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CIRCOLARE ASOSIM Quesito Banca d'Italia sulle operazioni occasionali, collegate, persone politicamente esposte, titolare effettivo

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Milano, 11 febbraio 2009 Alle Società Associate

DN/sg Loro sedi

CIRCOLARE N. 09/09

OGGETTO: Decreto Legislativo 231/2007 – Risposte da Banca d’Italia e dal MEF

ad alcune richieste di chiarimenti

Con la presente circolare si commentano alcuni chiarimenti in tema di antiriciclaggio recentemente forniti alla scrivente Associazione da Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA1

1.1. Operazioni occasionali

In relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, Banca d’Italia ha rilevato2 come le operazioni occasionali non siano espressamente menzionate tra quelle per cui è necessario raccogliere informazioni su scopo e natura dell’operazione ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 231/2007 (d’ora innanzi il “Decreto 231”).

L’Autorità di Vigilanza rimette pertanto all’iniziativa degli intermediari, secondo un approccio basato sul rischio, la decisione di raccogliere o meno tali informazioni sottolineando, però, come le stesse siano anche utili al fine del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Oltre a quanto segnalato da Banca d’Italia, si osserva come, ai fini di una corretta applicazione del c.d. approccio basato sul rischio, occorra che gli intermediari profilino il rischio riciclaggio associato ad ogni cliente indipendentemente dal fatto che si tratti di un cliente con il quale pongono in essere un’operazione occasionale o con il quale intrattengono rapporti continuativi. In tale prospettiva, 1 Si veda in particolare la circolare Assosim n. 5/08.

2 Vedi lettera Banca d’Italia, prot. n. 1371239 del 29/12/2008, che si allega alla presente.

ASSOSIM

2

l’acquisizione in sede di adeguata verifica della clientela delle informazioni relative alla natura e allo scopo dell’operazione, anche se occasionale, appare sempre utile.

1.2. Operazioni collegate

Banca d’Italia ha confermato che, ai fini dell’individuazione delle operazioni collegate, è corretto prescindere da un qualsiasi arco temporale di riferimento; tuttavia non ha chiarito come possano essere in concreto valorizzati i criteri di connessione indicati dalla normativa quali (i) il soggetto che esegue l’operazione, (ii) l’oggetto o (iii) lo scopo cui sono dirette, se non limitandosi ad affermare che si tratta di criteri “alternativi e concorrenti”.

La Banca d’Italia ha inoltre ribadito la piena autonomia degli intermediari nella individuazione delle classi di operazioni e degli importi da ritenersi “non significativi” ai fini del riconoscimento delle operazioni collegate.

1.3. Operazioni frazionate

Relativamente al concetto di “unitarietà delle operazione sotto il profilo economico”, l’Autorità di Vigilanza ha affermato che la sussistenza di tale requisito deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte dell’intermediario e che, a tal fine, l’intermediario da un lato dovrà tener conto delle informazioni e dati in suo possesso e dall’altro potrà fare ricorso ai criteri ermeneutici e

applicativi già elaborati in vigenza della precedente normativa.

1.4. Obbligo di astensione

È stato domandato a Banca d’Italia e al MEF se sia corretto ritenere che i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione (negoziazione per conto proprio ed esecuzione per conto terzi) degli ordini dei clienti debbano considerarsi per natura e scopo tali per cui l’esecuzione degli stessi non possa essere rinviata e che le formalità connesse all’adempimento degli obblighi di identificazione possano essere espletate nel corso (o anche immediatamente dopo) dell’esecuzione dell’operazione, ma comunque il più presto possibile dopo il primo contatto”.

A tal proposito si è evidenziato alle Autorità di Vigilanza che i servizi di negoziazione ed in particolar modo quelli di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione, per loro natura e scopo, richiedono o possono richiedere un’esecuzione immediata o comunque entro tempi molto rapidi, normalmente più ristretti di quelli tecnicamente occorrenti per l’espletamento delle formalità necessarie all’assolvimento degli obblighi di identificazione (si considerino ad esempio i tempi necessari all’ottenimento delle visure camerali o al rilascio dell’attestazione di altro intermediario nel caso di identificazione da parte di terzi).

Si è pertanto auspicato che in relazione a tali attività sia consentito agli intermediari di eseguire le operazioni richieste anche laddove non abbiano previamente espletato tutte le formalità connesse all’assolvimento degli obblighi di identificazione della clientela, purché tali formalità siano completate al più presto.

D'altronde tale possibilità è prevista dalla stessa III Direttiva Antiriciclaggio che, all’art. 9 comma 2, prevede che gli Stati membri possono consentire che l’identificazione del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l’instaurazione del rapporto d’affari se ciò è necessario a non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni, aggiunge la direttiva, gli adempimenti sono completati il più presto possibile dopo il primo contatto.

In relazione a tale quesito, Banca d’Italia, senza entrare nel merito della questione, si è limitata a precisare che “gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti al momento ...
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