ANTIRICICLAGGIO: Altri soggetti.
Premessa
Fra gli “Altri soggetti” indicati nell’articolo 14 del D. Lgs 231/07, entrato in vigore per la parte che qui interessa dal 29 dicembre u.s., figurano fra gli altri gli Operatori economici operanti nel settore della “Custodia e trasporto denaro contante e di titoli e valori a mezzo di guardie giurate particolari in forza di una licenza ex art.134 TULPS (lett. b, art.14), ovvero il solo “Trasporto (senza la custodia) e senza la presenza di guardie particolari giurate per soggetti iscritti all’Albo delle persone fisiche e giuridiche abilitate all’autotrasporto conto terzi di cui alla legge 30/1998 (ex lett. c, art.14).
Obblighi
L’art.17 del D.Lgs 231/07, stabilisce gli obblighi di “Adeguata verifica della clientela e il titolare effettivo dell’operazione”[1] in capo ai soggetti testè indicati.
Tali obblighi scattano laddove:
· Si instaura un rapporto continuativo sulla base di un contratto duraturo o è conferito dal cliente l’incarico a svolgere una determinata prestazione professionale;
· Quando eseguano operazioni occasionali (spot, una tantum) che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento d’importo pari o superiore a 15.000,00 euro, anche se frazionate;
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