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Modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203

Modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203

 Modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’articolo 1 del  decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-città ed  utonomie locali e di intesa con il Direttore dell’Agenzia del Territorio per i tributi di relativa competenza

Dispone:

Ambito di applicazione

1.1 In sede di prima applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale è realizzata con le modalità stabilite dal presente provvedimento.

1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate nell’ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai Comuni, già disciplinati dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell’esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti   dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1.3 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli,  delle competenze e dei poteri istituzionali  ispettivamente riferiti ai Comuni ed all’Agenzia delle Entrate, nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

1.4 La partecipazione del comune all’accertamento fiscale può essere attuata direttamente  dall’ente locale ovvero dalle società ed enti  artecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.  

2.  Criteri di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale 

2.1  I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale nell’ambito dell’ordinario  contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.

2.2  Le segnalazioni dei Comuni sono primariamente riferite: alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei  controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate a partire dall’anno 2007;

‹  a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia  sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative  imposte.

3. Tipologia di segnalazioni 

3.1 Le informazioni di cui al precedente punto 2 sono strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

3.2  Le informazioni sono altresì costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento  ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.  

4. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari  

4.1   Nell’attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa sono individuati i seguenti  ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale  dell’Agenzia delle Entrate:

a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; d) residenze fittizie all’estero; e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

4.2  Nell’ambito di cui alla lettera a) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno  riguardo ai soggetti che: ‹ pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella  rilevata in loco;

‹   sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e  di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;

‹   pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di  attività lucrative.

4.3  Nell’ambito di cui alla lettera b) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno  riguardo ai soggetti che:

‹ hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla  cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

‹ hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di  abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo  residenziale o industriale.  

4.4 Nell’ambito di cui alla lettera c) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno  riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

‹  la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni  principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;

‹  la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di  contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di  godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;  

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di  dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta;  

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti  in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di  contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del  diritto reale ai fini dell’imposizione diretta; 

‹  revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della  legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione  principale. 

4.5   Nell’ambito di cui alla lettera d) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno  riguardo ai soggetti che:

‹   pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il  domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.

4.6  Nell’ambito di cui alla lettera e) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno  riguardo ai soggetti persone fisiche che:

‹  risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella  allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto  ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

5. Dati oggetto di comunicazione

6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

6.1  le ...

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