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LA TUTELA DEI TERZI NELLA CONFISCA ANTIMAFIA - E' sempre buona fede?

Ad una settimana dalla morte del compianto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuta nel lontano settembre 1982, all’epoca prefetto di Palermo, vide la luce per la prima volta nel nostro Paese la prima vera legge per assalire i patrimoni della mafia.(1)

La legge, tanto voluta ed attesa dall’illustre servitore dello Stato, venne approvata nelle Aule Parlamentari dopo il suo assassinio – insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e al militare di scorta – e passata alla storia con il nome “Rognoni-La Torre” (all’epoca rispettivamente Ministro degli Interni e Presidente della Regione Sicilia), allorquando tutti noi leggemmo sul muro adiacente la strage di mafia in via Carini di Palermo il desolante scritto anonimo: “Qui e’ morta la speranza dei palermitani onesti”.

Fu una legge lungimirante che diede un deciso e rinnovato vigore alle Istituzioni nella lotta alle associazioni mafiose, laddove si comprese che assalire il patrimonio poteva effettivamente rappresentare l’unica modalità concreta per un efficace contrasto alla criminalità organizzata.

Indagini durante, finalizzate all’applicazione di una “misura di prevenzione personale (2) nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza  e per la pubblica incolumità, il Procuratore della Repubblica o il Questore territorialmente competente a richiedere l’applicazione delle misura di prevenzione e vi sia concreto pericolo che i beni (mobili e/o immobili), dei quali si prevede la confisca, possano volatilizzarsi, può essere richiesto il sequestro anticipato, secondo il dettato dell’articolo 2bis della legge 575/65. (3)

Chi sono, normalmente, i soggetti a rischio ovvero i potenziali destinatari di tali provvedimenti cautelari di natura preventiva? generalmente sono persone che pur senza svolgere una effettiva attività lavorativa, conducono un buon tenore di vita.

L’articolo 1 della legge 1423/56, li definisce così:


  1. coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

  2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

  3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.


Uno dei principali problemi, molto dibattuto dalla dottrina pur in presenza di una ricca giurisprudenza abbastanza consolidata, è rappresentato dalla tutela del terzo che vanta diritti reali sul bene assalito dalla legislazione antimafia, per effetto dell’applicazione di una misura di prevenzione di carattere patrimoniale, generalmente applicata in parallelo o addirittura prima ancora di quella personale (divieto e/o obbligo di soggiorno o sorveglianza speciale).

La stessa legge, tuttavia, al 5° comma dell’articolo 2 ter (l.575/65), ...
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