'attore non aveva fornito prova di essere erede di B.G.; che, in ogni caso, avuto riguardo alla data in cui era stata eseguita l'ultima operazione, il diritto azionato era prescritto. L'appello proposto da B.E. contro la decisione fu parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 18.6.05, che condannò la banca a pagare all'appellante l'equivalente in Euro della somma di L. 6.954.973, maggiorata degli interessi anno per anno capitalizzati dalla data della domanda sino al saldo. La Corte territoriale, premesso che in grado d'appello il B. aveva prodotto atto di notorietà comprovante la sua qualità di erede del padre G., e che la produzione del documento, indispensabile ai fini della decisione, doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., osservò: che nel contratto di deposito bancario regolato in conto corrente, che è tipico contratto continuativo a tempo indeterminato, il diritto di credito di una delle parti diventa esigibile come saldo (attivo o passivo) solo una volta cessato il rapporto; che, fino a quando il depositante non si avvalga della facoltà di provocarne l'estinzione, il rapporto continua con le sue caratteristiche, con la conseguenza che il mancato compimento di operazioni sul conto, che il depositante ha la mera facoltà, e non l'obbligo, di eseguire, non può di per sè essere qualificato inerzia, utile ai fini del decorso della prescrizione; che l'inerzia nell'esercizio del diritto, per essere socialmente ed univocamente interpretata quale comportamento abdicativo, deve essere circostanziata, situazione questa che la banca non aveva neppure dedotto; che non risultava, d'altro canto, che la BPL od il Sanpaolo IMI avessero mai comunicato a B. G. o all'attore di voler recedere dal contratto; che, pertanto, il contratto doveva ritenersi operante alla data di notifica della citazione e l'appellante era pienamente legittimato, quale erede del titolare del libretto, a far valere il diritto del suo dante causa, che non poteva ritenersi prescritto.
La sentenza è stata impugnata da Sanpaolo IMI s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, cui il Sanpaolo ha a sua volta resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..


(Torna su   ) Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vano riuniti ai ...
Questo Articolo è riservato per gli Iscritti
L'iscrizione è completamente gratuita
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News