CIRCOLARE MEF 20 MARZO 2008
Dal 30 aprile 2008, l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500 euro) prima del 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari; gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità , saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero.
Si tratta di alcuni dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare 20 marzo 2008, prot. 33124, in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore previste dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (che ha abbassato la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore da 12.500 euro a 5.000 euro).
In ordine a tale disposizione, il Ministero precisa ulteriormente che le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull’indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità .
I ...
Si tratta di alcuni dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare 20 marzo 2008, prot. 33124, in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore previste dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (che ha abbassato la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore da 12.500 euro a 5.000 euro).
In ordine a tale disposizione, il Ministero precisa ulteriormente che le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull’indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità .
I ...

