AUTORICICLAGGIO: Disegno di legge ad hoc
Dall’odierno percorso parlamentare della normativa sulla sicurezza pubblica, è stato stralciato il reato di “auto riciclaggio”, con l’impegno da parte del Ministro della Giustizia On. Alfano a ripresentarlo in un apposito e separato disegno di legge in quanto, si dice, si tratta di una materia molto delicata sulla quale serve un ampio approfondimento in modo da verificare anche la compatibilità con la disciplina penale interna e comunitaria oltre che con alcune convenzioni internazionali.
Con la ipotesi di reato di che si vorrebbe introdurre nel nostro codice penale, andando a modificare l’attuale articolo 648 bis[1], si andrebbe a sanzionare penalmente da quattro a dodici anni di reclusione anche l’autore del reato presupposto, che impiega personalmente la risorsa economica frutto di un’attività illecita ed avente una origine delittuosa pur senza la presenza del soggetto terzo.
In altri termini, la citata innovazione andrebbe a cancellare la parte introduttiva dell’articolo 648 bis del vigente codice penale laddove esordisce “FUORI DAI CASI DI CONCORSO NEL REATO” lasciando solo “Chiunque …”[2].
Ove questa novità diventasse legge, domani, il trafficante di droga che investe i proventi illeciti ricavati in una normale attività commerciale (immaginiamo un grosso Supermercato di generi alimentari, una impresa edilizia etc.) senza ricorrere al classico prestanome (testa di legno) e quindi in prima persona, direttamente, risponderà di “auto riciclaggio”.
Nelle more che ciò avvenga, voglio qui ricordare che oggi, in vigenza dell’attuale versione del 648 bis, necessita la presenza del prestanome per contestare, solo a quest’ultimo, il rilievo di ordine penale del ...

