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RISERVATEZZA & ANTIRICICLAGGIO Modalità, limiti ed eccessi dell’attività investigativa: fra il dire e il fare …

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“L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede” (comma 7, art.45 del D.L.vo 231/07). 


Trattasi della riproposizione di quanto a suo tempo introdotto dall’art.3, comma 1, del D.L.vo 153/2007 che andò ad integrare in modo particolarmente significativo i connotati dell’allora  vigente disciplina antiriciclaggio del 1991. 


Oggi, introduco l’argomento della “RISERVATEZZA” quale passaggio fondamentale nell’attività investigativa della Guardia di finanza nell’accertamento delle ipotesi di riciclaggio, per segnalare alcune "divergenze" applicative della norma, messe in campo in occasione della Segnalazione di Operazione Sospetta prodotta dai soggetti tenuti alla c.d. “Collaborazione attiva”. Lo stesso organismo deputato alla indagine sul territorio, viene attivato dal Comando Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, a sua volta attivato dall’Unità d’Informazione Finanziaria in seno alla Banca d’Italia (UIF), titolare della ricezione a livello nazionale di tutte le Segnalazioni di Operazioni Sospette. 


Giova ricordare che fino al 1997, le Segnalazioni in parola venivano inoltrate dagli Intermediari bancari e finanziari, in ossequio al dettato normativo di cui all’art.3 della legge 197/91, alle Questure territorialmente competenti.


I citati Comandi di polizia, ricevuta la Segnalazione, nel giro di qualche tempo, disponevano un intervento di una pattuglia apposita presso la filiale della banca interessata dalle “operazioni” oggetto di segnalazione. In tal modo, procedevano ad escutere in atti il responsabile della filiale allo scopo di formalizzare ed acquisire ogni utile ed ulteriore elemento di dettaglio sul profilo soggettivo di quel determinato cliente (attività economica svolta, frequentazioni, contatti, richieste particolari etc.).


A conclusione delle indagini preliminari, ove si giungeva alla richiesta di “rinvio a giudizio” del cliente-imputato, l’avvocato di fiducia, attraverso l’acquisizione dell’intero fascicolo processuale dell’accusa,, poteva leggere anche il contenuto della testimonianza del già citato Direttore di filiale.


In tal modo, tutte le informazioni, indiscrezioni o in qualche caso ...

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