Falcone consunting SRL

ISTRUZIONI ANTIRICICLAGGIO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Importanti precisazioni

Circolare nr.116098 del 17 dicembre 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, direzione V – Il Capo della divisione


Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n.268 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


                Alla luce dei numerosi quesiti sollevati in merito a taluni profili applicativi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, si ritiene opportuno fornire ai destinatari degli obblighi contenuti nel decreto alcune precisazioni.

                Ambito di applicazione e intermediari di cui all’articolo 113 del TUB

                I soggetti destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs 231/2007 sono stati individuati dal testo di legge in base a specifiche categorie omogenee negli articoli da 11 a 14 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti esercenti attività finanziaria: professionisti; revisori contabili; altri soggetti).

                Tra gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto non sono contemplati gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art.113, d.dls 385/93 (c.d. Testo Unico Bancario – TUB). Di conseguenza, appare evidente la volontà del legislatore delegato di escludere dall’applicazione degli obblighi del d.lgs 231/2007 questo tipo di intermediari.

                 In proposito, va anche sottolineato che l’abolizione degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio nei confronti dei soggetti di cui all’art.113 del TUB deve intendersi operante a partire dal 29.12.2007, data di entrata in vigore del d.lgs 231/07. Da tale data dunque, gli intermediari di cui all’articolo 113 del TUB sono altresì esentati dal dover effettuare registrazioni nell’Archivio Unico Informatico.

                 Peraltro, i dati registrati fino al 29.12.2007 nell’Archivio Unico Informatico, dovranno essere conservati presso gli intermediari per un periodo di dieci anni.

                Resta salva la facoltà di mantenere evidenza fino al 29.12.2017 dei dati registrati in data antecedente al 29.12.2007.


               Adeguata verifica della clientela

               L’articolo 18 del Decreto lgs 231/2007 individua le seguenti attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela:

1.     Identificare il cliente e verificarne l’identità;

2.     Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;

3.     Ottenere informazioni sullo scopo e la natura del ...
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News