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La mediazione creditizia - Un contributo alla legalità come autori del proprio tempo

Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha sicuramente accentuato l’importanza ed il ruolo del “mediatore creditizio”. Lo stato di allarme, ad oggi non ancora rientrato, ha riguardato l’allegra concessione dei mutui ipotecari (c.d. subprime), necessari per l’acquisto di un bene primario come l’abitazione, a clientela scarsamente affidabile e generalmente priva di garanzie, laddove non veniva richiesta alcuna documentazione sul reddito, sull’occupazione o altre informazioni sul mutuante.

Beneficenza allo stato puro… v’è da chiedersi, dov’era l’organo di vigilanza?

Sulla distanza, gli effetti sul mercato immobiliare si sono visti, sono stati decisamente disastrosi, con una insolvenza cresciuta in modo esponenziale nel conto economico delle numerose banche coinvolte e provocando nel contempo, un aumento generalizzato dei tassi di interesse dei contratti in essere stipulati “a tasso variabile”, nel tentativo di recuperare risorse finanziarie e pareggiare le perdite.

In questa cornice, certamente difficile, entra in gioco la figura del “mediatore creditizio” , la cui credibilità, appare direttamente proporzionale alla capacità di riuscire a rimanere estraneo agli interessi in causa, non essendo legato a nessuna delle parti da un rapporto di dipendenza, collaborazione o rappresentanza.Mediare fra due interessi contrapposti, con l’intermediario abilitato da una parte (la banca) ed il cliente bisognoso di finanziamento dall’altra e riuscire a rimanere neutrale, costituisce, oltre ad un particolare gioco di abilità, anche e soprattutto la migliore premessa di etica professionale e rispetto della normativa.

Una delle principali fonti normative della “mediazione creditizia” è contenuta nell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, nr.108, laddove si parla della istituzione dell’apposito albo, delle modalità per la iscrizione (o cancellazione), dei necessari requisiti di onorabilità secondo i criteri dell’articolo 109 del Testo Unico Bancario nr.385/93 e dell’obbligo di osservanza della normativa antiriciclaggio.

L’attività di consulenza, orientata a porre in relazione le banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra l’attività di “mediazione creditizia”.Per finanziamento sotto qualsiasi forma, secondo i contenuti dell’articolo 2 del decreto del ministro del tesoro del 6 luglio 1994, bisogna intendere l’attività di concessione di crediti, ivi ...
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