LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale
Cassazione penale 21736/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736
Presidente Fazzioli – Relatore Canzio
Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il decreto del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo della quota del 50% del capitale sociale e del valore di 25.000,00 euro conferita da Giovanni Citarella nella società Citarella RE s.r.l. costituita con la moglie Luisa Spinelli (con atto notarile del 30/1/2006, rep. n. 134664 e tace, n. 26791), quota destinata alla confisca obbligatoria poiché il Citarella, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso - in violazione degli articoli 30 e 31 legge 646/1982 - di comunicare al nucleo di polizia tributaria entro trenta giorni dal fatto la relativa variazione patrimoniale, concernente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Non poteva, ad avviso del Tribunale, essere preso in considerazione il profilo dell’entità della somma effettivamente versata dai soci, inferiore a quella corrispondente al valore della quota societaria sottoscritta, né quello attinente all’elemento soggettivo del reato, perché, ai fini del sequestro preventivo, era sufficiente la positiva verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Citarella, denunziando violazione di legge quanto alla rilevanza penale dell’effettivo conferimento societario per l’importo di euro 6.250,00 inferiore alla soglia legale, nonché alla ritenuta superfluità di ogni indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato omissivo doloso, laddove l’indagato, a sostegno della buona fede, ha dedotto le circostanze della esiguità dell’operazione economica, della liceità della stessa ed infine delle rituali forme di pubblicità dell’atto di conferimento di quota societaria rogato da un notaio.
2. Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dell’indagato, il delitto di cui agli articoli 30 ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736
Presidente Fazzioli – Relatore Canzio
Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il decreto del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo della quota del 50% del capitale sociale e del valore di 25.000,00 euro conferita da Giovanni Citarella nella società Citarella RE s.r.l. costituita con la moglie Luisa Spinelli (con atto notarile del 30/1/2006, rep. n. 134664 e tace, n. 26791), quota destinata alla confisca obbligatoria poiché il Citarella, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso - in violazione degli articoli 30 e 31 legge 646/1982 - di comunicare al nucleo di polizia tributaria entro trenta giorni dal fatto la relativa variazione patrimoniale, concernente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Non poteva, ad avviso del Tribunale, essere preso in considerazione il profilo dell’entità della somma effettivamente versata dai soci, inferiore a quella corrispondente al valore della quota societaria sottoscritta, né quello attinente all’elemento soggettivo del reato, perché, ai fini del sequestro preventivo, era sufficiente la positiva verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Citarella, denunziando violazione di legge quanto alla rilevanza penale dell’effettivo conferimento societario per l’importo di euro 6.250,00 inferiore alla soglia legale, nonché alla ritenuta superfluità di ogni indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato omissivo doloso, laddove l’indagato, a sostegno della buona fede, ha dedotto le circostanze della esiguità dell’operazione economica, della liceità della stessa ed infine delle rituali forme di pubblicità dell’atto di conferimento di quota societaria rogato da un notaio.
2. Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dell’indagato, il delitto di cui agli articoli 30 ...
Questo Articolo è riservato per gli Iscritti
L'iscrizione è completamente gratuita

