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Internet banking e riciclaggio di denaro sporco - Tecnologia e rispetto delle regole

Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli esseri umani, dal traffico di armi alla corruzione e concussione nella pubblica amministrazione, vengono sovente “riciclati” anche e soprattutto attraverso la utilizzazione degli strumenti più sofisticati offerti dalla moderna tecnologia informatica, quale appunto “internet banking”. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), nato nel 1989, al quale aderiscono una trentina di paesi, fra i quali l’Italia, fra le 40 ormai famose Raccomandazioni, rivolgendosi a tutte le Istituzioni finanziarie, ha fra l’altro enunciato di: procedere all’identificazione del cliente in fase di allacciamento di una relazione d’affari sulla base di un documento in corso di validità (racc. nr.10);

Prestare un’attenzione speciale ai rischi di riciclaggio insiti nelle nuove tecnologie, che possono favorire l’anonimato (racc.nr.13).

Il nostro Paese, prima e meglio di altri, ha assecondato in pieno gli auspici del prefato organismo internazionale, attraverso la legge nr.197/91 “provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” . Una serie di mirate normative emanate successivamente hanno meglio disciplinato alcune procedure operative ovvero ampliato la gamma dei soggetti economici e giuridici obbligati al rispetto di specifici adempimenti, l’ultima delle quali, in ordine di tempo, è stato il decreto legislativo nr.56 del 20 febbraio 2004 – attuazione della direttiva nr.2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite – a mezzo del quale sono state aggiunte numerose figure professionali nella lotta al riciclaggio di denaro sporco (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili).

La ripetuta legge nr.197/91, con l’art.2, impone all’intera platea degli intermediari abilitati, prima fra tutti le banche, la completa e corretta identificazione del cliente che accende ...

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