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ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)

 ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep's, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)

A commento della interessante e recente pronuncia dell'Area Vigilanza della Banca d'Italia sulla importantissima tematica dell'Adeguata verifica della clientela[1], pare opportuno sottolineare alcuni importanti passaggi di carattere pratico ed operativo.

1. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli Intermediari finanziari e degli altri soggetti attività finanziaria (Art.15), Professionisti e revisori (Art.16), Altri soggetti (Art.17)

A fattor comune delle diverse categorie di soggetti destinatari degli obblighi di "Collaborazione attiva” imposta dalla normativa, possiamo dire che l'obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste:

a. Quando si instaura un rapporto continuativo (15), si esegue una prestazione professionale di valore pari o superiore ad €.15.000,00 (16) o viene conferito un incarico per svolgere una determinata prestazione professionale (17);

b. Quando si eseguono operazioni o prestazioni professionali di carattere occasionale (spot, una tantum) che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a €.15.000,00 e questo, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una sola operazione o con più operazioni che appaiono fra loro collegate o frazionate (artt.15,16 e 17);

c. Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (15 e 17) o quando l'operazione sia di valore non determinato o non determinabile (16);

d. Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti ai fini della identificazione (Artt.15, 16 e 17).

Quanto appena detto ci consente di affermare che l'Adeguata verifica - con eccezione della casistica esemplificativa di cui all'art.25 - deve essere eseguita anche in presenza di operazioni o prestazioni poste in essere in modo occasionale, a nulla significando se le stesse siano collegate o frazionate.

Analogamente, appare importante ricordare sempre che, se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (pensiamo al cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni o notizie sul titolare effettivo, sull'origine della risorsa, a rapporti ingiustificati con Paesi a rischio o non collaborativi, al riciclaggio da evasione fiscale[2] - [3], alle false fatturazioni[4], alle attività di copertura, alle truffe alla Pubblica amministrazione, all'usura e altro ancora), si deve procedere alla Segnalazione di Operazione Sospetta, indipendentemente dalla soglia economica dell'operazione posta in essere o prestazione professionale richiesta.

In qualche caso, potrà rendersi necessario fare la Segnalazione anche se l'operazione o la prestazione non ha avuto luogo perché rifiutata o non conclusa per scelta del cliente, soprattutto in conseguenza di una domanda indiscreta (punto 1, terza linea del secondo paragrafo del Decalogo[5]).

Sempre in ordine all'Adeguata verifica, voglio anche qui ricordare gli obblighi della clientela che, sotto la personale responsabilità anche di natura penale, deve fornire specifiche dichiarazioni per iscritto circa la "natura e lo scopo” dell'avviata relazione ovvero del "titolare effettivo” cui va ricondotta la titolarità dell'operazione medesima[6]. Ancora oggi, malgrado l'obbligo contenuto nell'art.21 del D.lgs.231/07, ho rilevato che Intermediari finanziari non acquisiscono tale importante documentazione.

2. Operazione collegata 

La lettera n) del comma 2, dell'art.1 del D.lgs.231/07 considera "operazioni collegate” quelle operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un unico contratto, risultano fra loro connesse per via del comune esecutore o per l'oggetto e/o lo scopo cui sono dirette.

A differenza delle "frazionate” (delle quali parleremo in seguito), queste non sono legate ad un arco temporale predefinito. Ne consegue che i criteri per la individuazione delle "operazioni collegate”, sulla cui base andare poi a formulare una eventuale ipotesi di "Segnalazione di operazione sospetta” saranno rimessi all'autonoma determinazione degli Intermediari, del Professionista o di Altri soggetti, anche in relazione agli importi ovvero alla effettiva operatività registrata.

Volendo immaginare una operazione "collegata”, mi vengono in mente quelle operazioni realizzate da aziende o attività economiche appartenenti ad una stessa Holding, sulle quali, suggerisco di porre una particolare attenzione laddove, soprattutto verso la fine di ogni esercizio finanziario, quando è tempo di "dare un'aggiustata alle carte”, emettendo e annotando fatture false allo scopo di trasferire "costi fittizi” sulle società con bilanci in attivo, con la finalità ultima di abbattere significativamente il carico imponibile.

3. Operazione frazionata

Quando il valore il valore unitario sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000,00 euro, viene raggiunto attraverso la esecuzione di una pluralità di operazioni singolarmente inferiori al predetto limite e poste in essere in un circoscritto periodo di tempo che, convenzionalmente è stato stabilito in una settimana.

L'attuale normativa della 231/07, confermando la definizione originaria delle c.d. "operazioni frazionate” ha espressamente codificato il termine dei sete giorni lavorativi.

In pratica cosa succede?

Quando la stessa persona, ovvero persone diverse che operano sullo stesso rapporto continuativo, effettuano quattro operazioni distinte e diverse secondo il seguente calendario:

  • Giorno 1 febbraio 2009 versamento di denaro contante per euro 4.000,00;
  • Giorno 2 febbraio 2009 disposizione di bonifico per 5.000,00 euro;
  • Giorno 4 febbraio 2009 richiesta di emissione di assegno circolare per 7.000,00 euro;
  • Giorno 6 febbraio 2009 bonifico per cassa per euro 6.000,00.

Con eccezione della prima operazione del giorno 1, laddove trattasi di operazione di importo al di sotto della soglia minima di euro 5.000,00 e pertanto non va registrata, le altre tre operazioni scontano la c.d. "registrazione provvisoria” che, diventa definitiva – come nel caso in specie – allorquando al termine della settimana viene superata la soglia della registrazione definitiva in AUI di euro 15.000,00, arrivando a totalizzare euro 18.000,00.
Ove si omettesse di registrare una sola delle operazioni poste in essere in data 2, 4 e 6 febbraio, il sistema, in automatico, butterebbe fuori dall'archivio tutte le altre operazioni per la semplice ragione di non aver raggiunto la soglia di euro 15.000,00 per dare luogo alla già detta registrazione definitiva.  4. Titolare effettivo
In proposito voglio preliminarmente riportare il contenuto delle esplicitazioni fornite dalla Banca d'Italia con la richiamata Circolare del dicembre 2008, specificatamente ad ognuno dei quesiti posti:  a. Se laddove il titolare effettivo non sia fisicamente presente al momento dell'identificazione, trovino applicazione le diposizioni di cui all'art.19, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/07 in luogo di quelle dell'art.28. [7] c.c. e 93 TUF[8]. 
b. Se la nozione di controllo diretto/indiretto, richiamata ...

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